Cassazione Civile, Ordinanza n. 28022/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui, per l’anno d’imposta 2007, l’Ufficio aveva determinato sinteticamente un maggior reddito mediante redditometro, recuperando Irpef, addizionali e sanzioni. L’accertamento si fondava su spese per incrementi patrimoniali e di mantenimento: acquisto della nuda proprietà di un immobile in Roma ritenuto dall’Ufficio compravendita, acquisto di due autovetture e spese per beni nella disponibilità del contribuente e della moglie. Il ricorrente sosteneva che l’operazione sull’immobile fosse in realtà una donazione simulata dei genitori, che una delle auto fosse riferibile alla moglie e che l’altra fosse stata acquistata con la provvista derivante dalla vendita dell’immobile, oltre a dedurre la congruità del reddito familiare e l’erroneità delle sanzioni. Con il primo motivo deduceva violazione delle norme sul redditometro e sull’onere della prova; con il secondo denunciava motivazione apparente; con il terzo lamentava la mancata considerazione della non contestazione di alcuni fatti; con il quarto chiedeva l’applicazione del regime sanzionatorio più favorevole sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, rigettando il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR Lazio e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito non aveva valutato analiticamente la prova contraria offerta dal contribuente in relazione alla dedotta simulazione dell’atto immobiliare e agli ulteriori indici di capacità contributiva, limitandosi a formule generiche sull’onere probatorio; inoltre, avrebbe dovuto verificare l’applicabilità dello ius superveniens più favorevole in tema di sanzioni. La memoria depositata dall’Agenzia è stata dichiarata inammissibile perché non era stato tempestivamente depositato il controricorso.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Nel testo vigente ratione temporis disciplina l’accertamento sintetico e redditometrico; configura una presunzione legale relativa basata su elementi certi di capacità contributiva e consente al contribuente di fornire prova contraria, anche dimostrando che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
art. 53 Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della capacità contributiva nella valutazione dell’accertamento sintetico.
artt. 2727, 2728, 2729 c.c.
Richiamati per chiarire la natura presuntiva dell’accertamento e i limiti della valutazione probatoria del giudice tributario.
art. 2697 c.c.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova: all’Ufficio la base presuntiva dell’accertamento, al contribuente la prova contraria.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e alla lamentata errata considerazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma processuale che individua i vizi dedotti in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza e il vizio di motivazione apparente.
art. 111 Cost.
Richiamato a fondamento dell’esigenza di motivazione effettiva e del giusto processo/parità delle parti.
art. 1, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Richiamato per la disciplina sanzionatoria applicabile e per la richiesta di applicazione del regime sopravvenuto più favorevole.
art. 15 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158
Indicato come fonte dello ius superveniens in tema di sanzioni tributarie, potenzialmente più favorevole al contribuente.
art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamato in tema di successione di leggi nel tempo e applicazione della disciplina più favorevole in materia sanzionatoria.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per dichiarare inammissibile la memoria dell’Agenzia in mancanza di rituale controricorso.
art. 370 c.p.c.
Richiamato con riferimento ai termini per il controricorso e alla possibilità di partecipazione della parte intimata.
Massime di principio
- Nell’accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973 l’Ufficio può fondare la pretesa su presunzioni legali relative, ma il contribuente conserva sempre la facoltà di provare documentalmente la non riferibilità a reddito imponibile degli elementi valorizzati dall’Amministrazione.
- Quando il contribuente deduce che l’indice di capacità contributiva deriva da un atto simulato o da un prezzo non effettivamente pagato, il giudice tributario deve esaminare in modo puntuale tutti gli elementi probatori prodotti e non può limitarsi a formule apodittiche sull’insufficienza della prova.
- Nel giudizio tributario la prova contraria offerta dal contribuente deve essere valutata analiticamente: una volta allegati elementi idonei a contrastare la presunzione redditometrica, il giudice non può arrestarsi a un richiamo generico all’onere della prova.
- Le dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sono utilizzabili nel processo tributario come elementi indiziari, da apprezzare insieme agli altri dati acquisiti e secondo criteri di attendibilità.
- Il principio di non contestazione non impone all’Amministrazione finanziaria, nel processo di impugnazione dell’avviso di accertamento, un onere di allegazione ulteriore rispetto al contenuto dell’atto impositivo, né si estende alle conclusioni inferenziali tratte dal contribuente da documenti prodotti.
- In materia tributaria, lo ius superveniens più favorevole in tema di sanzioni deve essere verificato dal giudice del merito quando il giudizio è ancora pendente, potendo comportare una rideterminazione della sanzione applicata.
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