Provvedimento AGCM AL28A n. 29722 del 22/06/2021
CASEIFICIO FERRETTI/CONTRATTI CESSIONE LATTE CRUDO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl procedimento ha riguardato Caseificio Ferretti S.r.l., attivo nella trasformazione del latte e nella produzione di Grana Padano DOP, nei rapporti con due aziende agricole Alloisio e con il Consorzio Cooperativo Produttori Latte di Torre Pallavicina. L’AGCM ha escluso la violazione dell’obbligo di forma scritta e durata annuale dei contratti, riconoscendo ai documenti di trasporto la funzione sostitutiva del contratto e considerando valide le comunicazioni annuali e il contratto con il Consorzio. Ha invece accertato il pagamento tardivo di cinque fatture nel 2018, con ritardi da uno a tre giorni, in violazione dell’art. 62, comma 3, D.L. 1/2012, irrogando una sanzione di 1.000 euro e imponendo l’astensione da condotte analoghe.
Caseificio Ferretti e fornitori di latte crudo: contestata irregolarità dei contratti e ritardi nei pagamenti; accertata la violazione dell’art. 62, comma 3, D.L. 1/2012 e irrogata una sanzione di 1.000 euro.
Caseificio Ferretti – contratti di cessione del latte crudo e ritardi nei pagamenti
Il provvedimento riguarda Caseificio Ferretti S.r.l., impresa attiva nella trasformazione del latte e nella produzione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari, in particolare Grana Padano DOP. Il procedimento è stato avviato sulla base di una segnalazione del MIPAAFT-ICQRF e ha esaminato i rapporti di fornitura di latte crudo vaccino nel 2018 con due aziende agricole, Alloisio Antonio e Alloisio Agostino e Figli, nonché con il Consorzio Cooperativo Produttori Latte di Torre Pallavicina.
Parti e origine del procedimento
L’istruttoria, avviata il 29 dicembre 2020, aveva inizialmente ad oggetto due profili: la presunta mancata stipulazione di contratti scritti di fornitura per le cessioni di latte avvenute tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2018 e il pagamento di alcune forniture oltre il termine legale di trenta giorni. Nel corso del procedimento l’oggetto è stato esteso alla verifica della validità di documenti denominati “Registro trasportatori”, sottoscritti mensilmente e aventi durata inferiore a dodici mesi.
Quadro normativo applicato
La disciplina principale è stata individuata nell’art. 62 del D.L. 1/2012, convertito dalla L. 27/2012, e nelle relative disposizioni attuative del D.M. n. 199/2012. Rilevano inoltre l’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015 e l’art. 148 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo alle relazioni contrattuali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
L’art. 62, comma 1, impone che i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari siano stipulati per iscritto e contengano, tra l’altro, durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e termini di pagamento. Per il latte crudo, l’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015 prevede una durata minima di dodici mesi, salvo rinuncia espressa e scritta dell’agricoltore cedente.
L’art. 3, comma 4, del D.M. n. 199/2012 riconosce ai documenti di trasporto o di consegna e alle fatture una funzione sostitutiva del contratto quando siano integrati con tutti gli elementi richiesti dall’art. 62, comma 1, e riportino la relativa dicitura normativa.
L’art. 62, comma 3, stabilisce invece che il corrispettivo per le merci deteriorabili, tra cui rientra il latte crudo, debba essere pagato entro trenta giorni, decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Il comma 7 prevede, per la violazione dei termini di pagamento, una sanzione amministrativa da 500 a 500.000 euro, da determinarsi in relazione al fatturato dell’acquirente, alla ricorrenza e alla misura dei ritardi. L’art. 62, comma 8, demanda all’AGCM la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni secondo la L. 689/1981.
Rapporti contrattuali con i fornitori
Con le aziende agricole Alloisio Agostino e Alloisio Antonio i rapporti erano documentati, per il periodo esaminato, da Registri trasportatori sottoscritti mensilmente. Tali documenti indicavano il produttore, l’acquirente, il trasportatore, la data e l’ora del ritiro, le quantità, la temperatura del latte, il prezzo, le modalità di pagamento e le caratteristiche del prodotto destinato alla produzione di Grana Padano DOP. Contenevano inoltre un espresso richiamo alla loro validità quale contratto ai sensi dell’art. 62 D.L. 1/2012.
Il Caseificio aveva anche prodotto due comunicazioni del 21 dicembre 2017, indirizzate ai medesimi allevamenti, con le quali le parti confermavano la prosecuzione del rapporto di fornitura dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, prevedendo l’integrazione mensile dell’accordo con il prezzo di riferimento.
Quanto al Consorzio Torre Pallavicina, risultava un contratto di somministrazione sottoscritto il 20 dicembre 2017, con durata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, contenente le indicazioni relative a quantità, caratteristiche, prezzo, consegna e pagamento.
Valutazione sull’obbligo di forma scritta e durata annuale
L’Autorità ha ritenuto che non vi fossero elementi sufficienti per accertare una violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012.
Per i rapporti con gli allevamenti Alloisio, i Registri trasportatori sono stati considerati equipollenti, nella forma e nel contenuto, a contratti scritti conclusi prima della consegna. Sebbene ciascun documento fosse riferito al singolo mese, le comunicazioni del 21 dicembre 2017 dimostravano che il rapporto sostanziale di fornitura aveva durata annuale per tutto il 2018. L’Autorità ha quindi ritenuto soddisfatto anche il requisito della durata minima di dodici mesi previsto dall’art. 2, comma 2, del D.L. 51/2015.
Per il rapporto con il Consorzio, la presenza di un contratto annuale scritto e completo ha escluso ogni irregolarità. Di conseguenza, il provvedimento ha disposto l’archiviazione, limitatamente a questo profilo, della contestazione relativa alla mancata stipulazione di contratti scritti di fornitura.
