Cassazione Penale, Sentenza n. 38455/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Messina per nuovo esame. Motivazione: l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore nominato per la fase di esecuzione ha costituito una grave lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 656 c.5 c.p.p. e del complesso delle norme indicate.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la violazione degli artt. 96 e 97 c.p.p. per omissione di notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia nominato successivamente (Avv. Pierfrancesco Broccio). Fattispecie: Poidomani aveva presentato istanze in momenti diversi (prima con Avv. Freni; poi, dopo nuovo ordine di esecuzione del 20/07/2023, con nomina di Avv. Broccio il 18/08/2023). Il Tribunale, pur avendo riunito le istanze, ha fissato e tenuto l'udienza del 13/12/2023 notificando l'avviso al precedente difensore o nominando un difensore d'ufficio, ma non ha comunicato la fissazione dell'udienza all'Avv. Broccio, che non ha potuto partecipare, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 96 cod. proc. pen.
Lamentata come norma violata che tutela il diritto di difesa e il contraddittorio processuale; la mancata informazione al difensore configura violazione delle garanzie processuali.
art. 97 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla posizione e ai diritti del difensore, come parametro per valutare l'omessa comunicazione e la lesione del diritto di difesa.
art. 656 comma 5 cod. proc. pen.
"l'ordine di esecuzione della pena detentiva e il decreto di sospensione dello stesso ordine, finalizzato alla presentazione di istanza per la concessione di misura alternativa alla detenzione, sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio"
Stabilisce il dovere di notificare l'ordine di esecuzione e la sospensione anche al difensore designato per la fase esecutiva; da ciò deriva il diritto del difensore successivamente nominato a ricevere le comunicazioni processuali relative all'udienza per le misure alternative.
art. 656 comma 6 cod. proc. pen.
Prevede che l'istanza per la misura alternativa debba essere proposta dal condannato o dal difensore indicato in base al comma 5; implica che il difensore indicato riceva adeguata comunicazione per esercitare il mandato.
art. 666 comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare il diritto del difensore ad essere informato dell'avviso di fissazione dell'udienza; connesso all'art. 678 c.p.p. richiamato nel testo.
art. 678 cod. proc. pen.
Richiama le garanzie procedurali in tema di notifiche agli avvocati e al contraddittorio; utilizzato per sostenere l'obbligo di informare il difensore nominato per la fase esecutiva.
Massime di principio
- Quando viene emesso un nuovo ordine di esecuzione e il condannato presenta una nuova istanza per misure alternative nominando un diverso difensore, il Tribunale deve notificare l'avviso di fissazione dell'udienza anche al difensore recentemente nominato (art. 656 c.5 c.p.p.).
- La riunione di istanze presentate in tempi diversi non esonera il giudice dall'obbligo di informare tutti i difensori legittimati: omissioni di notifica al difensore titolare della fase esecutiva costituiscono violazione del diritto di difesa e possono portare all'annullamento e al rinvio.
- Se il difensore non è stato tempestivamente informato dell'udienza, è possibile dedurre la nullità del provvedimento per violazione del diritto di difesa; il rimedio concreto può essere l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
- Per evitare nullità, le parti e i difensori devono accertare nel processo esecutivo a chi sono state notificate le comunicazioni e, se necessario, chiedere al tribunale la rinnovazione della notifica o l'annullamento del provvedimento per violazione delle garanzie procedurali.
- Il giudice deve sempre verificare quale difensore sia titolare per la fase esecutiva e indirizzare le comunicazioni a costui; la nomina di un difensore d'ufficio non sostituisce automaticamente l'obbligo di notificare il difensore nominato di fiducia.
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