Sentenza n. 486/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - del provvedimento datato 28 ottobre 2024, a firma del Dirigente del III Dipartimento, rubricato nel registro ordinanza al n° 252, con il quale è stata integralmente la proposta n° 62 del 17 ottobre 2024, a firma del tecnico istruttore Geom. Vincenzo Maresca, notificato il 31 ottobre 2024, con il quale si è ingiunto, secondo l’esplicito ed esclusivo richiamo al modello sanzionatorio di cui all’art. 33 del d.P.R. 380/2001, tra gli altri, anche all’odierna ricorrente, di demolire nel termine congruo di novanta giorni dalla relativa notifica dei: “…due lucernari del tipo “velux”, in quanto sprovvisti di titoli abilitativi sia sotto il profilo urbanistico che paesaggistico …”; - del provvedimento datato 4 settembre 2024, repertoriato al n° 609, a firma congiunta del predetto istruttore tecnico – Geom. Vincenzo Maresca – del Dirigente del IV Dipartimento – Ing. Graziano Maresca – e dello stesso Dirigente del III Dipartimento – Arch. Filippo De Martino – nella sola parte in cui disponeva delle misure repressive, per le quali ordinava il medesimo ripristino dei lucernari de quibus e, peraltro, nello stesso termine, nonché la applicazione di sanzione pecuniaria prevista per le opere abusive, determinata in base ai parametri di legge. - di ogni altro atto ad esso presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di due lucernari tipo Velux e, limitatamente alla parte preannunciatoria delle sanzioni, diniego di autotutela relativo a un condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le ingiungeva, ai sensi dell'art. 33 d.P.R. 380/2001, la demolizione di due lucernari privi di titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, nonché il provvedimento con cui il Comune aveva archiviato il procedimento di autotutela relativo al condono edilizio rilasciato nel 2010, contestandolo nella parte in cui preannunciava il ripristino e l'applicazione di una sanzione pecuniaria. Con il primo motivo ha dedotto la nullità degli atti per elusione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 358/2024 del TAR e per contrasto con la precedente nota comunale del 25 agosto 2021, che aveva ritenuto legittimi i due lucernari in quanto rappresentati nelle planimetrie della domanda di condono. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 33 d.P.R. 380/2001, sostenendo che i lucernari non costituissero interventi di ristrutturazione edilizia, che le opere fossero conformi alla disciplina urbanistica e che fosse necessario il coinvolgimento dell'autorità paesaggistica competente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del diniego di autotutela nella parte relativa al mero preannuncio delle future misure sanzionatorie, poiché tali affermazioni avevano natura interlocutoria e infraprocedimentale e non erano immediatamente lesive. Ha esaminato quindi le censure rivolte contro l'ordinanza di demolizione e le ha respinte. Non vi era elusione del giudicato, perché la precedente sentenza n. 358/2024 non aveva deciso nel merito né l'epoca di realizzazione né la legittimità dei lucernari, avendo rilevato una preclusione processuale fondata sulla precedente nota comunale. La successiva riapertura dell'istruttoria aveva consentito di acquisire documentazione fotografica dalla quale risultava che i lucernari non erano visibili nel 1985 e, dunque, erano stati realizzati dopo la data utile per il condono. La loro mera predisposizione nell'intradosso, senza apertura verso l'esterno, non equivaleva alla realizzazione dei lucernari. Il precedente affidamento nella nota comunale del 2021 non era tutelabile, essendo stato determinato da una rappresentazione grafica idonea a indurre in errore l'amministrazione circa l'effettiva preesistenza delle opere. Nel merito edilizio, l'apertura di finestre o lucernari incidenti sul prospetto è stata qualificata come ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di costruire. Inoltre, poiché le opere erano situate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e avevano alterato lo stato dei luoghi, occorreva la previa autorizzazione paesaggistica; in sua assenza, la riduzione in pristino costituiva conseguenza vincolata. La conformità urbanistica delle opere era irrilevante rispetto all'assenza dei titoli e avrebbe potuto rilevare soltanto nell'ambito di una domanda di accertamento di conformità, non presentata. Ricorso quindi in parte inammissibile e in parte respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di aperture incidenti sul prospetto è stata ricondotta alla ristrutturazione edilizia; in area vincolata, l'assenza dei necessari titoli comporta la riduzione in pristino.
art. 36 d.P.R. 380/2001
La conformità urbanistica può rilevare nell'ambito dell'accertamento di conformità, ma tale procedimento non era stato attivato dalla ricorrente.
l. 47/1985
Il condono opera soltanto per le opere integralmente realizzate entro la data prevista dalla disciplina condonistica; i lucernari non risultavano completati alla data utile.
Massime di principio
- L'impugnazione di affermazioni meramente interlocutorie o infraprocedimentali, prive di contenuto prescrittivo e di immediata attitudine lesiva, è inammissibile.
- Non sussiste elusione del giudicato quando la precedente sentenza si sia limitata a rilevare una preclusione processuale senza decidere nel merito la legittimità o l'epoca di realizzazione delle opere edilizie.
- La rappresentazione grafica di un'opera nella domanda di condono non dimostra, da sola, che l'opera fosse integralmente realizzata alla data utile per la sanatoria; il condono presuppone il completamento dell'opera entro tale data.
- L'apertura di finestre o lucernari che modifichi il prospetto dell'edificio costituisce intervento di ristrutturazione edilizia e richiede il permesso di costruire.
- In area sottoposta a vincolo paesaggistico, qualsiasi intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi deve essere previamente autorizzato paesaggisticamente; in mancanza del titolo, la sanzione demolitoria o ripristinatoria è vincolata, anche se l'intervento sarebbe astrattamente realizzabile mediante un titolo edilizio meno oneroso.
- L'assenza del titolo edilizio comporta la sanzione demolitoria indipendentemente dalla conformità dell'opera agli strumenti urbanistici, che può rilevare soltanto nell'ambito di un accertamento di conformità ritualmente richiesto.
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