Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 219 del 9/08/2007

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate ritiene applicabile l’esenzione IVA ex art. 10, n. 27-ter, DPR 633/1972 alle prestazioni socio-sanitarie rese dalle "unità di strada", in quanto assimilabili a prestazioni ambulatoriali o in comunità, se rese a favore dei soggetti indicati dalla norma e da organismi legittimati.

IVA: esenzione per prestazioni assistenziali rese dalle unità di strada

Esenzione IVA per prestazioni assistenziali rese dalle unità di strada

La risoluzione esamina se le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali svolte dalle cosiddette "unità di strada" possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’art. 10, n. 27-ter, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Il documento conclude in senso favorevole, valorizzando l’equivalenza funzionale tra tali interventi mobili e le prestazioni rese in ambulatorio o in comunità.

Quesito posto dal Comune

Il Comune riferisce di erogare prestazioni socio-sanitarie a persone in condizioni di particolare disagio sociale, tramite Municipi e Dipartimenti, spesso affidando il servizio a ONLUS. In alcuni casi le prestazioni sono svolte da veicoli attrezzati con personale specializzato, che raggiungono direttamente i luoghi in cui si trovano i destinatari dell’assistenza, anche per strada. Il quesito riguarda l’applicabilità a tali prestazioni del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, n. 27-ter, DPR n. 633/1972.

Soluzione interpretativa dell’interpellante

Secondo il Comune, le prestazioni rese dalle "unità di strada" nei confronti dei soggetti indicati dalla norma dovrebbero essere assimilate alle prestazioni rese "in comunità e simili". Di conseguenza, ad esse dovrebbe applicarsi il medesimo regime di esenzione previsto dall’art. 10, n. 27-ter.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 132, n. 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE, che prevede l’esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni strettamente connesse con l’assistenza e la previdenza sociale, comprese quelle fornite dalle case di riposo, se effettuate da enti di diritto pubblico o da altri organismi riconosciuti come aventi carattere sociale.

Viene inoltre richiamato l’art. 10, n. 27-ter, del DPR n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che esenta dall’IVA le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, rese in favore di specifiche categorie di soggetti e da determinati organismi.

Requisiti per l’esenzione secondo l’Agenzia

Per fruire dell’esenzione devono ricorrere tre condizioni:

  • deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili;
  • le prestazioni devono essere rese in favore di anziani ed inabili adulti, tossicodipendenti e malati di AIDS, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo;
  • le prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, enti aventi finalità di assistenza sociale o ONLUS.

Interpretazione della locuzione "in comunità e simili"

Il punto centrale del parere riguarda la nozione di prestazioni rese "in comunità e simili". L’Agenzia osserva che la formula "e simili" consente di applicare l’esenzione anche a prestazioni assistenziali effettuate in luoghi diversi da quelli espressamente indicati, purché assimilabili sotto il profilo funzionale.

Nel caso delle "unità di strada", le prestazioni non sono svolte in strutture stabilmente collocate sul territorio, ma tramite strutture mobili attrezzate e dotate di personale specializzato. Tali strutture svolgono attività assistenziali analoghe a quelle ambulatoriali o rese in comunità.

Motivazione della decisione

La peculiarità delle "unità di strada" è individuata nella loro capacità di raggiungere zone ad alta frequentazione da parte di soggetti appartenenti alle categorie tutelate dalla norma, che spesso non sono facilmente assistibili nelle strutture tradizionali. Tra gli esempi richiamati figura quello delle donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Per tale ragione, l’Agenzia ritiene che le prestazioni assistenziali rese dalle "unità di strada" possano essere considerate rientranti nell’ambito applicativo dell’esenzione prevista dall’art. 10, n. 27-ter, del DPR n. 633/1972.

Conclusione

La risoluzione conclude che alle prestazioni assistenziali rese dalle "unità di strada" nei confronti dei soggetti indicati dalla norma può applicarsi il regime di esenzione IVA previsto dall’art. 10, n. 27-ter, del DPR n. 633/1972. La risposta è resa ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.