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Sentenza

Sentenza n. 4301/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 21085 del reg. prov. coll. del Tar del Lazio – Sede di Roma, emessa in data 25.11.2024, passata in giudicato in data 06.04.2025; e per l’annullamento e/o declaratoria di nullità - della nota prot. N. 276558 del 5.3.2025 adottata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi – Area Autorizzazione Integrata Ambientale, avente ad oggetto “Avvio del procedimento e convocazione della I Seduta di Conferenza di Servizi decisoria ai sensi degli artt. 7, 8, 14, co. 2, L. n. 241/1990, in forma simultanea e modalità sincrona in via telematica, ai sensi dell’art. 14 ter della L. n. 241/1990, per il giorno mercoledì 7 maggio 2025 alle ore 11.00”; - della nota prot. N. 289171 del 7.3.2025 adottata dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica e Sostenibilità, Parchi – Area Autorizzazione Integrata Ambientale, di “Rettifica e integrazione della nota prot. reg. n. 0276559 del 05/03/2025”; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto e con riserva di proporre in seguito motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202504842

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: note regionali di avvio e convocazione di una conferenza di servizi decisoria finalizzata all'esecuzione di una precedente sentenza del TAR

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto una precedente sentenza del TAR che aveva annullato parzialmente una prescrizione contenuta nel rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di una discarica, ritenendo incompetente la Regione ad adottare un ordine demolitorio relativo a manufatti presenti nell'impianto. La sentenza aveva precisato che, qualora le opere fossero state interne all'area originariamente autorizzata, ogni eventuale rivalutazione dell'autorizzazione avrebbe dovuto svolgersi nell'ambito di una conferenza di servizi, con partecipazione dell'interessata e secondo il principio del contrarius actus; qualora fossero state esterne all'area autorizzata, non avrebbero dovuto essere considerate nel procedimento di rinnovo. La Regione, per dare esecuzione al giudicato, aveva convocato una conferenza di servizi decisoria, dichiaratamente finalizzata a valutare le ricadute dell'annullamento parziale e a garantire il contraddittorio con la società. La ricorrente ha impugnato le note di convocazione deducendo che l'iniziativa regionale fosse viziata ed elusiva del giudicato, chiedendo l'ottemperanza e l'annullamento o la declaratoria di nullità degli atti connessi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, rilevando che la mera convocazione di una conferenza di servizi non costituisce, di per sé, un provvedimento amministrativo lesivo né un atto elusivo del giudicato. La conferenza, peraltro sospesa in attesa delle determinazioni del Comune competente sull'eventuale demolizione del manufatto, potrebbe anche non concludersi con l'adozione di un provvedimento amministrativo; pertanto, l'impugnazione è stata proposta in via eccessivamente anticipata rispetto all'interesse sostanziale dedotto, concernente la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto. Il Collegio ha tuttavia precisato il perimetro dell'attività amministrativa consentita dal giudicato: in conferenza di servizi la Regione può valutare esclusivamente l'iniziale autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ai fini della sua conferma o revoca, purché quest'ultima sia motivata da inesatte rappresentazioni progettuali della società e previo accertamento del Comune competente; non può invece accertare direttamente l'abusività delle opere. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale la società ha contestato le note regionali assumendone il carattere elusivo del giudicato.

  • art. 74 c.p.a.

    nel caso in cui ravvisi la manifesta […] inammissibilità […] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme

    Consente la definizione con sentenza in forma semplificata dei ricorsi manifestamente inammissibili.

  • artt. 7, 8, 14, comma 2, e 14-ter l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa della conferenza di servizi decisoria, convocata dalla Regione nell'ambito del procedimento di esecuzione della precedente sentenza.

  • art. 209 d.lgs. 152/2006

    Riguarda il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, nell'ambito del quale era stata adottata la prescrizione successivamente annullata.

  • art. 208 d.lgs. 152/2006

    È richiamato con riferimento all'autorizzazione unica originaria dell'impianto e alla verifica se l'area dei manufatti fosse compresa nel perimetro originariamente autorizzato.

Massime di principio

  • La mera convocazione di una conferenza di servizi, in assenza di una determinazione conclusiva o di un autonomo effetto lesivo, non è di per sé impugnabile mediante giudizio di ottemperanza come atto elusivo o violativo del giudicato, poiché il procedimento potrebbe non concludersi con l'adozione di un provvedimento amministrativo.
  • L'impugnazione in ottemperanza di atti endoprocedimentali è inammissibile quando sia proposta prima che si concretizzi una lesione attuale dell'interesse sostanziale tutelato, soprattutto se l'atto non determina ancora modifiche della posizione giuridica dell'interessato.
  • Quando il giudicato annulla una prescrizione demolitoria per incompetenza e consente una successiva rivalutazione dell'autorizzazione nell'ambito di una conferenza di servizi, l'amministrazione può riesaminare l'autorizzazione originaria ai fini della conferma o della revoca motivata, ma non può utilizzare tale procedimento per accertare direttamente l'abusività delle opere, spettando tale accertamento all'autorità competente.
  • La revoca o rivalutazione dell'autorizzazione originaria ammessa dal giudicato deve essere motivata in relazione a inesatte rappresentazioni progettuali dell'interessato e deve essere preceduta dall'accertamento dell'autorità comunale competente, nel rispetto del principio del contrarius actus e della partecipazione procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereIncompetenza

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