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Ordinanza

Ordinanza del 01/06/2018 n. 14038 - Corte di Cassazione

Rimborsi - Incentivo all'esodo - Termine.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha stabilito che la domanda di rimborso dell’IRPEF trattenuta in eccesso sull’incentivo all’esodo, a seguito della declaratoria di contrasto dell’art. 19, comma 4-bis, TUIR con il diritto dell’Unione europea, deve essere presentata entro 48 mesi dalla data della ritenuta, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Il termine non decorre dalla sentenza della Corte di giustizia. La domanda tardiva comporta la perdita del diritto al rimborso; la sentenza impugnata è stata cassata e il ricorso del contribuente rigettato.

Rimborso IRPEF sull’incentivo all’esodo: termine decadenziale di 48 mesi dalla ritenuta

Rimborso IRPEF sull’incentivo all’esodo e termine di decadenza

La pronuncia riguarda il diritto al rimborso dell’IRPEF trattenuta dal datore di lavoro sulle somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo, in applicazione dell’art. 19, comma 4-bis, TUIR, disposizione successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea. La Corte di cassazione chiarisce che il termine per chiedere il rimborso decorre dalla data della ritenuta e non dalla pronuncia della Corte di giustizia che ha accertato il contrasto normativo.

Vicenda processuale

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2002/35/2016, depositata il 15 novembre 2016. La CTR aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente, accogliendo la domanda di rimborso relativa all’IRPEF dell’anno 2001, trattenuta sulle somme corrisposte al momento della cessazione del rapporto di lavoro come incentivo all’esodo.

La domanda era stata fondata sulla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, che aveva accertato il contrasto tra l’art. 19, comma 4-bis, TUIR e la direttiva comunitaria 76/207/CE. Secondo la CTR, il termine di decadenza previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 avrebbe iniziato a decorrere il 12 aprile 2008, data di pubblicazione dell’ordinanza della Corte di giustizia del 16 gennaio 2008, ritenuta chiarificatrice della portata della precedente sentenza.

Questione giuridica

L’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto presentare la domanda entro 48 mesi dalla data della ritenuta. La questione consisteva quindi nello stabilire se il termine decadenziale decorresse:

  • dalla data in cui il datore di lavoro aveva effettuato la trattenuta fiscale; oppure
  • dalla data della sentenza della Corte di giustizia che aveva dichiarato il contrasto della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione europea.

Principio affermato dalla Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite, in particolare la sentenza n. 13676/2014, nonché Cass. 26 febbraio 2016, n. 3793.

Il principio stabilito è che la domanda di rimborso del credito IRPEF derivante dalla maggiore trattenuta effettuata sull’incentivo all’esodo deve essere presentata entro 48 mesi dalla data della ritenuta, conformemente all’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. La successiva sentenza della Corte di giustizia non determina lo spostamento della decorrenza del termine.

Di conseguenza, perde il diritto al rimborso il lavoratore che non abbia presentato l’istanza entro i 48 mesi decorrenti dalla trattenuta fiscale.

Effetti della pronuncia europea

La Corte precisa che la fattispecie non consiste nell’eliminazione dall’ordinamento di una norma impositiva, bensì nella dichiarazione, da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea, del contrasto della norma nazionale con il diritto dell’Unione. Tale pronuncia produce effetti retroattivi analoghi a quelli di una sentenza di illegittimità costituzionale, ma non incide sulla decorrenza del termine decadenziale previsto per la richiesta di rimborso.

Pertanto, l’interessato non può sostenere che il diritto al rimborso sia diventato esercitabile soltanto dopo la pronuncia europea o dopo i successivi chiarimenti della Corte di giustizia.

Decisione e spese

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, poiché l’orientamento giurisprudenziale posto a fondamento della decisione si era consolidato successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili.

La decisione è stata pronunciata a Roma il 15 marzo 2018.

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