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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00201/2026 del 03/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR Toscana che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato la legittimità dell’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti quale socio, per il maggior reddito accertato in capo alla società di capitali partecipata e a lui imputato per trasparenza per l’anno d’imposta 2006. Nel ricorso per cassazione aveva dedotto quattro motivi: due vizi processuali ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per omessa motivazione e omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate; un motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi; un motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione delle norme in tema di accertamento delle imposte sui redditi e IVA, della norma di interpretazione autentica richiamata, nonché di norme civilistiche e processuali invocate a sostegno della propria tesi. Successivamente, però, aveva chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio perché aveva aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (rottamazione quater) e aveva pagato la prima rata e quelle scadute, sostenendo che ciò fosse sufficiente a chiudere il giudizio.

La decisione

La Corte ha esaminato prioritariamente l’istanza di estinzione del giudizio fondata sulla definizione agevolata dei carichi pendenti. Ha rilevato che, ai fini dell’estinzione, la norma interpretata autenticamente richiede la produzione della dichiarazione di adesione, della comunicazione dell’ammontare dovuto e della documentazione del versamento della prima o unica rata. Nel caso concreto, la documentazione prodotta riguardava una cartella di pagamento, ma non consentiva di riferire con certezza la definizione agevolata all’avviso di accertamento oggetto del giudizio. Mancando quindi la prova del perfezionamento della definizione relativamente alla lite in cassazione, la Corte non ha dichiarato l’estinzione, ma ha ritenuto che l’istanza fosse comunque espressiva del venir meno dell’interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso. Ha inoltre compensato le spese di lite e ha escluso l’applicazione del doppio contributo unificato, perché la sanzione opera solo in caso di inammissibilità originaria e non quando l’inammissibilità è sopravvenuta per difetto di interesse.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma evocata per denunciare errores in procedendo, omessa motivazione e omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma evocata per lamentare l’omesso esame di fatti decisivi

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    norma invocata dal ricorrente come violata nella disciplina dell’accertamento dei redditi

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    norma invocata dal ricorrente come violata nella disciplina dell’IVA

  • art. 85 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sostanziali rilevanti

  • art. 86 d.P.R. n. 917 del 1986

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sostanziali rilevanti

  • art. 13 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sostanziali rilevanti

  • art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015

    norma di interpretazione autentica invocata nel ricorso

  • artt. 1322, 1372, 2729 e 2967 c.c.

    norme civilistiche richiamate dal ricorrente a sostegno delle censure

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    norme processuali richiamate dal ricorrente a sostegno delle censure probatorie

  • art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022

    norma applicata per valutare la richiesta di estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi

  • art. 12-bis d.l. n. 84 del 2025

    norma di interpretazione autentica che chiarisce che il perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata e che l’estinzione va dichiarata dal giudice sulla base della documentazione prevista

  • art. 1, comma 235, L. n. 197 del 2022

    richiamato quale fonte della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

  • art. 1, comma 241, L. n. 197 del 2022

    richiamato quale fonte della comunicazione dell’ammontare dovuto

  • art. 3-bis, comma 2, lett. c), d.l. n. 202 del 2024

    richiamato quale ulteriore fonte della documentazione necessaria

  • art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022

    richiamato anche per gli effetti dell’estinzione, inclusa l’inefficacia delle sentenze di merito non passate in giudicato

  • art. 1, comma 236, L. n. 197 del 2022

    richiamato in relazione alla richiesta di estinzione del giudizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    implicitamente evocato nel passaggio sul doppio contributo unificato, escluso perché l’inammissibilità è sopravvenuta

Massime di principio

  • Ai fini dell’estinzione del giudizio per definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, non basta la mera adesione alla procedura o il pagamento di alcune rate: è necessario che il giudice possa verificare documentalmente che la definizione riguardi proprio il debito oggetto della controversia e che risulti versata la prima o unica rata prevista.
  • Se la documentazione prodotta non consente di collegare con certezza la definizione agevolata all’atto impugnato, l’estinzione non può essere dichiarata; tuttavia la domanda del contribuente può rivelare la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione e determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • La sanzione del doppio contributo unificato non si applica quando l’inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per difetto di interesse, perché la sua ratio è colpire le impugnazioni originariamente dilatorie o pretestuose.
  • Quando la Corte dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse, può compensare le spese se la decisione dipende da una sopravvenienza processuale legata alla condotta della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoDecadenza

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