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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00770/2025 del 12/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di indagini bancarie svolte dalla Guardia di Finanza, l'Ufficio finanziario aveva emesso un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2006, recuperando a tassazione maggiori redditi ritenuti derivare da proventi illeciti asseritamente conseguiti dal contribuente quale gestore di fatto di due soggetti economici. Il contribuente aveva impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR avevano respinto le sue difese. In cassazione egli ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia e motivazione solo apparente, poiché la CTR non avrebbe esaminato specifiche censure sull'omessa valutazione di un prospetto riepilogativo di versamenti e incassi in contanti e sulla mancata esibizione di assegni bancari; 2) omesso esame di un prospetto recante redditi da lavoro subordinato e autonomo, indicato come prova della provenienza lecita dei versamenti; 3) omessa decisione sul motivo relativo all'incompetenza territoriale dell'organo di verifica che aveva svolto le indagini bancarie; 4) erronea valorizzazione di una sentenza penale di condanna non definitiva e omesso esame di due sentenze tributarie passate in giudicato che avrebbero escluso il ruolo di gestore di fatto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha ravvisato nella sentenza della CTR una motivazione meramente apparente: la pronuncia d'appello si limitava a formule generiche, tautologiche e adesive rispetto alla decisione di primo grado, senza un effettivo esame autonomo delle doglianze del contribuente e senza indicare le ragioni per cui le censure sarebbero state infondate. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5) c.p.c.

    Sono stati richiamati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte ha poi ricondotto la censura decisiva alla nullità della sentenza per motivazione apparente e non al vizio di merito delle valutazioni probatorie.

  • art. 132, comma 2, n. 4) c.p.c.

    La motivazione apparente o mancante integra nullità della sentenza per difetto del requisito della motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale".

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dal giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    È denunciata la mancata pronuncia su specifiche censure di appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e la considerazione della sentenza penale non definitiva.

  • art. 31, commi 1 e 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato in relazione alla dedotta incompetenza territoriale dei verificatori nelle indagini bancarie.

  • art. 58, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato in relazione alla disciplina delle indagini e degli uffici competenti.

  • art. 36, comma 2, n. 4) D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea; il difetto comporta nullità, in corrispondenza con l'art. 132 c.p.c.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Norma posta a base della cassazione con rinvio.

  • art. 385, comma 3, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice di rinvio.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario disciplina il rinvio e le spese secondo il regime speciale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, una sentenza che si limiti a formule generiche di adesione alla decisione di primo grado, senza affrontare in modo specifico i motivi di gravame, è nulla per motivazione apparente.
  • La motivazione apparente ricorre quando il provvedimento, pur esistente materialmente, non consente di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e impedisce il controllo di legittimità.
  • Nel processo tributario il difetto del requisito motivazionale di cui all'art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992 comporta nullità della sentenza, in corrispondenza con l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale: il vizio rileva solo nelle ipotesi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.
  • Quando il giudice di appello si limita a confermare la decisione impugnata senza un autonomo esame delle specifiche doglianze, la pronuncia è cassabile con rinvio per nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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