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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39116/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha condannati per tentata rapina aggravata (prevalendo la declaratoria di prescrizione per le lesioni). De Rocco ha contestato: 1) l'insussistenza degli elementi costitutivi della tentata rapina (art. 56 e 628 c.p.), sostenendo che dall'istruttoria risulta solo una richiesta di cambio di una banconota da 20 euro per comprare sigarette e non una volontà di impossessarsi del denaro altrui; 2) la mancata riqualificazione del fatto in violenza privata (art. 610 c.p.) per assenza dell'elemento soggettivo della rapina; 3) carenza di motivazione sulla determinazione della pena (calcolo della pena base, detrazione per il tentativo e per il rito); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della speciale tenuità del danno (art. 62-bis, 62 n.4, 163 c.p.) e della sospensione condizionale della pena (art. 175 c.p.). Del Papa ha rimarcato l'assenza di prova della rapina, sostenendo che l'unico fatto rilevante sia stato il rientro per chiedere il cambio della banconota e ha contestato l'aggravante della riunione di persone.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di De Rocco e il primo motivo di Del Papa, ritenendo la motivazione della Corte d'appello carente e apodittica in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della tentata rapina. In particolare, la Corte di legittimità ha rilevato che i giudici di merito non hanno spiegato se la minaccia attribuita a De Rocco ("Dammi i soldi o ti sparo") fosse collegata alla precedente richiesta del cambio della banconota formulata da Del Papa o manifestasse una diversa volontà di impossessarsi del denaro della cassa; né hanno affrontato adeguatamente la richiesta di riqualificazione in violenza privata. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte di Appello di Roma per nuovo giudizio, cui è stato chiesto di affrontare compiutamente le questioni criticate e valutare anche le richieste difensive. I restanti motivi (determinazione della pena e riconoscimento delle attenuanti) sono stati dichiarati assorbiti dall'accoglimento dei motivi relativi alla sussistenza del reato.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferito al tentativo: la Corte ha richiamato la necessità che sia dimostrata la coscienza e volontà del reato; l'assenza di un'adeguata motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo ha portato all'annullamento

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina: la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito non abbiano adeguatamente provato gli elementi materiali e psicologici della tentata rapina rispetto alla ricostruzione alternativa difensiva

  • art. 610 cod. pen.

    Norma sulla violenza privata: i ricorrenti avevano chiesto la riqualificazione del fatto in violenza privata; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello non ha affrontato compiutamente tale richiesta

  • art. 62-bis cod. pen.

    Richiamata in relazione alla speciale tenuità del fatto: la questione è stata sollevata dalla difesa ma non valutata nel merito a causa dell'annullamento, pertanto rimane da esaminare in sede di rinvio

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Citata in riferimento alle circostanze attenuanti: la Corte territoriale aveva motivato il diniego, ma la Cassazione ha ritenuto la motivazione apparente e ha disposto il nuovo esame

  • art. 163 cod. pen.

    Riguarda l'esercizio dell'azione civile e benefici: la sua menzione è connessa alla valutazione delle attenuanti e dei benefici che devono essere rivisitati in sede di rinvio

  • art. 175 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena: la difesa aveva chiesto la concessione; la Corte di Cassazione ha assorbito la valutazione alla luce della rinnovata valutazione sul merito

Massime di principio

  • Se la ricostruzione difensiva propone un'alternativa plausibile alla tesi accusatoria (es. richiesta di cambio banconota anziché volontà di impossessarsi del denaro), il giudice di merito deve motivare in modo dettagliato perché tale alternativa è infondata, confrontando esplicitamente le tesi antagoniste
  • Quando il reato può trovare alternativa qualificazione (es. tentata rapina vs. violenza privata), il giudice deve valutare e motivare specificamente la scelta della fattispecie applicata, con riferimento agli elementi soggettivi richiesti dalla norma
  • La motivazione che si limita a ripetere i fatti di grado inferiore senza collegarli logicamente agli elementi legali della fattispecie è insufficiente e può determinare l'annullamento con rinvio
  • I profili relativi alla determinazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti possono essere dichiarati assorbiti se il giudizio sulla responsabilità viene annullato; tuttavia, tali profili devono essere trattati compiutamente in sede di merito successiva
  • Il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" impone al giudice un metodo dialettico: le tesi accusatorie devono essere messe a confronto con le confutazioni difensive e motivate nella sentenza

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