Pagamenti e ritardi accertati
Il Caseificio ha prodotto le fatture ricevute dai fornitori, le evidenze dei bonifici e uno schema riepilogativo dei pagamenti. Inizialmente risultavano sette fatture pagate oltre il termine di trenta giorni su un totale di 44 fatture relative al 2018.
L’Autorità ha escluso dal computo due fatture, emesse da Alloisio Antonio e Alloisio Agostino, la cui scadenza cadeva sabato 30 giugno 2018. I pagamenti effettuati lunedì 2 luglio sono stati considerati tempestivi, in quanto eseguiti il primo giorno lavorativo utile.
Sono stati invece accertati i seguenti cinque ritardi:
- fatture n. 1/2018 e n. 12/2018 di Alloisio Antonio;
- fatture n. 3/2018 e n. 22/2018 di Alloisio Agostino;
- ultima tranche, pari a 10.000 euro, della fattura n. 218/2018 del Consorzio Torre Pallavicina.
Le prime due fatture relative a scadenze del 30 marzo 2018 sono state pagate il 4 aprile, con un ritardo di un giorno lavorativo, poiché il 3 aprile era il primo giorno utile successivo alla festività. Le fatture con scadenza del 30 luglio 2018 sono state pagate il 2 agosto, con un ritardo di tre giorni. L’ultima tranche della fattura del Consorzio, con scadenza il 31 gennaio 2019, è stata pagata il 1° febbraio 2019, con un giorno di ritardo.
Qualificazione della violazione
L’Autorità ha ritenuto irrilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 62, comma 3, D.L. 1/2012, la breve durata dei ritardi, la loro limitata frequenza e la circostanza che alcune scadenze coincidessero con periodi festivi o con l’imminenza delle ferie del personale amministrativo. Il termine legale di pagamento è stato quindi considerato violato con riferimento alle cinque fatture individuate.
La condotta è stata qualificata come violazione dell’art. 62, comma 3, D.L. 1/2012. Il provvedimento non riguarda un’intesa restrittiva ai sensi dell’art. 2 L. 287/1990 o dell’art. 101 TFUE, né un abuso di posizione dominante ai sensi dell’art. 3 L. 287/1990 o dell’art. 102 TFUE. Si tratta di una violazione della disciplina speciale sulle relazioni commerciali nella filiera agroalimentare, sottoposta alla vigilanza e al sistema sanzionatorio dell’AGCM.
Sanzione e criteri di quantificazione
Per la determinazione della sanzione sono stati applicati i criteri dell’art. 11 L. 689/1981, richiamato dall’art. 62, comma 8, D.L. 1/2012. L’Autorità ha considerato:
- la violazione limitata a cinque fatture su 44;
- ritardi compresi tra uno e tre giorni;
- gli importi coinvolti, ritenuti contenuti rispetto al totale dei pagamenti effettuati nel 2018;
- il fatturato 2019 del Caseificio, pari a 8.754.667 euro;
- l’utile di esercizio 2019, pari a 225.938 euro.
Tenuto conto della ridotta gravità complessiva della condotta e delle condizioni economiche dell’impresa, l’AGCM ha determinato la sanzione amministrativa pecuniaria in 1.000 euro.
Esito e misure finali
Il provvedimento ha stabilito che:
- non sussistevano elementi sufficienti per ritenere violato l’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012 in relazione ai contratti e ai documenti di fornitura;
- il pagamento tardivo delle cinque forniture costituiva violazione dell’art. 62, comma 3, D.L. 1/2012;
- a Caseificio Ferretti era irrogata una sanzione di 1.000 euro;
- l’impresa doveva astenersi dal porre in essere condotte commerciali analoghe.
La sanzione doveva essere pagata entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Punti principali
Parti e fornitori
L’operatore è Caseificio Ferretti S.r.l., con fatturato 2019 pari a 8.754.667 euro. Nel periodo esaminato si è rifornito da Azienda Agricola Alloisio Antonio, Alloisio Agostino e Figli S.S. e Consorzio Cooperativo Produttori Latte di Torre Pallavicina.
Oggetto delle contestazioni
Sono state esaminate la mancata conclusione di contratti scritti per le forniture di latte crudo nel periodo 1 aprile-31 dicembre 2018, la possibile durata inferiore a dodici mesi dei documenti denominati Registro trasportatori e il pagamento tardivo di alcune forniture.
Contratti e documenti di trasporto
I Registri trasportatori sottoscritti mensilmente con gli allevamenti Alloisio contenevano durata, quantità, caratteristiche, prezzo, consegna e pagamento, oltre al richiamo all’art. 62 D.L. 1/2012. Sono stati quindi ritenuti equipollenti a contratti scritti. Le comunicazioni del 21 dicembre 2017 attestavano inoltre la prosecuzione annuale del rapporto per il 2018. Con il Consorzio Torre Pallavicina esisteva un contratto annuale scritto completo.
Ritardi accertati
Su 44 fatture del 2018, sette risultavano formalmente tardive; due erano tuttavia pagate il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza cadente di sabato. Sono stati quindi accertati cinque ritardi: due fatture Alloisio Antonio, due Alloisio Agostino e l’ultima tranche di una fattura del Consorzio, con ritardi da uno a tre giorni.
Esito e sanzione
L’AGCM ha escluso la violazione dell’art. 62, comma 1, D.L. 1/2012, ma ha accertato la violazione del comma 3. La sanzione è stata fissata in 1.000 euro, considerando il numero limitato dei ritardi, la loro durata minima, gli importi coinvolti e le condizioni economiche del caseificio. È stato imposto di astenersi da condotte analoghe.
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