Regolamento (UE) 2019/1825
Regolamento Delegato (UE) 2019/1825 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il succo di mela concentrato come principio attivo nell’allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra l’allegato I del regolamento sui biocidi per includervi il succo di mela concentrato come principio attivo di origine naturale, nella categoria delle sostanze di origine naturale usate tradizionalmente. L’inserimento avviene sulla base del parere dell’ECHA, che ha ritenuto la sostanza non fonte di preoccupazione. Il regolamento fissa inoltre, ai fini delle misure transitorie dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del principio attivo per il tipo di prodotto 19 al 1° giugno 2021.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 per iscrivere il succo di mela concentrato tra i principi attivi ammessi, con riferimento al tipo di prodotto 19.
Ambito di applicazione
Si applica al settore dei biocidi disciplinato dal regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare ai principi attivi usati come repellenti o attrattivi nel tipo di prodotto 19. Riguarda il succo di mela concentrato solo nella misura in cui rientra nella definizione di cui all’allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE; è quindi escluso il succo di mela concentrato che non soddisfa tale definizione. Ha effetto in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 per il succo di mela concentrato
Il regolamento delegato (UE) 2019/1825 interviene sul quadro dei biocidi disciplinato dal regolamento (UE) n. 528/2012. La finalità è iscrivere il succo di mela concentrato nell’allegato I tra i principi attivi ammessi, in quanto sostanza di origine naturale usata tradizionalmente e non considerata fonte di preoccupazione dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 come base per la modifica dell’allegato I. Nei considerando si precisa che il succo di mela concentrato beneficiava già, in quanto alimento o mangime impiegato come repellente o attrattivo nel tipo di prodotto 19, della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale prevista dal precedente sistema normativo. Successivamente, la notifica presentata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 è stata dichiarata conforme dall’ECHA e inserita nel programma di riesame dei principi attivi esistenti.
Valutazione dell’ECHA
Il 31 gennaio 2017 la Commissione ha chiesto un parere all’Agenzia per verificare se il succo di mela concentrato destasse preoccupazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il comitato sui biocidi dell’ECHA ha concluso che la sostanza non desta preoccupazione e può essere iscritta nell’allegato I. La Commissione recepisce tale esito e dispone l’inclusione nella categoria 4, dedicata alle "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente".
Ambito e limiti dell’iscrizione
L’iscrizione non è generale e indiscriminata: il succo di mela concentrato è incluso solo nella misura in cui corrisponde alla definizione contenuta nell’allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta e prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana. Il regolamento chiarisce espressamente che restano esclusi i prodotti che non rientrano in tale definizione.
Regime transitorio e data di approvazione
Per effetto dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, il regolamento fissa la data di approvazione del succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19 al 1° giugno 2021. La scelta è motivata dall’esigenza di lasciare tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione previste dal secondo comma del medesimo articolo 89, paragrafo 3.
Modifica dell’allegato e contenuto della voce aggiunta
L’allegato del regolamento delegato inserisce una nuova voce nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a), del regolamento sui biocidi. La voce riporta:
- numero CE: non disponibile;
- nome/gruppo: succo di mela concentrato;
- restrizione: esclusione del succo di mela concentrato che non rientra nella definizione della direttiva 2001/112/CE;
- osservazione: per l’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione per il tipo di prodotto 19 è il 1° giugno 2021.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione nell’allegato I del regolamento sui biocidi
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato per aggiungere, nella categoria 4 "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente", il succo di mela concentrato come principio attivo ammesso ai sensi dell’articolo 25, lettera a).
Limitazione materiale dell’iscrizione
L’iscrizione vale solo per il succo di mela concentrato che rientra nella definizione dell’allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE. È espressamente escluso il succo di mela concentrato che non soddisfa tale definizione.
Data di approvazione per il regime transitorio
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19 è fissata al 1° giugno 2021.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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