Cassazione Penale, Sentenza n. 33843/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP, deducendo l'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp sequestrati e valorizzati nel quadro indiziario. Sostiene che tali messaggi costituiscono "corrispondenza" protetta dall'art. 15 Cost. e potevano essere acquisiti solo tramite un decreto motivato del PM o un provvedimento giudiziale specifico, richiamando la distinzione operata dalla Corte costituzionale (sent. 170/2023). In via aggiunta il difensore ha richiamato la necessità di un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente per l'accesso ai dati informatici (direttiva UE 2016/680, sentenza C-548/21 della Corte di Giustizia), censura che il ricorso sostiene non sia stata rispettata.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il decreto di perquisizione e sequestro, menzionando "missive" e "mails", comprendesse anche le forme di corrispondenza digitali (WhatsApp), in linea con la definizione legislativa richiamata e con la sentenza n. 170/2023 della Corte costituzionale che assimila posta elettronica e messaggistica istantanea alla corrispondenza protetta dall'art. 15 Cost. Ha poi osservato che il compendio probatorio non si fonda esclusivamente su quei messaggi ma include anche dichiarazioni testimoniali, accertamenti patrimoniali e documentazione, così da mantenere il quadro di gravità indiziaria anche escludendo le comunicazioni contestate. La censura aggiunta sul presunto obbligo di controllo preventivo da parte di un giudice è stata dichiarata inammissibile per essere nuova rispetto al motivo originario e, comunque, non decisiva perché la difesa non ha dimostrato che l'eventuale esclusione dei dati avrebbe fatto venir meno la gravità indiziaria. Conseguentemente il ricorso è respinto e il proponente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
Norma penale che incrimina la corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, contestata all'indagato come fatto base dell'indagine
art. 616 cod. pen.
«quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza»
Richiamata dalla Corte per sostenere che la nozione di corrispondenza comprende anche comunicazioni digitali e messaggistica istantanea
art. 15 Cost.
Garantisce la segretezza della corrispondenza; la Corte costituzionale e la giurisprudenza europea riconoscono che email e messaggistica rientrano nella sfera di protezione, ma la tutela non impedisce acquisizioni solo se le modalità di sequestro siano legittime e motivate
Direttiva UE 2016/680
Richiamata dalla difesa come base per sostenere la necessità di un controllo preventivo indipendente sull'accesso ai dati; la Corte d'appello ha rilevato però l'eccezionalità e la novità della censura in sede di ricorso
Causa C-548/21, Corte di Giustizia UE (decisione del 4/10/2024)
Giurisprudenza citata dalla difesa che parla del ruolo di organi terzi/indipendenti nel controllo sugli accessi ai dati; il giudice di legittimità ha ritenuto la questione non definitivamente risolutiva nel caso concreto, anche per la tardività della censura
Corte Costituzionale, sent. n. 170/2023
Utilizzata dalla Corte per confermare che posta elettronica e messaggistica istantanea rientrano nella nozione di corrispondenza protetta dall'art. 15 Cost., e quindi richiedono adeguate garanzie procedurali quando siano oggetto di acquisizione
Giurisprudenza CEDU (Barbulescu, Copland, Saber)
Richiamata come conferma della protezione europea dei messaggi elettronici e della messaggistica istantanea nell'ambito della tutela della corrispondenza/comunicazione privata
Massime di principio
- La dizione generica "missive" o "mails" in un decreto di perquisizione/sequestro può essere interpretata come comprensiva delle comunicazioni digitali (sms, email, WhatsApp) alla luce della definizione legislativa e della giurisprudenza costituzionale ed europea
- L'acquisizione di messaggi e dati digitali solleva profili di tutela costituzionale; tuttavia la loro eventuale inutilizzabilità deve essere valutata insieme all'intero compendio probatorio: se esistono altri elementi qualificati, l'esclusione di parte delle prove potrebbe non eliminare la gravità indiziaria (c.d. "prova di resistenza")
- Le eccezioni procedure basate su orientamenti europei (es. obbligo di controllo preventivo da parte di un giudice o organo indipendente) vanno sollevate tempestivamente e con specificità in sede di primo intervento, pena l'inammissibilità per novità in sede di gravame
- Se si contesta la validità di acquisizioni di dati informatici, è strategico dimostrare concretamente e in modo specifico in quale misura l'esclusione di tali elementi comprometterebbe il quadro indiziario, altrimenti il vizio potrebbe non essere considerato decisivo
- La giurisprudenza nazionale tende ad armonizzare la protezione della corrispondenza digitale con le esigenze investigative, quindi le censure procedurali devono essere documentate puntualmente (mancanza di motivazione, violazione di specifiche garanzie, assenza di provvedimenti abilitativi) per avere successo
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