Risoluzione n. 214 del 8/08/2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli obblighi di comunicazione dei dati catastali all’anagrafe tributaria non si applicano alle utenze di energia elettrica, acqua e gas riferite a immobili utilizzati dal Comune per fini istituzionali. L’esonero vale salvo diverso uso dell’immobile, che farebbe invece scattare l’obbligo.
Interpello sulla trasmissione dei dati catastali per utenze di elettricità, acqua e gas intestate al Comune
Interpello sull’obbligo di comunicazione dei dati catastali per utenze intestate al Comune
La risoluzione esamina se il Comune, quando stipula a proprio nome contratti di somministrazione di energia elettrica, servizi idrici e gas, debba comunicare ai gestori dei servizi i dati catastali degli immobili in cui sono attivate le utenze. L’Agenzia delle Entrate conclude per l’esclusione dell’obbligo quando gli immobili sono utilizzati dal Comune per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
Quesito posto dal Comune
Il Comune chiede chiarimenti sull’applicazione dell’art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 605 del 1973, che impone la comunicazione dei dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivata l’utenza. Il dubbio riguarda in particolare i contratti stipulati direttamente dall’Amministrazione comunale per energia elettrica, acqua e gas e la necessità di trasmettere ai gestori i dati catastali degli immobili interessati.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2005, in particolare:
- l’art. 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha modificato gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 605 del 1973;
- l’estensione dell’obbligo di indicare il codice fiscale degli utenti anche ai contratti di somministrazione di servizi idrici e gas, oltre che all’energia elettrica, anche per usi domestici;
- l’art. 7, quinto comma, ultimo periodo, del D.P.R. n. 605 del 1973, che impone ai soggetti tenuti alle comunicazioni all’anagrafe tributaria di comunicare i dati catastali dell’immobile presso cui è attivata l’utenza, come dichiarati dagli utenti.
Viene inoltre richiamato il comma 333 dell’articolo unico della legge n. 311 del 2004, che prevede, dal 1° aprile 2005, la richiesta dei dati catastali all’atto della sottoscrizione dei contratti oppure, per i contratti in essere, al rinnovo o alla modifica del contratto.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’obbligo
Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, i soggetti obbligati sono le aziende, gli istituti, gli enti e le società che, ai sensi dell’art. 7, quinto comma, primo periodo, devono comunicare all’anagrafe tributaria dati e notizie sui contratti di somministrazione di cui all’art. 6, primo comma, lettera g-ter), del D.P.R. n. 605 del 1973.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 ottobre 2006 viene richiamato per precisare che le comunicazioni telematiche relative ai contratti per utenze di servizi idrici e del gas, già previste per utenze non domestiche e non pubbliche, sono state estese anche alle utenze domestiche.
Chiarimento interpretativo dell’Agenzia
Dalla lettura complessiva della disciplina l’Agenzia ricava che gli obblighi di comunicazione dei dati catastali riguardano gli immobili presso cui sono attivate utenze:
- ad uso domestico;
- ad uso commerciale.
Sono invece esclusi i contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas relativi a immobili utilizzati dagli enti pubblici nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. La esclusione è ritenuta coerente con la finalità della norma, orientata al contrasto dell’evasione nel settore immobiliare.
Esito della soluzione adottata
L’Agenzia ritiene che le aziende, gli istituti, gli enti e le società erogatrici dei servizi di elettricità, acqua e gas siano esonerati dall’obbligo di comunicare all’anagrafe tributaria i dati catastali degli immobili utilizzati dal Comune per i propri fini istituzionali.
Viene tuttavia precisato che, se l’immobile fosse utilizzato per finalità diverse da quelle istituzionali, i relativi contratti di somministrazione rientrerebbero nell’ambito applicativo dell’obbligo di comunicazione dei dati catastali.
Rilievo operativo
Per i soggetti che gestiscono le utenze, la risposta comporta che:
- non devono effettuare la comunicazione dei dati catastali per utenze intestate al Comune e riferite a immobili destinati a funzioni istituzionali;
- devono invece considerare applicabile l’obbligo qualora l’immobile sia utilizzato per scopi diversi da quelli istituzionali.
La risposta è resa nell’ambito di un’istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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