Cassazione Penale, Sentenza n. 28369/2025 del 04/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Trieste, della condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 642 c.p., contestando: (i) l'errata applicazione dell'art. 124 c.p. e dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private in relazione al dies a quo per la presentazione della querela (sostenendo che il termine fosse decorso dalla comunicazione del rigetto della richiesta risarcitoria del 16.03.2018 e non dalla ricezione della relazione investigativa definitiva); (ii) manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, errata valutazione delle prove e violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), per il mancato esame/ammissibilità di prove documentali e la mancata audizione del teste Ing. Vangeli, e per presunte incongruenze nelle risultanze istruttorie riguardanti carro attrezzi, dinamica del sinistro, discrepanze tra veicoli e titolarità, orari di accesso al pronto soccorso e dichiarazioni rese agli investigatori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto tempestiva la querela depositata il 13/07/2018, atteso che la persona offesa ha acquisito la piena cognizione dei fatti solo con la relazione investigativa finale consegnata il 3/05/2018; il motivo relativo all'applicabilità dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni è stato dichiarato inammissibile per non essere stato proposto in appello; le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle prove sono state ritenute inammissibili perché rappresentano un nuovo appello del merito non consentito in Cassazione, soprattutto in presenza di decisione di merito conforme. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata inflitta una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Richiesta di rifusione delle spese della parte civile rigettata.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Uso della norma per qualificare la partecipazione a un reato (concorso materiale o morale) nella commissione del reato di truffa/induzione in errore mediante richiesta di risarcimento falsa.
art. 642 c.p.
Testo applicato per configurare la fattispecie della truffa o della simulazione di sinistro ai danni della compagnia assicurativa; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di reato valutati dai giudici di merito.
art. 124 c.p.
"tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato"
La decorrenza del termine per la querela è il momento della piena cognizione dei fatti da parte della persona offesa; il termine può essere differito per il tempo strettamente necessario per accertamenti, ma la prova della tardività grava su chi la deduce. Nella specie il dies a quo è stato fissato alla consegna della relazione investigativa definitiva.
art. 148, comma 2-bis, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni)
La questione è stata ritenuta inammissibile in Cassazione perché non sollevata in sede di appello; principio che impedisce deduzioni nuove in cassazione non devolute al giudice d'appello.
art. 616 c.p.p.
Prevede che, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, le parti private che lo hanno proposto siano condannate al pagamento delle spese; la Corte ha applicato tale norma e ha anche disposto un'ulteriore sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per profili di colpa.
art. 24 Cost.
Invocato dai ricorrenti con riferimento al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le censure attinenti alla mancata ammissione di prove o all'audizione del teste fossero in gran parte rinunciate, superate o già esaminate dai giudici di merito, e non idonee a fondare ricorso di cassazione.
Massime di principio
- Il dies a quo per la querela decorre dalla piena conoscenza certa e completa del fatto e dei suoi elementi costitutivi: indagini parziali non necessariamente fanno decorrere il termine se è ragionevole che la persona offesa compia ulteriori accertamenti.
- La prova della tardività della querela grava su chi ne deduce la tardività; la decadenza ex art. 124 c.p. va accertata con criteri rigorosi e non su mere supposizioni.
- Questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in Cassazione: la Corte di legittimità limita il sindacato ai profili devoluti e a questioni di diritto.
- La Cassazione non è la sede per una nuova valutazione del merito o per rinnovare il confronto sulle risultanze probatorie; molte doglianze sulla persuasività o attendibilità delle prove sono inammissibili se mirano a rinnovare il giudizio di fatto.
- La rinuncia o il venir meno dell'assunzione di una prova (es. audizione di un teste) può essere valutata come rinuncia processuale e non sempre comporta violazione del diritto di difesa, soprattutto se la prova è stata superata o smentita in atti successivi (es. riforma della sentenza civile).
- In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
- La parte civile che si limiti a chiedere il rigetto del ricorso senza svolgere un'attività istruttoria o contributiva rilevante alla decisione non ottiene automaticamente la rifusione delle proprie spese nel procedimento di cassazione.
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