Sentenza n. 939/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento: - della determinazione n. 56 del 27 maggio 2016 adottata dal Comune di Pontecorvo, avente ad oggetto: "Projet Financing per la progettazione, ristrutturazione, riqualificazione e gestione del complesso della piscina comunale. Revoca dell'aggiudicazione provvisoria con verbale di gara n.5 del 24/12/2012".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una procedura di project financing relativa alla piscina comunale, con mancato riconoscimento dell'indennizzo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione comunale di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, deducendo la violazione dell'art. 21-quinquies l. 241/1990 per il mancato riconoscimento dell'indennizzo conseguente alla revoca. Ha sostenuto che tale disciplina fosse applicabile anche alla procedura di project financing, nonché che l'art. 158 d.lgs. 163/2006 imponesse il ristoro anche nella fase anteriore alla stipula della concessione. Ha inoltre chiesto la disapplicazione, perché nulle e contra ius, delle clausole del bando e del disciplinare che escludevano qualsiasi indennizzo in caso di annullamento o revoca della gara. La ricorrente ha prospettato che la revoca fosse riconducibile alla crisi politica e allo scioglimento dell'ente comunale oppure a sopravvenute ragioni di pubblico interesse, successive al consolidamento di una posizione di vantaggio derivante dall'aggiudicazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Dalla determinazione impugnata risultava che l'aggiudicazione era soltanto provvisoria e che la procedura non si era conclusa per il mancato raggiungimento di un'intesa sulle integrazioni richieste dalla Commissione di gara con il verbale n. 6 dell'11 aprile 2014, riguardanti, tra l'altro, l'asseverazione del piano economico-finanziario e la modifica di alcune clausole della bozza di convenzione. Il giudice ha quindi escluso che la revoca fosse stata determinata da fatti imputabili al Comune, da una crisi politica o da ragioni di interesse pubblico sopravvenute rispetto al consolidamento di una posizione giuridica definitiva. Ha ritenuto decisivo che mancasse un'aggiudicazione definitiva e che la revoca fosse intervenuta nella fase ancora instabile della procedura, anche in conseguenza del mancato recepimento delle modifiche richieste dall'amministrazione. In tale situazione non sussistevano i presupposti per l'indennizzo. Il TAR ha inoltre affermato che, nel project financing, la dichiarazione di pubblico interesse non attribuisce una posizione giuridica definitiva né costituisce atto attributivo di un vantaggio economico durevole; il diritto all'indennizzo si consolida soltanto quando la proposta sia concretamente utilizzata dall'amministrazione secondo la disciplina speciale del project financing. La mancata costituzione del Comune ha escluso la regolamentazione delle spese, dichiarate quindi irripetibili.
Norme richiamate
art. 21-quinquies l. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
L'indennizzo da revoca presuppone la revoca di un atto autorizzativo o attributivo di un vantaggio economico ad efficacia durevole, con pregiudizio per il destinatario; non spetta quando la posizione del privato sia ancora instabile e non si sia consolidata un'aggiudicazione definitiva o un concreto utilizzo della proposta.
artt. 153 e seguenti d.lgs. 163/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disciplina del project financing prevede una procedura articolata e non attribuisce, nella fase iniziale, una posizione definitiva per il solo fatto della valutazione positiva o dell'aggiudicazione provvisoria.
art. 153, comma 19, d.lgs. 163/2006
L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse
Il mancato recepimento delle modifiche richieste dall'amministrazione impedisce la valutazione della proposta come di pubblico interesse e conferma la natura non consolidata della posizione del proponente.
art. 158 d.lgs. 163/2006
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La ricorrente ne ha invocato l'applicazione anche nella fase anteriore alla stipula della concessione, ma il TAR non ha ritenuto tale prospettazione idonea a fondare il diritto all'indennizzo nella fattispecie concreta.
Massime di principio
- Nel project financing, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta non attribuisce di per sé al proponente una posizione giuridica definitiva né un vantaggio economico durevole, poiché l'amministrazione può rinviare o non dare corso alla proposta nell'ambito della successiva procedura.
- L'indennizzo previsto dall'art. 21-quinquies l. 241/1990 presuppone la revoca di un atto autorizzativo o attributivo di un vantaggio economico ad efficacia durevole; non spetta quando la revoca intervenga nella fase provvisoria della procedura, prima dell'aggiudicazione definitiva e del consolidamento della posizione del privato.
- Nel project financing, il diritto del promotore al ristoro delle spese sostenute si consolida soltanto con il concreto utilizzo della proposta da parte dell'amministrazione, secondo la disciplina speciale prevista dall'art. 153, comma 19, d.lgs. 163/2006.
- Quando l'amministrazione richiede modifiche necessarie alla proposta e il proponente non le recepisce, la proposta può essere ritenuta non più rispondente all'interesse pubblico, senza che la successiva revoca dell'aggiudicazione provvisoria comporti automaticamente il diritto all'indennizzo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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