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Risoluzione

Risoluzione n. 210 del 8/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il contributo in conto capitale erogato dalla Regione Liguria a una congregazione non commerciale, per la ristrutturazione di un immobile estromesso dal patrimonio d'impresa, non costituisce sopravvenienza attiva tassabile ai fini IRES. Di conseguenza, non sono deducibili dal reddito d'impresa le spese di risanamento e ristrutturazione dello stesso immobile.

IRES: contributo regionale per ristrutturazione di immobile non relativo all'impresa

IRES e contributi pubblici per immobili non relativi all'impresa

La risoluzione esamina il trattamento ai fini IRES di un contributo regionale in conto capitale destinato alla ristrutturazione di un immobile di proprietà di un ente non commerciale. Il chiarimento ruota intorno alla qualificazione del bene come "relativo" o "non relativo" all'impresa e agli effetti fiscali del contributo e delle spese di ristrutturazione.

Quesito posto dall'ente

La Congregazione Alfa, ente non commerciale che svolge attività commerciale in un complesso immobiliare di sua proprietà, riferisce che l'immobile era stato estromesso dal patrimonio dell'impresa nel 1998, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. Per la ristrutturazione del complesso ha ricevuto dalla Regione Liguria un contributo in conto capitale assegnato con DGR 2004 per la ristrutturazione di una comunità educativo-assistenziale.

L'ente chiede se il contributo debba essere considerato sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES e, in caso affermativo, se i costi di risanamento e ristrutturazione dell'immobile possano essere dedotti secondo le regole fiscali sulle manutenzioni e riparazioni.

Posizione del contribuente

La Congregazione ritiene che il contributo regionale non costituisca sopravvenienza attiva tassabile, poiché non è erogato per l'esercizio di un'attività d'impresa ma per ristrutturare un bene appartenente al patrimonio privato/istituzionale, quindi "non relativo all'impresa", pur essendo utilizzato nell'ambito dell'attività commerciale. In via subordinata, sostiene che, se il contributo fosse tassato come sopravvenienza attiva, dovrebbero essere deducibili anche i costi sostenuti per il risanamento e la ristrutturazione.

Principi affermati dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia richiama il principio generale secondo cui i contributi pubblici ricevuti dagli enti non commerciali concorrono al reddito d'impresa solo se percepiti nello svolgimento di un'attività commerciale. Al contrario, i contributi destinati a sostenere attività non commerciali connesse agli scopi istituzionali dell'ente non assumono rilevanza reddituale.

Riferimenti normativi regionali e finalità del contributo

La risoluzione richiama l'art. 6 della legge Regione Liguria 9 settembre 1998, n. 30, che prevede l'erogazione di finanziamenti a enti non lucrativi che svolgono attività assistenziali. Viene inoltre citato l'art. 32, comma 2, della stessa legge, secondo cui il fondo regionale per spese in conto capitale finanzia, tra l'altro:

  • dotazioni di strutture residenziali, incluso l'acquisto;
  • adeguamento alle norme strutturali e di sicurezza degli impianti tecnologici adibiti a strutture socio-assistenziali;
  • ampliamento, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Con delibera della Giunta regionale Liguria n. ... del ..., il contributo è stato assegnato alla Congregazione per la "ristrutturazione di struttura non funzionante per comunità educativo assistenziale per minori", per un importo pari a euro ... a fronte di un progetto di euro .... Il contributo copre il 60% dell'onere finanziario necessario per il risanamento e la ristrutturazione dell'immobile destinato ad accogliere la comunità educativo-assistenziale.

Qualificazione dell'immobile ai fini fiscali

L'Agenzia osserva che, ai sensi dell'art. 65 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), l'imprenditore individuale e l'ente non commerciale possono scegliere il regime fiscale dei propri beni immobili, anche escludendo dal novero dei cespiti relativi all'impresa immobili strumentali all'attività commerciale mediante mancata iscrizione in inventario. In tal caso, i beni "non relativi all'impresa" non sono riferibili alle vicende economiche che incidono sul reddito d'impresa.

Nel caso concreto, l'immobile era stato fino al 28 settembre 1998 bene strumentale per natura e destinazione, ma è stato estromesso dal patrimonio dell'impresa con pagamento dell'imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 460 del 1997. Da quel momento è stato eliminato dal libro degli inventari e considerato estraneo alla sfera imprenditoriale.

Successivamente, l'ente ha trattato l'immobile come produttivo di reddito fondiario, compilando il relativo quadro dichiarativo e senza dedurre le quote di ammortamento né le spese di manutenzione dal reddito d'impresa.

Conclusione dell'Agenzia

Alla luce di tali elementi, l'Agenzia conclude che il contributo pubblico erogato dalla Regione per la ristrutturazione dell'immobile, appartenente al patrimonio privato/istituzionale della Congregazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa come sopravvenienza attiva, benché l'immobile sia destinato a essere utilizzato nell'attività commerciale quale sede della comunità educativo-assistenziale.

Di conseguenza, non sono deducibili dal reddito d'impresa le spese sostenute per il risanamento e la ristrutturazione dello stesso immobile.

Chiusura procedurale

La risposta è resa ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, su istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale.

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