Cassazione Penale, Sentenza n. 46633/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione (art. 671 c.p.p.) con riferimento a più condanne pronunciate da varie Corti e Giudici per le quali chiedeva il riconoscimento di un unico disegno criminoso unitario. L'istanza era stata rigettata dal giudice dell'esecuzione con ordinanza del 22/04/2024. In Cassazione si deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le censure infondate, rilevando che il giudice dell'esecuzione ha adottato i consolidati criteri giurisprudenziali per valutare l'esistenza di un vincolo unitario (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita) e ha motivato adeguatamente la conclusione negativa, senza errori di diritto. Perciò il rigetto dell'istanza di continuazione viene confermato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base per chiedere il riconoscimento della continuazione tra reati per il calcolo unitario della pena; la Corte ha valutato se sussistessero gli elementi fattuali per applicarla.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento della censura in Cassazione: vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) relativo all'ordinanza impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza citata (Sez. U., n. 28659/2017; Sez. 1, n. 15955/2016; Sez. 1, n. 11564/2012)
Principi consolidati indicanti gli indicatori utili per accertare l'esistenza di un disegno criminoso unitario e la continuazione; la Corte li ha seguiti nel controllo dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- La continuazione non è automatica: bisogna dimostrare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso che unifica le diverse condotte.
- I giudici valutano indicatori fattuali plurimi (omogeneità del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità, cause e sistematicità) per stabilire la sussistenza della continuazione.
- Il ricorrente ha l'onere di evidenziare, oltre all'enunciazione, elementi concreti che rendano illogica o carente la motivazione del giudice dell'esecuzione per poter vincere in Cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
- La Corte di legittimità sindaca la motivazione del giudice dell'esecuzione solo nei limiti del rispetto delle norme di diritto, della logica e dei canoni legali: valutazioni di merito ben motivate non sono riammesse.
- Presenza di condanne in distinti procedimenti e davanti a giudici diversi non esclude di per sé la continuazione, ma rende necessario un convincente accertamento del medesimo progetto criminoso.
- In sede di domanda di continuazione conviene articolare chiaramente i collegamenti fattuali tra le condotte (tempi, luoghi, modalità, finalità) per contrastare agevolmente una motivazione negativa del giudice dell'esecuzione.
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