Ordinanza del 01/06/2018 n. 14113 - Corte di Cassazione
Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi diversi - Vendita di terreni edificabili- Plusvalenze -Attività produttiva proprietario o possessore - Applicabilità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il ricorso della contribuente contro la riqualificazione, operata dalla CTR, della vendita di immobili come cessione di terreno edificabile. La tassazione separata prevista dagli artt. 67, comma 1, lett. b), e 17, comma 1, lett. g-bis), del T.U.I.R. riguarda le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di edificazione secondo gli strumenti urbanistici vigenti, non quelle relative a terreni sui quali insiste già un fabbricato. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia-Romagna, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Plusvalenza da vendita di immobili edificati: esclusione dalla tassazione prevista per i terreni edificabili
Plusvalenza da vendita di immobili edificati e terreni edificabili
La pronuncia riguarda l’applicabilità della disciplina delle plusvalenze immobiliari, qualificabili come redditi diversi e soggette a tassazione separata, in caso di vendita di beni immobili. La Corte esclude l’assimilazione tra la cessione di un terreno edificabile e la cessione di un terreno sul quale esiste già un fabbricato.
Quadro normativo e principio di diritto
Secondo gli artt. 81, comma 1, lett. b), e 16, ora 17, comma 1, lett. g-bis), del d.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.), sono soggette a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.
La disciplina non si applica, invece, ai terreni sui quali insiste già un fabbricato e che devono pertanto essere considerati già edificati. La ratio della normativa è assoggettare a imposizione la plusvalenza che deriva dalla destinazione edificatoria attribuita al terreno nell’ambito della pianificazione urbanistica, e non quella riconducibile a un’attività produttiva svolta dal proprietario o dal possessore.
Vicenda processuale
Raffaella Golfari ha proposto ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva rigettato l’appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Ravenna n. 146/2015, relativa a un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2008.
L’Amministrazione intimata non si è costituita nel giudizio di cassazione. Il ricorso era articolato in due motivi.
Censura relativa alla qualificazione della compravendita
Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 67 del T.U.I.R., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., contestando che la CTR avesse riqualificato l’oggetto della compravendita da cessione di immobili a cessione di terreni.
La Corte ha ritenuto fondata la censura, richiamando i principi già affermati nelle sentenze n. 1674/2018 e n. 15629/2014. In base a tali principi, la disciplina delle plusvalenze da terreni edificabili presuppone che il bene ceduto sia un terreno suscettibile di edificazione secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; non è sufficiente, né corretto, applicarla a un terreno sul quale esista già un fabbricato.
Errore della Commissione tributaria regionale
La CTR non si è attenuta ai principi indicati dalla Corte di cassazione quando ha ritenuto legittima la riqualificazione dell’oggetto della compravendita da cessione di immobili a cessione di terreno.
Tale riqualificazione ha inciso sulla disciplina fiscale applicabile e sulla possibilità di assoggettare a tassazione separata la plusvalenza come reddito diverso derivante dalla vendita di un terreno edificabile. La Corte ha quindi ritenuto necessario cassare la sentenza impugnata.
Esito del giudizio
Il primo motivo di ricorso è stato accolto, mentre il secondo è stato dichiarato assorbito, non essendo necessario esaminarlo alla luce dell’accoglimento della censura principale.
La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto. La causa è stata rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna.
La decisione è stata assunta a Roma il 19 aprile 2018.
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