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Ordinanza

Ordinanza del 31/05/2018 n. 934 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Misure cautelari - Sospensione sentenza di secondo grado - Sospensione atto impugnato - Presupposti - Intimazione di pagamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, quando il contribuente chiede sia la sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado sia la sospensione dell’atto impositivo, la prima istanza è inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza che dichiara infondato il ricorso lascia operativo l’atto amministrativo. È inoltre inammissibile la sospensione delle intimazioni di pagamento emesse in esecuzione della sentenza, perché l’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 consente di sospendere soltanto gli atti accertativi oggetto della controversia, non gli atti recuperatori successivi.

Inammissibilità delle istanze di sospensione della sentenza di secondo grado e delle intimazioni di pagamento

Misure cautelari e ambito della sospensione

Il documento esamina l’ambito delle misure cautelari nel processo tributario, con particolare riferimento alla sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado, alla sospensione dell’atto impositivo e alle intimazioni di pagamento emesse dopo la decisione di secondo grado.

Istanza di sospensione della sentenza di secondo grado

Quando il contribuente propone contestualmente:

  • istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado;
  • istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impositivo;

la richiesta relativa alla sentenza deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse.

La sentenza di secondo grado, risolvendosi in una dichiarazione o in un accertamento dell’infondatezza del ricorso, non modifica l’operatività dell’atto amministrativo impugnato. L’atto impositivo, pertanto, continua a produrre i propri effetti e costituisce il provvedimento rispetto al quale può assumere rilievo la richiesta cautelare.

Sospensione dell’atto impositivo

La tutela cautelare può invece riferirsi all’atto impositivo che ha dato origine alla controversia. La distinzione è rilevante perché la sentenza di secondo grado che respinge il ricorso non sostituisce l’atto amministrativo né ne elimina l’efficacia: essa lascia inalterata l’operatività propria dell’atto impugnato.

Ne consegue che l’interesse cautelare deve essere valutato con riferimento all’atto accertativo originario, non alla sentenza che ne ha confermato l’infondatezza.

Intimazioni di pagamento successive alla sentenza

È dichiarata inammissibile, per carenza di interesse, anche l’istanza diretta a ottenere la sospensione delle intimazioni di pagamento emesse a seguito della sentenza di secondo grado.

Le intimazioni di pagamento sono considerate atti recuperatori conseguenti alla decisione giudiziaria e non rientrano nell’oggetto del potere inibitorio previsto dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.

Portata dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992

Il potere di sospensione previsto dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 riguarda esclusivamente i provvedimenti accertativi che hanno dato luogo alla controversia. Non si estende, invece, agli atti recuperatori emessi in conseguenza della sentenza impugnata per cassazione.

La disposizione non consente quindi di sospendere:

  • la sentenza di secondo grado, quando la richiesta non evidenzi un interesse cautelare autonomo rispetto all’atto impositivo;
  • le intimazioni di pagamento emesse successivamente alla sentenza;
  • gli ulteriori atti recuperatori derivanti dalla pronuncia impugnata per cassazione.

Principio conclusivo

La sospensione cautelare deve essere indirizzata al provvedimento accertativo originario che ha generato la controversia. Sono invece inammissibili, per carenza di interesse, sia la richiesta di sospensione dell’esecutività della sentenza di secondo grado, quando essa si limita a dichiarare infondato il ricorso lasciando operativo l’atto impositivo, sia la richiesta di sospensione delle intimazioni di pagamento emesse in esecuzione della sentenza, poiché tali atti non rientrano nel potere inibitorio disciplinato dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992.

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