Ordinanza del 01/06/2018 n. 14124 - Corte di Cassazione
IVA - Operazioni esenti - Esenzioni attività didattica art.10, n.20, D.P.R. n. 633/1972 - Attività formalmente riconosciuta - Presupposto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate, confermando l’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972 per i corsi di formazione svolti da una società accreditata dalla Regione Umbria. Il requisito del riconoscimento può derivare dalla Pubblica Amministrazione competente o da organismi da essa vigilati, come le federazioni sportive; non è necessario che ogni corso sia finanziato da enti pubblici o inserito nei relativi cataloghi formativi.
Esenzione IVA per attività didattiche formalmente riconosciute, anche tramite accreditamento regionale o organismi vigilati dalla Pubblica Amministrazione.
Esenzione IVA per attività didattiche riconosciute
La pronuncia riguarda l’applicabilità dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972 alle prestazioni didattiche e formative rese da una società operante nel settore dei corsi di formazione e aggiornamento professionale. La Corte di cassazione ha confermato che l’esenzione spetta quando l’attività didattica è svolta da un soggetto formalmente riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione competente, senza che sia necessario dimostrare il finanziamento pubblico dei singoli corsi o il loro inserimento in cataloghi formativi pubblici.
Oggetto del giudizio
La controversia traeva origine dall’impugnazione di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008, emesso ai fini IVA, IRES e IRAP nei confronti della società contribuente. La società svolgeva corsi di formazione e aggiornamento professionale.
La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione favorevole di primo grado. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
Il giudizio di legittimità riguardava esclusivamente la ripresa fiscale relativa all’applicazione dell’esenzione IVA alle prestazioni didattiche.
Quadro normativo e requisito del riconoscimento
L’art. 10, comma 1, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni educative dell’infanzia e didattiche di ogni tipo, comprese, secondo la prassi amministrativa richiamata dalla Corte, anche le attività di insegnamento delle pratiche sportive, purché rese da soggetti riconosciuti oppure da ONLUS.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, il riferimento agli istituti o alle scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni ha carattere descrittivo e afferma il principio generale secondo cui le attività didattiche possono beneficiare dell’esenzione quando sono svolte da organismi riconosciuti da soggetti pubblici competenti.
Il riconoscimento non deve necessariamente provenire dal Ministero della pubblica istruzione, ma può essere rilasciato:
- da qualunque amministrazione pubblica competente per il settore interessato;
- da organismi sottoposti alla vigilanza di amministrazioni pubbliche;
- nel settore sportivo, da federazioni sportive operanti quali organismi del CONI, sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.
La Corte richiama, in particolare, le precedenti pronunce Cass. n. 8623/2012 e Cass. n. 12698/2017, secondo cui i compensi percepiti per attività didattiche sono esenti da IVA quando l’attività sia formalmente riconosciuta dagli organi della Pubblica Amministrazione competenti o da organismi da essi vigilati.
Riconoscimento mediante accreditamento regionale
Nel caso concreto, la società contribuente aveva ottenuto l’accreditamento da parte della Regione Umbria, circostanza pacificamente risultante dagli atti di causa.
La Corte ha ritenuto tale accreditamento sufficiente a integrare il requisito soggettivo e oggettivo richiesto per l’applicazione dell’esenzione IVA. Non era quindi necessario che ogni singolo corso realizzato fosse stato finanziato da un ente pubblico o inserito in un catalogo formativo pubblico.
Il formale riconoscimento dell’organismo, conseguito secondo la normativa vigente richiamata in sentenza, tra cui le leggi n. 62 del 2000 e n. 27 del 2006, è stato considerato idoneo a dimostrare la riconducibilità dell’attività svolta all’ambito didattico e formativo agevolato.
Interpretazione della circolare n. 22/E del 18 marzo 2008
L’Agenzia delle entrate aveva sostenuto che, per i corsi non finanziati da enti pubblici, mancasse il requisito oggettivo della natura educativa, didattica o formativa, individuato dalla circolare n. 22/E del 18 marzo 2008 nella sottoposizione dell’attività al controllo e alla vigilanza dell’ente pubblico che aveva effettuato il riconoscimento.
La Corte ha respinto questa interpretazione, ritenendola non conforme né alla normativa né alla stessa circolare. La circolare afferma che il riconoscimento costituisce il requisito essenziale per distinguere le prestazioni esenti da quelle imponibili e precisa che sono esenti anche le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate da enti pubblici.
Secondo la sentenza, il finanziamento pubblico costituisce una forma di riconoscimento per atto concludente, poiché nel finanziamento sono insiti il controllo e la vigilanza dell’ente pubblico sui requisiti soggettivi dell’organismo e sulla conformità dell’attività agli obiettivi formativi di interesse pubblico. Tuttavia, il finanziamento non rappresenta l’unica modalità possibile di riconoscimento: è sufficiente anche il formale accreditamento o riconoscimento da parte dell’amministrazione competente.
Onere della prova
Con il secondo motivo, l’Agenzia delle entrate aveva denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Commissione tributaria regionale avesse posto a carico dell’amministrazione finanziaria l’onere di provare la sussistenza dei requisiti per l’esenzione.
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Commissione regionale aveva correttamente considerato la prova offerta dalla società in ordine:
- al carattere didattico e formativo dei corsi;
- al regolare riconoscimento dell’organismo;
- all’accreditamento regionale.
Una volta dimostrato il riconoscimento dell’organismo e la natura didattico-formativa dell’attività, non poteva essere imposto alla società l’onere di fornire una prova ritenuta irrilevante, ossia l’inserimento dei corsi nei cataloghi formativi degli enti pubblici accreditanti.
Contestazione sulle fatture
Con il terzo motivo, l’Agenzia delle entrate aveva lamentato l’omesso esame di due fatture emesse dalla società in copie differenti: una con applicazione dell’IVA e l’altra in regime di esenzione.
La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di decisività, poiché la stessa Agenzia aveva dedotto che la società aveva contabilizzato soltanto la fattura emessa in regime di esenzione IVA. La questione relativa alla diversa esposizione dell’imposta nelle copie delle fatture non era quindi idonea a modificare l’esito della controversia.
Decisione e spese
Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è stato rigettato. La società contribuente è risultata vittoriosa sulla questione dell’esenzione IVA per le prestazioni didattiche.
L’Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in:
- Euro 5.600,00 per compensi;
- Euro 200,00 per esborsi;
- rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% dei compensi;
- accessori di legge.
La Corte ha precisato che non si applica l’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché la parte soccombente è un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Principio affermato
L’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 20, del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni didattiche può applicarsi quando l’attività è svolta da un organismo formalmente riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione competente, anche mediante accreditamento regionale, oppure da organismi vigilati dalla Pubblica Amministrazione, come le federazioni sportive. Non è indispensabile che i singoli corsi siano finanziati da enti pubblici o inseriti nei cataloghi formativi degli stessi.
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