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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38455/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo esame. Motivazione: l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore nominato per la fase di esecuzione ha costituito una grave lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 656 c.5 c.p.p. e del complesso delle norme indicate.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura la violazione degli artt. 96 e 97 c.p.p. per omissione di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nominato successivamente (Avv. Pierfrancesco Broccio). Fattispecie: Poidomani aveva presentato istanze in momenti diversi (prima con Avv. Freni; poi, dopo nuovo ordine di esecuzione del 20/07/2023, con nomina di Avv. Broccio il 18/08/2023). Il Tribunale, pur avendo riunito le istanze, ha fissato e tenuto l'udienza del 13/12/2023 notificando l'avviso al precedente difensore o nominando un difensore d'ufficio, ma non ha comunicato la fissazione dell'udienza all'Avv. Broccio, che non ha potuto partecipare, con conseguente lesione del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • art. 96 cod. proc. pen.

    Lamentata come norma violata che tutela il diritto di difesa e il contraddittorio processuale; la mancata informazione al difensore configura violazione delle garanzie processuali.

  • art. 97 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla posizione e ai diritti del difensore, come parametro per valutare l'omessa comunicazione e la lesione del diritto di difesa.

  • art. 656 comma 5 cod. proc. pen.

    "l'ordine di esecuzione della pena detentiva e il decreto di sospensione dello stesso ordine, finalizzato alla presentazione di istanza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio"

    Stabilisce il dovere di notificare l'ordine di esecuzione e la sospensione anche al difensore designato per la fase esecutiva; da ciò deriva il diritto del difensore successivamente nominato a ricevere le comunicazioni processuali relative all'udienza per le misure alternative.

  • art. 656 comma 6 cod. proc. pen.

    Prevede che l'istanza per la misura alternativa debba essere proposta dal condannato o dal difensore indicato in base al comma 5; implica che il difensore indicato riceva adeguata comunicazione per esercitare il mandato.

  • art. 666 comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare il diritto del difensore ad essere informato dell'avviso di fissazione dell'udienza; connesso all'art. 678 c.p.p. richiamato nel testo.

  • art. 678 cod. proc. pen.

    Richiama le garanzie procedurali in tema di notifiche agli avvocati e al contraddittorio; utilizzato per sostenere l'obbligo di informare il difensore nominato per la fase esecutiva.

Massime di principio

  • Quando viene emesso un nuovo ordine di esecuzione e il condannato presenta una nuova istanza per misure alternative nominando un diverso difensore, il Tribunale deve notificare l'avviso di fissazione dell'udienza anche al difensore recentemente nominato (art. 656 c.5 c.p.p.).
  • La riunione di istanze presentate in tempi diversi non esonera il giudice dall'obbligo di informare tutti i difensori legittimati: omissioni di notifica al difensore titolare della fase esecutiva costituiscono violazione del diritto di difesa e possono portare all'annullamento e al rinvio.
  • Se il difensore non è stato tempestivamente informato dell'udienza, è possibile dedurre la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa; il rimedio concreto può essere l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • Per evitare nullità, le parti e i difensori devono accertare nel processo esecutivo a chi sono state notificate le comunicazioni e, se necessario, chiedere al tribunale la rinnovazione della notifica o l'annullamento del provvedimento per violazione delle garanzie procedurali.
  • Il giudice deve sempre verificare quale difensore sia titolare per la fase esecutiva e indirizzare le comunicazioni a costui; la nomina di un difensore d'ufficio non sostituisce automaticamente l'obbligo di notificare il difensore nominato di fiducia.

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