Sentenza n. 12324/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- datata 10/05/2023 e notificata il 12/06/2023 emessa dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza di non riconoscimento per il sig. -OMISSIS- della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica con edema polmonare ed arresto cardio respiratorio”, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente alla determinazione medesima. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 31/10/2023: - della Determinazione Dirigenziale n. -OMISSIS- datata 10/05/2023 e notificata il 12/06/2023 emessa dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza di non riconoscimento per il sig. -OMISSIS- della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica con edema polmonare ed arresto cardio respiratorio”, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente alla determinazione medesima, ivi compresi i verbali delle commissioni, del dipartimento militare di medicina legale e del comitato di verifica delle cause di servizio, nonché il parere reso da quest’ultimo nell’adunanza n.-OMISSIS- del 24.3.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una cardiopatia ischemica con edema polmonare e arresto cardiorespiratorio, unitamente al presupposto parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, quale erede del militare deceduto, ha impugnato il diniego amministrativo e, con motivi aggiunti, gli atti presupposti, deducendo: violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 461/2001 e dell’art. 3 l. n. 241/1990, per difetto di motivazione; difetto di istruttoria, illogicità, arbitrarietà, travisamento e contraddittorietà del parere del Comitato di Verifica; violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 64 d.P.R. n. 1072/1973. Secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe escluso in modo generico il nesso eziologico tra il servizio e la patologia, senza considerare adeguatamente le mansioni svolte dal militare nel periodo settembre 2019-marzo 2021 e il presunto stress psicofisico derivante dall’attività lavorativa. È stata prodotta una consulenza tecnica di parte, diretta a dimostrare un rapporto di concausalità tra le attività svolte, l’ischemia cardiaca, l’infarto, lo scompenso cardiaco, l’edema polmonare e il decesso.
La decisione
Il TAR ha esaminato congiuntamente i tre motivi, ritenendoli infondati. Ha richiamato il principio secondo cui la causa o concausa efficiente e determinante di servizio deve consistere in fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, specificamente allegati e provati; non sono sufficienti i normali disagi, le fatiche e lo stress tipici della prestazione lavorativa. L’onere della prova grava sul ricorrente, che deve dimostrare che le concrete modalità di svolgimento del servizio abbiano superato la soglia dell’ordinarietà, assumendo caratteristiche di fattore di rischio specifico. Nel caso concreto, le attività indicate — gestione dei flussi documentali, sistemazione e movimentazione di faldoni, posture prolungate, permanenza in piedi, sedute poco confortevoli e turni prolungati — sono state ritenute ordinarie e tipiche delle mansioni svolte. L’attività di sgombero locali, estranea ai normali compiti d’ufficio, era stata svolta solo per diversi giorni e comunque non risultava successiva al 4 settembre 2019, sicché non poteva essere considerata fattore eziologico preponderante in assenza di allegazioni puntuali. Anche la consulenza tecnica di parte non ha dimostrato l’illogicità o irragionevolezza della valutazione amministrativa, poiché aveva riconosciuto la predisposizione organica del soggetto e si era limitata a richiamare condizioni di lavoro generiche, senza individuare episodi eccezionali eccedenti le mansioni ordinarie. Il diniego e il parere presupposto sono stati quindi ritenuti adeguatamente motivati e istruiti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati respinti; spese compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 461/2001
Richiamato dalla ricorrente in relazione al procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio; il giudice ha ritenuto legittimo il diniego fondato sul parere tecnico negativo e sull’assenza di prova di fattori di servizio eccezionali.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta, ritenendo adeguato il riferimento all’assenza di disagi eccezionali e alla natura ordinaria delle condizioni lavorative.
artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990
Richiamati tra i motivi di ricorso; dal testo non emerge una statuizione autonoma e specifica del giudice su tali disposizioni.
art. 64 d.P.R. n. 1072/1973
Richiamato dalla ricorrente; il ricorso è stato respinto poiché non è stata provata una causa o concausa efficiente e determinante riconducibile a condizioni di servizio eccedenti l’ordinarietà.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la causa o concausa efficiente e determinante deve consistere in fatti ed eventi specifici, documentati e provati, che eccedano le ordinarie condizioni di lavoro proprie della prestazione svolta.
- I normali disagi, le fatiche, lo stress e le condizioni operative tipiche della mansione non integrano, di per sé, un fattore di rischio specifico idoneo a fondare la dipendenza da causa di servizio.
- L’onere della prova della dipendenza della patologia dal servizio grava sul richiedente, che deve dimostrare in concreto l’aggravio delle modalità lavorative rispetto alla normalità e la loro idoneità causale o concausale rispetto alla patologia.
- Una consulenza tecnica di parte non è sufficiente a superare il giudizio tecnico-amministrativo quando si limiti a richiamare condizioni lavorative generiche e non individui episodi eccezionali, temporalmente collocati e causalmente rilevanti.
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