Cassazione Civile, Ordinanza n. 01052/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava una cartella di pagamento per IRPEF 2017. I giudici di merito avevano respinto il ricorso e l'appello ritenendo sufficiente la motivazione della cartella, che richiamava gli estremi di un avviso di accertamento e di una sentenza della Commissione tributaria regionale, nonché la non debenza delle sanzioni non trasmissibili agli eredi. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, sostenendo che la cartella, non preceduta da un avviso di accertamento notificato, fosse priva di una motivazione congrua, sufficiente e intellegibile. Contestava inoltre la mancata specificazione degli interessi pretesi, poiché l'atto non indicava gli importi originari, l'ammontare in euro dopo la conversione al tasso legale, la decorrenza del calcolo e i tassi applicati.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato i principi secondo cui la motivazione per relationem degli atti impositivi è valida solo se i documenti richiamati siano già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente; l'onere di allegazione ex art. 7 L. 212/2000 riguarda i soli documenti non conosciuti né ricevuti, rilevanti per la difesa; e, quanto agli interessi, se la cartella è il primo atto che li pretende deve indicare l'importo richiesto, la base normativa e la decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi applicati. La sentenza di merito è stata cassata perché aveva ritenuto sufficiente il mero richiamo agli estremi degli atti presupposti senza verificare la loro effettiva conoscenza da parte della contribuente e aveva escluso la necessità di indicare i criteri di calcolo degli interessi. Il ricorso è stato accolto con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 7 L. n. 212/2000
la motivazione per relationem richiede l'allegazione dei documenti richiamati solo se non già conosciuti o legalmente conosciuti dal contribuente; la cartella deve comunque essere intellegibile e, se primo atto sugli interessi, indicare base normativa e decorrenza.
art. 3 L. n. 241/1990
concorre a fondare l'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, anche in materia tributaria.
Cass. n. 29968 del 2019
richiamata per il principio secondo cui l'allegazione dei documenti richiamati è dovuta solo per quelli non già integralmente e legalmente conosciuti dal contribuente.
Cass. n. 14723 del 2020
richiamata per limitare l'onere di allegazione ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e presupposto dell'atto impositivo.
Cass. S.U. n. 22281 del 2022
richiamata per il principio di invalidità parziale della pretesa sugli interessi in caso di difetto di motivazione e per i requisiti motivazionali della cartella quando costituisca il primo atto sugli accessori.
Massime di principio
- Negli atti impositivi motivati per relationem, il rinvio a documenti presupposti è sufficiente solo se il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza di tali documenti; altrimenti essi devono essere allegati o comunque resi conoscibili in modo idoneo a garantire il diritto di difesa.
- L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento varia a seconda che essa segua un precedente atto già determinativo del debito o costituisca il primo atto della pretesa: nel primo caso può bastare il richiamo all'atto precedente; nel secondo devono essere indicati base normativa, importo richiesto e decorrenza degli interessi.
- Il difetto di motivazione concernente gli interessi non travolge necessariamente l'intero atto impositivo, potendo determinare un'invalidità parziale limitata agli accessori, in applicazione del principio di conservazione dell'atto nella parte autonoma non viziata.
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