Cassazione Penale, Ordinanza n. 14100/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In cassazione il difensore ha proposto ricorso deducendo, in sintesi, censure attinenti al giudizio di responsabilità e all'imputabilità dell'imputato. La Corte ha rilevato che i motivi erano in parte meramente riproduttivi di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, in sostanza, miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; per altra parte, erano generici e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, né con quella di primo grado richiamata.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
indica il reato oggetto della condanna impugnata, senza che la Corte entri nel merito della sua configurazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 616 c.p.p.
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già valutate dai giudici di merito, quando in sostanza solleciti soltanto una diversa lettura delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, risultando generico rispetto alle rationes decidendi.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in un terzo grado di merito attraverso la richiesta di una nuova valutazione del compendio probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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