Sentenza n. 1596/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 590/2024, relativa all’accredito di 1.000 euro sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Vicenza, sezione lavoro, n. 590/2024, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 25 marzo 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente la somma di 1.000 euro, da utilizzare entro il ventiquattresimo mese dalla costituzione della carta, nonché a rifondere le spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso, poiché risultavano il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notifica all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha affermato che una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i titoli suscettibili di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando contenga un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, non essendo stata fornita alcuna prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di costituire in favore del ricorrente la carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e di accreditarvi 1.000 euro, secondo le modalità del d.P.C.M. 28 novembre 2016, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della DGOSV del Ministero, o un dirigente delegato, quale commissario ad acta, con obbligo di provvedere entro un ulteriore termine di 60 giorni su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, applicato dal TAR per ordinare l’esecuzione del giudicato e regolare le conseguenze dell’inottemperanza.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il ricorso per ottemperanza anche per l’esecuzione delle statuizioni di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga un obbligo di conformazione alla pubblica amministrazione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione delle pronunce nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso costituisce, nella decisione, presupposto di ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Istituisce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, oggetto dell’obbligo di attivazione e accredito imposto al Ministero.
artt. 2, 5, 6 e 8 d.P.C.M. 28 novembre 2016
Individuano le modalità e le funzionalità della carta elettronica secondo cui il Ministero deve procedere alla sua costituzione e all’accredito della somma riconosciuta dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi alle statuizioni rese nel caso deciso, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
- L’azione di ottemperanza presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia, la sua notificazione all’amministrazione obbligata e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle decisioni nei confronti della pubblica amministrazione.
- In assenza di elementi idonei a dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di eseguirlo entro un termine perentorio, specificando le modalità necessarie per la piena attuazione della pronuncia.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza della parte qualora l’amministrazione non adempia entro il termine assegnato, fissando anche un ulteriore termine per l’esercizio del potere sostitutivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1582/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1585/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1586/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1587/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1589/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 lug 2026Sentenza n. 1590/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →