Risoluzione n. 209 del 8/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione conclude che le società in liquidazione giudiziaria, con liquidatore nominato dal Tribunale, sono escluse dalla disciplina sulle società non operative dell’art. 30 della legge n. 724/1994, senza necessità di interpello. Il parere rettifica quanto indicato in una precedente circolare e si fonda sulla situazione di una s.n.c. in liquidazione bloccata dalle procedure relative alla quantificazione della quota spettante agli eredi del socio defunto.
Disapplicazione norme antielusive per società in liquidazione giudiziaria
Disapplicazione della disciplina sulle società non operative per una società in liquidazione giudiziaria
La risoluzione affronta un interpello per la disapplicazione delle norme antielusive relative alle società non operative, presentato da una s.n.c. in liquidazione giudiziaria. Il documento chiarisce se, in presenza di una liquidazione giudiziaria con liquidatore nominato dal Tribunale e attività liquidatoria di fatto bloccata, trovi applicazione l’art. 30 della legge n. 724/1994.
Oggetto dell’interpello e quadro normativo
La società Alfa Beta & C. s.n.c. in liquidazione ha presentato istanza ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, chiedendo la disapplicazione della disciplina sulle società non operative di cui all’art. 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Il nuovo comma 4-bis, introdotto dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, consente di chiedere la disapplicazione quando sussistano "oggettive situazioni" che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi.
Fattispecie rappresentata dalla società istante
La società istante espone una situazione societaria e successoria complessa:
- la società immobiliare era partecipata da due socie persone fisiche, una titolare del 90% del capitale e l’altra del 10%;
- nel 1991 è deceduta la socia titolare del 90%;
- nel 1997 la società è stata sciolta e posta in liquidazione giudiziaria ai sensi dell’art. 2272, comma 4, c.c., per mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi;
- la mancata ricostituzione della compagine ha generato un debito verso gli eredi della socia defunta, corrispondente al valore della quota;
- tra gli eredi figura il marito della defunta, dichiarato fallito dal Tribunale di …;
- nel 2005 il Tribunale ha nominato un nuovo liquidatore giudiziario in sostituzione di quello dimissionario;
- attualmente la società risulta partecipata solo dalla socia superstite, possiede alcuni immobili e ha come unico debito il credito vantato dagli eredi per la liquidazione della quota della socia defunta.
Motivi dell’istanza del contribuente
Il liquidatore rappresenta che la liquidazione è sostanzialmente bloccata perché non vi è accordo sulla quantificazione della quota spettante agli eredi, tra i quali vi è il fallimento del marito della defunta. Le lungaggini connesse all’accettazione dell’accordo da parte della procedura fallimentare rendono di fatto inattiva l’attività liquidatoria.
Sulla base di tali elementi, la società chiede al Direttore regionale la disapplicazione della disciplina sulle società non operative per il periodo d’imposta 2006, invocando la presenza di oggettive situazioni impeditrici ai sensi dell’art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994.
Parere della Direzione Centrale
La Direzione Centrale afferma in via generale che la liquidazione ordinaria può costituire una delle possibili "oggettive situazioni" che legittimano la richiesta di disapplicazione della disciplina sulle società non operative.
Viene però precisato che, secondo la disciplina vigente:
- lo stato di liquidazione formale non è di per sé sufficiente per escludere l’applicazione della norma;
- è necessario verificare in sede di interpello l’effettività della liquidazione in corso;
- tale orientamento è stato richiamato nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 2 febbraio 2007 e n. 14 del 15 marzo 2007.
Esclusione delle società in liquidazione giudiziaria
Il punto decisivo del parere è che la fattispecie concreta riguarda una società in liquidazione giudiziaria, con liquidatore nominato dal Tribunale, e per di più con liquidazione di fatto bloccata.
In considerazione di tale particolare status, la Direzione Centrale ritiene che la società sia esclusa dalla disciplina sulle società non operative di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994.
La conclusione viene motivata richiamando le ragioni che avevano già indotto il legislatore a escludere dall’ambito applicativo della norma le società in amministrazione controllata o straordinaria, ragioni che possono estendersi anche alla liquidazione giudiziaria, come affermato nella circolare n. 25 del 4 maggio 2007, paragrafo 2.
Rettifica di precedenti indicazioni amministrative
La risoluzione precisa inoltre che tale conclusione costituisce rettifica di quanto indicato nel paragrafo 3.2 della circolare 9 luglio 2007, n. 44. In particolare, si afferma che le società soggette a procedure di liquidazione giudiziaria sono escluse dall’applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994 senza necessità di presentare istanza di interpello.
Presupposti del parere
Il documento conclude specificando che il parere è reso esclusivamente sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi forniti nell’istanza, assunti come completi, veritieri e concretamente realizzati.
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