Ordinanza n. 644/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 03/11/2025, con il quale è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto ministeriale con cui è stata rigettata la domanda di concessione della cittadinanza italiana. A sostegno dell’istanza cautelare ha dedotto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato riconoscimento della cittadinanza, in relazione ai diritti costituzionalmente garantiti, ai diritti civili e ai diritti politici esercitabili mediante l’acquisizione dello status civitatis. Il provvedimento di diniego risultava fondato su una condanna del 14 gennaio 2021 per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris. Quanto al periculum, ha ritenuto che il pregiudizio prospettato non presentasse i caratteri della gravità e irreparabilità: gli eventuali diritti inviolabili sono tutelati dalla Costituzione e dal d.lgs. n. 286/1998; l’esercizio dei diritti politici non comporta un pregiudizio irreparabile tale da impedire l’esame nel merito; il diniego non impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’esercizio della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino né la permanenza in Italia sulla base di altro idoneo titolo di soggiorno, posseduto dal ricorrente. Quanto al fumus boni iuris, dagli elementi acquisiti non è emersa una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso, poiché il diniego appare correttamente fondato sulla condanna per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della domanda amministrativa di concessione della cittadinanza italiana, il cui diniego è stato impugnato.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale e i relativi presupposti, applicati dal TAR nella valutazione del periculum in mora e del fumus boni iuris.
art. 2 Cost.
È richiamato quale fondamento della tutela dei diritti inviolabili dell’uomo, ritenuti comunque garantiti anche in assenza dell’acquisizione della cittadinanza.
art. 32 Cost.
È richiamato quale ulteriore presidio costituzionale dei diritti fondamentali, non compromessi dal diniego di cittadinanza.
art. 2 d.lgs. n. 286/1998
È richiamato per affermare che lo straniero beneficia della tutela dei diritti fondamentali anche senza acquisire la cittadinanza italiana.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base, insieme al GDPR, per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare contro il diniego di concessione della cittadinanza, il pregiudizio derivante dal mancato esercizio dei diritti politici non è di per sé grave e irreparabile quando la sua frequenza consente l’esame della controversia nella fase di merito.
- Il diniego di cittadinanza non integra, di regola, un pregiudizio grave e irreparabile quando lo straniero conserva la possibilità di lavorare, esercitare la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino e permanere sul territorio nazionale sulla base di un diverso valido titolo di soggiorno.
- Ai fini della sospensione cautelare di un diniego di cittadinanza, il fumus boni iuris difetta quando il provvedimento amministrativo appare fondato su una condanna penale per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e non emergono, allo stato degli atti, elementi idonei a prevedere ragionevolmente l’accoglimento del ricorso.
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