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Sentenza

Sentenza del 11/11/2016 n. 5812 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Recupero crediti tributari Stato estero - Grandi contribuenti - Ufficio competente - Direzione regionale - Ufficio grandi contribuenti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'atto è stato ritenuto nullo perché emesso dalla Direzione provinciale anziché dalla Direzione regionale - Ufficio Grandi Contribuenti, che era l'ufficio funzionalmente competente. La competenza è stata qualificata come funzionale, inderogabile e prevista a pena di nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'invito al pagamento relativo al recupero in Italia di crediti tributari appartenenti a uno Stato estero, sostenendo l'incompetenza dell'ufficio che lo aveva emesso. In base alla Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1988, lo Stato richiesto deve procedere al recupero applicando le proprie disposizioni nazionali in materia di poteri, attribuzioni e competenza degli uffici. Dal 1° gennaio 2009, per i contribuenti di più rilevanti dimensioni, la competenza è stata attribuita in via esclusiva alle Direzioni regionali - Ufficio Grandi Contribuenti, e non alle Direzioni provinciali.

Norme richiamate

  • Convenzione sulla reciproca assistenza in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, art. 11, primo comma

    Su richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto effettua il recupero dei crediti tributari del primo Stato come se si trattasse di crediti tributari propri.

    Nel recuperare crediti tributari di uno Stato estero, lo Stato richiesto deve applicare le proprie norme interne relative a poteri, attribuzioni e competenza degli uffici impositori.

  • Art. 27, comma 13, D.L. n. 185/2008

    Ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il trasferimento della competenza relativa ai contribuenti di più rilevanti dimensioni agli uffici individuati dall'organizzazione dell'Agenzia delle entrate.

  • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate

    Attribuisce in via esclusiva alle Direzioni regionali - Ufficio Grandi Contribuenti la competenza per gli adempimenti riguardanti i contribuenti di maggiori dimensioni.

Massime di principio

  • Quando un atto tributario è emesso da un ufficio privo di competenza funzionale, l'atto può essere nullo anche se il contenuto della pretesa fiscale è corretto.
  • Nel recupero di crediti tributari esteri, l'amministrazione italiana deve rispettare le regole interne italiane sulla competenza degli uffici, come se stesse riscuotendo un proprio credito.
  • Per i grandi contribuenti occorre verificare se la normativa organizzativa attribuisca la competenza in via esclusiva alla Direzione regionale - Ufficio Grandi Contribuenti; in tal caso, un atto della Direzione provinciale è affetto da nullità.
  • La nullità derivante da incompetenza funzionale è assoluta, non è sanata dalla partecipazione del contribuente al procedimento e può essere rilevata d'ufficio in ogni fase e grado del giudizio.
  • Prima di contestare il merito di una pretesa tributaria, è opportuno verificare l'ufficio emittente, la tipologia di contribuente e la disciplina vigente al momento dell'atto.

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