Parere n. 408/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di Pordenone per l’annullamento del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza italiana n. k10/546697 del 17 gennaio 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno il 17 gennaio 2019, n. k10/546697
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente, cittadino indiano, aveva richiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza in ragione dell’esistenza, a carico del fratello convivente del richiedente, di una denuncia per il delitto di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. Il ricorso straordinario è stato articolato in due motivi. Con il primo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, lamentando che il provvedimento avesse erroneamente attestato la mancata presentazione di osservazioni dopo il preavviso di rigetto, nonostante l’avvenuto deposito di una memoria. Con il secondo motivo ha dedotto la propria piena integrazione nella comunità nazionale, comprovata dalla regolarità della presenza in Italia e dall’occupazione stabile, nonché la risalenza della denuncia a carico del fratello e la mancata instaurazione, per quanto risultava, di un procedimento penale. Il ricorrente ha inoltre proposto istanza cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo. Dagli atti risultava che il ricorrente aveva effettivamente presentato una memoria ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, come comprovato dalla ricevuta di accettazione del 28 settembre 2018, mentre il diniego aveva dato atto erroneamente dell’assenza di osservazioni. L’omessa valutazione della memoria era potenzialmente decisiva, poiché avrebbe potuto indurre l’Amministrazione a una diversa determinazione. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria prevista dall’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990, considerata la natura discrezionale delle valutazioni spettanti all’Amministrazione in materia di concessione della cittadinanza. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il parere è quindi favorevole all’accoglimento del ricorso, nei limiti indicati in motivazione.
Osservazioni
Primo motivo - Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990
Il motivo è fondato: il ricorrente aveva depositato una memoria successiva al preavviso di rigetto, come dimostrato dalla ricevuta di accettazione del 28 settembre 2018, mentre il provvedimento impugnato aveva erroneamente affermato la mancata presentazione di osservazioni. La memoria avrebbe potuto incidere sulla decisione finale e doveva pertanto essere valutata.
Applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990
Non può operare la sanatoria del vizio procedimentale prevista dall’art. 21-octies, poiché la concessione della cittadinanza implica valutazioni discrezionali dell’Amministrazione. Non è quindi possibile ritenere che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Secondo motivo - Integrazione nella comunità nazionale e denuncia a carico del fratello
Il motivo è assorbito in conseguenza dell’accoglimento del primo motivo e non viene esaminato nel merito.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
È la disposizione in base alla quale il ricorrente aveva presentato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana.
art. 10-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241
La memoria presentata dal destinatario del preavviso di rigetto deve essere effettivamente esaminata dall’Amministrazione; l’omessa considerazione di osservazioni potenzialmente decisive vizia il provvedimento finale.
art. 21-octies, legge 7 agosto 1990, n. 241
La sanatoria dei vizi formali o procedimentali non è applicabile quando l’attività amministrativa implica valutazioni discrezionali e non può escludersi che, ove il procedimento fosse stato correttamente svolto, il contenuto del provvedimento avrebbe potuto essere diverso.
art. 640 cod. pen.
La denuncia per il delitto di truffa a carico del fratello convivente è stata posta dall’Amministrazione a fondamento del diniego, ma il parere non esamina nel merito tale profilo, ritenendo assorbito il relativo motivo di ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- Quando il destinatario di un preavviso di rigetto dimostra di avere presentato osservazioni entro il procedimento, l’Amministrazione deve prenderle in esame effettivamente e darne conto nella motivazione del provvedimento finale.
- L’erronea attestazione della mancata presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 costituisce vizio rilevante se la memoria avrebbe potuto incidere sulla decisione finale.
- L’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 non sana l’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali quando il provvedimento deriva da valutazioni discrezionali dell’Amministrazione e non è dimostrabile che il contenuto dell’atto sarebbe stato necessariamente identico.
- Nel ricorso straordinario, l’accoglimento di un motivo procedimentale potenzialmente decisivo consente di dichiarare assorbiti i motivi sostanziali non esaminati nel merito.
Diniego di cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino della Repubblica dell’India contro il Ministero dell’interno e la Prefettura di Pordenone, per l’annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 17 gennaio 2019. L’istanza era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
Premesse e motivi del ricorso
Il diniego era stato motivato dalla presenza, a carico del fratello convivente del richiedente, di una denuncia per il delitto di truffa previsto dall’art. 640 cod. pen.
Il ricorrente ha dedotto:
- la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, perché il provvedimento aveva affermato erroneamente che non erano state presentate osservazioni dopo il preavviso di rigetto;
- la propria integrazione nella comunità nazionale, desumibile dalla regolarità della presenza in Italia e dall’attività lavorativa stabile;
- la risalenza della denuncia a carico del fratello e la mancata instaurazione, per quanto dedotto, di un procedimento penale.
È stata inoltre proposta un’istanza cautelare. Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso, ma il ricorrente non ha presentato osservazioni sulla relazione ministeriale.
Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990
La Sezione ha ritenuto fondato il primo motivo. Il ricorrente ha dimostrato di avere presentato una memoria dopo la notifica del preavviso di rigetto, mediante la ricevuta di accettazione del 28 settembre 2018. Il provvedimento impugnato aveva tuttavia dato atto dell’omessa presentazione di osservazioni.
L’Amministrazione, quindi, non aveva esaminato una memoria effettivamente depositata e potenzialmente rilevante ai fini della decisione. La valutazione della memoria avrebbe potuto condurre a una diversa determinazione amministrativa. L’errore non consiste soltanto in una carenza formale, ma incide sul corretto esercizio del potere e sul contraddittorio procedimentale.
Inapplicabilità dell’art. 21-octies
Il Consiglio di Stato ha escluso l’applicabilità dell’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. La disposizione non può sanare il vizio procedimentale perché la concessione della cittadinanza comporta valutazioni discrezionali dell’Amministrazione.
In presenza di tale discrezionalità, non è possibile affermare che il contenuto del provvedimento sarebbe stato necessariamente identico anche se la memoria fosse stata correttamente esaminata. L’omessa valutazione delle osservazioni assume quindi rilevanza invalidante.
Assorbimento del secondo motivo
A seguito dell’accoglimento del motivo procedimentale, la Sezione ha dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo all’integrazione del ricorrente nella comunità nazionale e alla rilevanza della denuncia a carico del fratello. Il parere non contiene pertanto una valutazione definitiva su tali profili sostanziali.
Conclusioni
La Sezione Prima ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso straordinario, nei limiti indicati in motivazione. La decisione si fonda sull’omessa valutazione della memoria presentata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e sull’impossibilità di applicare la sanatoria dell’art. 21-octies in presenza di valutazioni amministrative discrezionali.
La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, richiamando l’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196 del 2003 e l’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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