Cassazione Penale, Sentenza n. 04305/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Udine che non ha convalidato l'arresto in flagranza di Boutaleb Mourad per il tentato furto di cinque capi di abbigliamento (valore 284,98 euro). Il Procuratore contestava la decisione per violazione di legge e vizio motivazionale, rilevando che il fatto appariva grave (uso di mezzo fraudolento) e che l'indagato era pericoloso, alla luce di precedenti segnalazioni per furti commessi in febbraio e luglio 2025 e di un provvedimento di espulsione notificato l'5 agosto 2025.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale di Udine abbia motivato in modo generico e apodittico la mancata convalida, senza considerare e valutare gli elementi concreti indicati dalla polizia giudiziaria (valore della refurtiva, uso di mezzo fraudolento, precedenti e provvedimento di espulsione). La Corte ha affermato che l'arresto era stato eseguito legittimamente e ha respinto le eccezioni difensive (nullità per mancata traduzione, presunta non impugnabilità del provvedimento, inammissibilità della requisitoria), ritenendole infondate.
Norme richiamate
art. 381, comma 1, lett. g), cod. proc. pen.
art. 381, comma 1, lett. g) cod. proc. pen.
Individuazione del reato rientrante nelle ipotesi di arresto in flagranza facoltativo; la norma delimita i casi in cui è possibile l'arresto da parte della polizia giudiziaria
art. 381, comma 4, cod. proc. pen.
art. 381, comma 4 cod. proc. pen.
L'arresto facoltativo in flagranza è giustificato solo se sussiste la gravità del fatto ovvero la pericolosità del soggetto; i parametri sono alternativi e il giudice di convalida effettua un controllo di ragionevolezza sugli elementi allora conosciuti
art. 391, comma 7, cod. proc. pen.
art. 391, comma 7 cod. proc. pen.
Prevede espressamente l'impugnabilità delle ordinanze che si pronunciano sulla richiesta di convalida dell'arresto (sia in senso positivo che negativo), rendendo legittimo il ricorso del Pubblico Ministero contro la non convalida
art. 143, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'impugnazione del Pubblico Ministero non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la traduzione in lingua nota all'imputato/indagato; la mancata traduzione del ricorso non determina nullità dell'impugnazione
Massime di principio
- L'arresto facoltativo in flagranza è giustificato se ricorre almeno uno dei due parametri: gravità del fatto o pericolosità del soggetto; il giudice di convalida valuta la ragionevolezza della decisione assunta dalla polizia sulla base degli elementi disponibili al momento
- La polizia giudiziaria deve mettere agli atti, anche nel verbale, gli elementi che motivano l'arresto (es. modalità del fatto, valore della refurtiva, precedenti, provvedimenti amministrativi) in modo che il giudice possa verificarne la ragionevolezza
- Il giudice che nega la convalida non può limitarsi ad affermazioni generiche: la motivazione deve confrontarsi con gli elementi concreti posti a fondamento dell'arresto
- Le ordinanze che decidono sulla convalida dell'arresto sono impugnabili (art. 391, comma 7 c.p.p.); l'impugnazione del pubblico ministero è lecita e non richiede traduzione ai sensi dell'art. 143 c.p.p.
- Se il ricorso mira a valutare la correttezza di un atto relativo a una fase ormai peremta e non produce effetti pratici ulteriori, la Corte può annullare senza rinvio per evitare una pronuncia meramente formale
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