Cassazione Penale, Sentenza n. 29959/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato "non doversi procedere" nei confronti di Zangrilli Gianni per remissione tacita della querela, poiché il querelante (una persona giuridica) non era comparso all'udienza in qualità di testimone: il PG deduce che la norma di cui all'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. non è applicabile automaticamente quando la mancata comparizione sia del legale rappresentante di una persona giuridica, poiché il comportamento del rappresentante non si identifica automaticamente con la volontà dell'ente. Inoltre è rilevato che non risultava accertato se il testimone (Sarti Ciro) fosse ancora legale rappresentante alla data dell'udienza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio. La Corte ha stabilito che l'automaticità della remissione tacita prevista dall'art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen. non può essere applicata di principio quando la querela è proposta da una persona giuridica e la mancata comparizione riguarda il suo legale rappresentante, salvo che siano verificate due condizioni essenziali: 1) che il legale rappresentante che ha proposto la querela conservi la carica alla data dell'udienza; 2) che lo statuto dell'ente preveda espressamente il potere del legale rappresentante di rimettere la querela con il comportamento in concreto tenuto (ossia non comparendo). In mancanza di tali accertamenti la mancata comparizione non è riferibile con certezza all'ente querelante e non può determinare la remissione tacita. La Corte ha quindi disposto il rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 152, comma 3, n. 1) cod. pen.
vi è remissione tacita di querela quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone
La Corte interpreta la norma come meccanismo tendenzialmente automatico ma condizionato alla effettività della volontà del querelante: quando la querela è proposta da una persona giuridica la mancata comparizione del suo rappresentante non può essere automaticamente ricondotta alla volontà dell'ente se non sono accertati la permanenza della rappresentanza e il potere statutario di rimettere la querela.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (novella)
Ha introdotto la disposizione sull'istituto della remissione tacita (art. 152 cod. pen.) e le modifiche correlate nel codice di procedura penale e nelle disposizioni di attuazione, richiedendo avvisi formali in citazione e prevedendo limiti all'accompagnamento coattivo del querelante-testimone.
art. 142 disp. att. cod. proc. pen., comma 3, lett. d-bis
"l'atto di citazione deve contenere l'avvertimento che la mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante all'udienza in cui è citato a comparire come testimone integra remissione tacita di querela"
La norma impone l'obbligo informativo nella citazione per rendere operativo il meccanismo della remissione tacita; tuttavia l'avvertimento non esautora il giudice dall'accertamento della riferibilità del comportamento del rappresentante all'ente.
art. 133 cod. proc. pen., comma 1-bis
"la disposizione ... concernente l'accompagnamento coattivo del testimone ... non si applica nel caso di mancata comparizione del querelante ... limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela"
Prevede limiti all'uso dell'accompagnamento coattivo per i testimoni-querelanti; la Corte sottolinea che questa esclusione è ancorata alla configurazione della remissione tacita e non risolve i dubbi di riferibilità quando il querelante è una persona giuridica.
art. 152, comma 4, cod. pen.
Introduce eccezioni alla remissione tacita a tutela di soggetti vulnerabili (incapacità, minori, rappresentanti legali ecc.), motivo per cui la legge non ha esteso automaticamente l'effetto al caso del legale rappresentante di un ente senza opportune verifiche.
artt. 81 cpv., 110, 646 e 61 nn. 7) e 11) cod. pen.
Norme richiamate per la descrizione del reato ascritto a Zangrilli Gianni nell'originario procedimento; non incidenti sul principio applicativo della remissione tacita oggetto del ricorso.
Massime di principio
- La mancata comparizione del legale rappresentante di una persona giuridica, di per sé, non produce automaticamente remissione tacita della querela: il giudice deve accertare che il rappresentante fosse ancora in carica alla data dell'udienza.
- Occorre verificare che lo statuto dell'ente attribuisca al legale rappresentante, in via promulgata, la facoltà di rimettere la querela con il comportamento dedotto (ad es. non comparendo); in mancanza persiste il dubbio sulla riferibilità dell'atto all'ente.
- Il meccanismo di remissione tacita è tendenzialmente automatico ma il giudice rimane tenuto a valutare l'effettiva volontà del querelante ogniqualvolta emergano elementi che possano porre in dubbio tale volontà (es. costituzione di parte civile, atti discordanti, possibile coercizione).
- Quando il querelante è una persona giuridica, il giudice deve compiere accertamenti d'ufficio sufficienti a escludere la discontinuità della rappresentanza o l'assenza di poteri statutari che impediscano la riferibilità della condotta del rappresentante all'ente.
- Le eccezioni previste per soggetti vulnerabili (art. 152, comma 4) non esauriscono i casi in cui il meccanismo non opera; la tutela richiede un controllo concreto e motivato del giudice.
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