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Sentenza

Sentenza n. 272/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento emesso da Prefettura di Torino in data -OMISSIS- prot. +-OMISSIS- notificato in data 12 agosto 2022 con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di emersione di rapporto di lavoro ex art 103 comma 1 del D.L. 34/2020 – -OMISSIS-, PROT. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202201179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di emersione di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente ha impugnato il rigetto prefettizio dell’istanza di emersione del rapporto di lavoro, fondato sul mancato possesso, da parte del datore di lavoro, del requisito reddituale minimo previsto dall’art. 103, comma 6, d.l. 34/2020 e dall’art. 9 d.m. 27 maggio 2020. È stata dedotta, anzitutto, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto alla lavoratrice. È stato inoltre dedotto il difetto di istruttoria, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare ulteriormente il requisito reddituale mediante soccorso istruttorio, anziché fondarsi esclusivamente sulle dichiarazioni dei redditi prodotte. Il reddito dichiarato dal datore di lavoro ammontava a € 17.732, a fronte della soglia di € 20.000 prevista per il nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la procedura di emersione richieda il possesso di specifici requisiti sia in capo al datore di lavoro sia in capo al lavoratore e che il requisito reddituale minimo del datore costituisca presupposto indefettibile per l’accoglimento della domanda, in quanto volto a dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. Poiché il reddito dichiarato era inferiore alla soglia normativa di € 20.000 e in giudizio non era stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare il superamento della soglia, la domanda non poteva essere accolta; il requisito non è superabile mediante affermazioni generiche o documentazione non comprovante il reddito richiesto. Il motivo relativo al difetto di istruttoria è stato quindi respinto. È stata altresì esclusa la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: nelle procedure di emersione respinte per ragioni riferite alle condizioni del datore di lavoro, è sufficiente che il preavviso di rigetto sia comunicato al datore che ha presentato l’istanza, soprattutto quando le ragioni ostative riguardino esclusivamente il suo reddito e il lavoratore non possa fornire elementi utili al riguardo. Nel caso concreto il preavviso era stato comunicato al datore di lavoro, presso il quale risultava domiciliata la lavoratrice. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di € 1.000, oltre accessori di legge, per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    La disposizione introduce la procedura per la stipulazione di rapporti di lavoro o l’emersione di rapporti di lavoro irregolare di cittadini stranieri, subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

  • art. 103, comma 6, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Prevede il requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro quale condizione della procedura di emersione.

  • art. 9 d.m. 27 maggio 2020

    la congruità della capacità economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate, è valutata dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8 dell'art. 30-bis del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottate ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; nel caso in cui la capacità economica del datore di lavoro non risulti congrua in relazione alla totalità delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui.

    La titolarità del reddito nella misura prevista costituisce presupposto indefettibile per l’accoglimento della domanda di emersione; il requisito reddituale deve risultare effettivamente comprovato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Nelle procedure di emersione, quando il rigetto dipende da condizioni riferite al datore di lavoro, l’obbligo di comunicazione del preavviso di rigetto è assolto mediante comunicazione al datore che ha presentato l’istanza, specie se il lavoratore non può fornire elementi utili sulle ragioni ostative.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Disciplina le modalità dell’udienza di smaltimento svoltasi da remoto.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione del lavoro irregolare prevista dall’art. 103 d.l. 34/2020, il requisito reddituale minimo del datore di lavoro costituisce una condizione essenziale e indefettibile per l’accoglimento dell’istanza, poiché serve a dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro.
  • Il mancato raggiungimento della soglia reddituale prevista dall’art. 9 d.m. 27 maggio 2020 non può essere superato mediante dichiarazioni generiche o documentazione non idonea a comprovare un reddito superiore; grava sull’interessato l’onere di fornire elementi concreti a sostegno del possesso del requisito.
  • Nelle procedure di emersione, quando il preavviso di rigetto si fonda esclusivamente sull’insufficienza del reddito del datore di lavoro, l’obbligo partecipativo di cui all’art. 10-bis l. 241/1990 è assolto mediante la comunicazione del preavviso al datore che ha presentato l’istanza, senza necessità di una distinta comunicazione al lavoratore, se quest’ultimo non può fornire elementi utili sulle ragioni ostative.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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