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Ordinanza

Ordinanza n. 232/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di archiviazione della richiesta di primo ingresso emesso dalla Prefettura di Napoli in data 24 Ottobre 2025 veniva emessa l’archiviazione della procedura PNA/ L/Q/2025/105175;

Giustizia amministrativa202507283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente allo stato l'interesse cautelare. La ragione è che l'amministrazione è tenuta a rivalutare la situazione alla luce della sottoscrizione del contratto di soggiorno e del suo inoltro alla Prefettura da parte del datore di lavoro. La decisione non definisce nel merito la legittimità del provvedimento di archiviazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di archiviazione della procedura di primo ingresso per lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha archiviato la procedura di primo ingresso identificata con il numero PNA/L/Q/2025/105175. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Nel corso del procedimento cautelare è emerso che il contratto di soggiorno era stato sottoscritto e inoltrato dal datore di lavoro agli uffici della Prefettura il 27 ottobre 2025.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo; il giudice l'ha respinta per l'insussistenza, allo stato, dell'interesse cautelare.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando, alla luce di fatti sopravvenuti, l'amministrazione è tenuta a una rivalutazione della posizione del ricorrente e non sussiste quindi un interesse cautelare attuale alla sospensione dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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