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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28369/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Trieste, della condanna per i reati di cui agli artt. 110 e 642 c.p., contestando: (i) l'errata applicazione dell'art. 124 c.p. e dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private in relazione al dies a quo per la presentazione della querela (sostenendo che il termine fosse decorso dalla comunicazione del rigetto della richiesta risarcitoria del 16.03.2018 e non dalla ricezione della relazione investigativa definitiva); (ii) manifesta contraddittorietà e illogicità della motivazione, errata valutazione delle prove e violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.), per il mancato esame/ammissibilità di prove documentali e la mancata audizione del teste Ing. Vangeli, e per presunte incongruenze nelle risultanze istruttorie riguardanti carro attrezzi, dinamica del sinistro, discrepanze tra veicoli e titolarità, orari di accesso al pronto soccorso e dichiarazioni rese agli investigatori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Ha ritenuto tempestiva la querela depositata il 13/07/2018, atteso che la persona offesa ha acquisito la piena cognizione dei fatti solo con la relazione investigativa finale consegnata il 3/05/2018; il motivo relativo all'applicabilità dell'art. 148 del Codice delle Assicurazioni è stato dichiarato inammissibile per non essere stato proposto in appello; le doglianze sulla motivazione e sulla valutazione delle prove sono state ritenute inammissibili perché rappresentano un nuovo appello del merito non consentito in Cassazione, soprattutto in presenza di decisione di merito conforme. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, è stata inflitta una somma di €3.000,00 alla Cassa delle ammende. Richiesta di rifusione delle spese della parte civile rigettata.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Uso della norma per qualificare la partecipazione a un reato (concorso materiale o morale) nella commissione del reato di truffa/induzione in errore mediante richiesta di risarcimento falsa.

  • art. 642 c.p.

    Testo applicato per configurare la fattispecie della truffa o della simulazione di sinistro ai danni della compagnia assicurativa; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi di reato valutati dai giudici di merito.

  • art. 124 c.p.

    "tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato"

    La decorrenza del termine per la querela è il momento della piena cognizione dei fatti da parte della persona offesa; il termine può essere differito per il tempo strettamente necessario per accertamenti, ma la prova della tardività grava su chi la deduce. Nella specie il dies a quo è stato fissato alla consegna della relazione investigativa definitiva.

  • art. 148, comma 2-bis, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni)

    La questione è stata ritenuta inammissibile in Cassazione perché non sollevata in sede di appello; principio che impedisce deduzioni nuove in cassazione non devolute al giudice d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede che, con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, le parti private che lo hanno proposto siano condannate al pagamento delle spese; la Corte ha applicato tale norma e ha anche disposto un'ulteriore sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per profili di colpa.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti con riferimento al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che le censure attinenti alla mancata ammissione di prove o all'audizione del teste fossero in gran parte rinunciate, superate o già esaminate dai giudici di merito, e non idonee a fondare ricorso di cassazione.

Massime di principio

  • Il dies a quo per la querela decorre dalla piena conoscenza certa e completa del fatto e dei suoi elementi costitutivi: indagini parziali non necessariamente fanno decorrere il termine se è ragionevole che la persona offesa compia ulteriori accertamenti.
  • La prova della tardività della querela grava su chi ne deduce la tardività; la decadenza ex art. 124 c.p. va accertata con criteri rigorosi e non su mere supposizioni.
  • Questioni non dedotte in appello non possono essere sollevate in Cassazione: la Corte di legittimità limita il sindacato ai profili devoluti e a questioni di diritto.
  • La Cassazione non è la sede per una nuova valutazione del merito o per rinnovare il confronto sulle risultanze probatorie; molte doglianze sulla persuasività o attendibilità delle prove sono inammissibili se mirano a rinnovare il giudizio di fatto.
  • La rinuncia o il venir meno dell'assunzione di una prova (es. audizione di un teste) può essere valutata come rinuncia processuale e non sempre comporta violazione del diritto di difesa, soprattutto se la prova è stata superata o smentita in atti successivi (es. riforma della sentenza civile).
  • In caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
  • La parte civile che si limiti a chiedere il rigetto del ricorso senza svolgere un'attività istruttoria o contributiva rilevante alla decisione non ottiene automaticamente la rifusione delle proprie spese nel procedimento di cassazione.

Testo integrale

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