Regolamento (UE) 2019/1824
Regolamento delegato (UE) 2019/1824 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere i formaggi come principio attivo nell’allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna l’allegato I del regolamento biocidi per includervi i formaggi come principio attivo di origine naturale, nella categoria delle sostanze di origine naturale usate tradizionalmente. L’iscrizione vale solo per i formaggi impiegati come alimenti o mangimi e quindi non copre le altre possibili forme di utilizzo. Viene inoltre fissata al 1o giugno 2021 la data di approvazione rilevante per il regime transitorio dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Modifica del regolamento biocidi per iscrivere i formaggi, come principio attivo di origine naturale, nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 per il tipo di prodotto 19.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi disciplinati dal regolamento (UE) n. 528/2012, con riferimento specifico al principio attivo "formaggi" utilizzato nel tipo di prodotto 19. L’iscrizione riguarda solo i formaggi che rientrano nella definizione di "alimenti" o "mangimi" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012; restano esclusi i formaggi che non sono alimenti o mangimi. La modifica è direttamente applicabile negli Stati membri e si colloca nel quadro del SEE. Per i fini transitori dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto 19 è fissata al 1o giugno 2021.
Iscrizione dei formaggi nell’allegato I del regolamento biocidi
Il regolamento delegato (UE) 2019/1824 modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi per iscrivere i "formaggi" nell’allegato I, tra i principi attivi ammessi in quanto sostanze di origine naturale usate tradizionalmente. La misura si fonda sulla valutazione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha ritenuto i formaggi non destanti preoccupazione ai fini dell’inclusione nell’allegato I.
Contesto e motivazione
Il testo ricorda che il principio attivo "formaggi", nella misura in cui costituiva alimenti o mangimi usati come repellenti o attrattivi nel tipo di prodotto 19, aveva già beneficiato di una deroga prevista dalla normativa precedente. In seguito alla notifica presentata ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’ECHA ha confermato la conformità della notifica e la Commissione ha poi chiesto un parere specifico sulla possibilità di iscrizione nell’allegato I ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il parere del comitato sui biocidi ha concluso che i formaggi possono essere iscritti nell’allegato I.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda il settore dei biocidi e, in particolare, il tipo di prodotto 19. L’iscrizione non è generale, ma limitata ai formaggi che rientrano nella definizione di "alimenti" o "mangimi" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012. Restano quindi esclusi i formaggi che non presentano tale qualificazione. La voce inserita nell’allegato I specifica espressamente tale esclusione.
Contenuto della modifica all’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento delegato. Nell’allegato viene aggiunta alla categoria 4 una nuova voce relativa ai "Formaggi", con la precisazione che i formaggi non riconducibili ad alimenti o mangimi sono esclusi. La classificazione in categoria 4 riflette la natura di origine naturale della sostanza.
Regime transitorio e data di approvazione
L’articolo 2 stabilisce, ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, che la data di approvazione dei formaggi per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021. Tale data rileva per l’applicazione delle misure transitorie e per consentire la presentazione delle domande di autorizzazione secondo il meccanismo previsto dal secondo comma dell’articolo 89, paragrafo 3.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua applicabilità diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione dei formaggi nell’allegato I del regolamento biocidi
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato per inserire i formaggi nella categoria 4, relativa alle "sostanze di origine naturale usate tradizionalmente". L’iscrizione deriva dalla valutazione secondo cui i formaggi non destano preoccupazione e possono essere inclusi nell’allegato I.
Limitazione dell’ambito materiale dell’iscrizione
La voce aggiunta in allegato I precisa che sono esclusi i formaggi che non sono alimenti o mangimi. L’iscrizione opera quindi solo quando il principio attivo rientra nella definizione di "alimenti" o "mangimi" dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Data di approvazione ai fini del regime transitorio
Per l’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione dei formaggi per il tipo di prodotto 19 è fissata al 1o giugno 2021. Tale fissazione serve a consentire il tempo necessario per la presentazione delle domande di autorizzazione previste dal secondo comma del medesimo articolo 89, paragrafo 3.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1337
- Regolamento · 8 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1338
- Regolamento · 8 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1339
- Regolamento · 8 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1346
- Regolamento · 8 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1347
- Regolamento · 8 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1755
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →