Cassazione Civile, Ordinanza n. 09797/2025 del 14/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IMU per l’anno 2015 con cui il Comune aveva negato l’esenzione per abitazione principale, assumendo che mancasse la prova della dimora abituale nell’immobile. In primo grado e in appello il ricorso è stato respinto. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992 e delle norme anagrafiche, sostenendo che, avendo trasferito la residenza nell’immobile dal 2010 e avendo fruito dell’esenzione sin da allora, spettasse al Comune dimostrare il venir meno dei requisiti per l’agevolazione, non già alla contribuente provare nuovamente la dimora abituale nell’anno d’imposta contestato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, l’esenzione IMU per abitazione principale richiede comunque, in capo al possessore, la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’immobile; inoltre, in tema di agevolazioni fiscali, grava su chi invoca il beneficio l’onere di provare i presupposti dell’esenzione quando questi siano contestati. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito, che aveva escluso la prova di una dimora abituale nell’anno 2015 sulla base di documentazione risalente al 2010-2011 e non idonea a dimostrare la situazione nell’annualità accertata. La Corte ha altresì condannato la ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., e a una ulteriore somma alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre al contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo per denunciare violazione di legge.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce che, nelle agevolazioni tributarie, chi invoca l’esenzione deve provare i presupposti del beneficio quando siano contestati.
art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull’onere probatorio.
artt. 4 e 5 L. 1228/1954
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla residenza anagrafica.
art. 19 D.P.R. 223/1989
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina anagrafica.
art. 13, comma 2, d.l. 201/2011
"nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La Corte dà atto della declaratoria di illegittimità costituzionale della parte che richiedeva i requisiti riferiti anche al nucleo familiare, con effetto di rimodulazione della nozione di abitazione principale.
art. 13, comma 2, quinto periodo, d.l. 201/2011
Dichiarato illegittimo in via consequenziale dalla Corte costituzionale e richiamato dalla Cassazione.
art. 1, comma 707, lett. b, L. 147/2013
"per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"
La Corte prende atto della parziale illegittimità costituzionale e applica la nozione di abitazione principale limitata al possessore.
art. 1, comma 741, lett. b, L. 160/2019
Dichiarato illegittimo in via consequenziale dalla Corte costituzionale nella parte richiamata dalla sentenza.
art. 5-decies, comma 1, d.l. 146/2021
Norma di modifica richiamata nel percorso della declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 380-bis c.p.c.
Usato per la definizione anticipata e per la decisione conforme alla proposta accelerata.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Applicato per la condanna della parte ricorrente a una somma a favore della controparte e a una somma alla Cassa delle ammende, in ragione della conformità della decisione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte reputa equa la parametrizzazione della condanna a tale disposizione in misura corrispondente alle spese di lite.
art. 96, comma 4, c.p.c.
Fondamento della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nell’esenzione IMU per abitazione principale, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, il beneficio spetta al possessore che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’immobile, senza che sia necessario il concorso di tali requisiti anche in capo al nucleo familiare.
- In tema di agevolazioni tributarie, l’onere di provare i presupposti dell’esenzione grava sul contribuente che la invoca, quando l’Amministrazione contesti la spettanza del beneficio.
- La residenza anagrafica, da sola, non prova automaticamente la dimora abituale, la quale è un fatto storico e attuale, da dimostrare con elementi idonei e riferiti all’annualità d’imposta in contestazione.
- La prova di una pregressa fruizione dell’esenzione o di situazioni di fatto accertate in annualità anteriori non è di per sé sufficiente a dimostrare il permanere del requisito della dimora abituale in anni d’imposta successivi.
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione del giudice di merito sulla idoneità degli elementi istruttori a provare la dimora abituale, salvo vizi di legge o motivazione nei limiti consentiti.
- La decisione conforme alla proposta di definizione accelerata può giustificare la condanna della parte soccombente alle ulteriori conseguenze economiche previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
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