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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40562/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti, deducendo violazione di legge (art. 273, commi 1 e 1‑bis e art. 192 c.p.p.) e vizio di motivazione: le esigenze di gravità indiziaria sarebbero fondate unicamente sulle chat acquisite dalla piattaforma SkyEcc tramite autorità giudiziaria francese. Il ricorrente censura la modalità di acquisizione (intercettazioni di flussi telematici e decriptazione, captazione in transito ai sensi dell'art. 266‑bis c.p.p.), la mancata conoscenza delle modalità tecniche di acquisizione, la violazione del contraddittorio e la violazione delle norme nazionali e comunitarie che renderebbero "inutilizzabili" le chat.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, richiamando le pronunce delle Sezioni Unite (nn. 23755 e 23756 del 29/02/2024) e la giurisprudenza comunitaria; ha precisato che la trasmissione, tramite ordine europeo di indagine, di contenuti di comunicazioni già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234‑bis c.p.p. ma nella disciplina della circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p. e art. 78 disp. att.). È stato affermato che l'ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero italiano può richiedere tali risultati senza preventiva autorizzazione del giudice italiano e senza il deposito dei provvedimenti autorizzativi stranieri. Sussiste una presunzione relativa di conformità dell'attività svolta dall'autorità straniera: grava sulla difesa l'onere di allegare e provare fatti idonei a dimostrare una violazione dei diritti fondamentali; nel caso di specie non sono state fornite le risultanze documentali e non è stata dimostrata la violazione, mentre le ordinanze francesi e gli elementi probatori risultano motivati e riferiti a reati gravi (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ecc.), quindi le chat sono state ritenute utilizzabili. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese presumibilmente compensate a norma di dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 234‑bis c.p.p.

    «È sempre consentita l'acquisizione di documenti e dati informatici conservati all'estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest'ultimo caso, del legittimo titolare».

    La norma disciplina l'acquisizione diretta di dati conservati all'estero da parte dell'autorità giudiziaria italiana e non si applica alle prove già raccolte da autorità estere e trasmesse tramite ordine europeo di indagine.

  • art. 270 c.p.p.

    Regola l'utilizzabilità, in procedimenti diversi, dei risultati di intercettazioni: tali risultati possono essere utilizzati solo se risultano rilevanti ed indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza; inoltre disciplina deposito di verbali/registrazioni (ma non richiede il deposito dei provvedimenti autorizzativi stranieri).

  • artt. 238 c.p.p. e 78 disp. att. c.p.p.

    Disciplina la circolazione e acquisizione di atti e prove tra procedimenti e tra autorità straniere e nazionali: i risultati di indagini effettuate all'estero possono essere richiesti e acquisiti tramite strumenti di cooperazione (es. ordine europeo di indagine).

  • art. 266‑bis c.p.p.

    Regola le intercettazioni di comunicazioni telematiche e la captazione di flussi: il ricorrente sosteneva che le chat fossero frutto di captazione in transito ai sensi di questa norma, ma la Corte ha ritenuto che le risultanze acquisite sono da considerare risultati di intercettazioni già disposte e decrittate dall'autorità estera.

  • Direttiva 2014/41/UE (art. 6, par.1, lett. b. e art. 31)

    Fornisce il quadro della cooperazione giudiziaria (ordine europeo di indagine). La Corte ha richiamato i principi della Direttiva, in particolare la presunzione relativa che gli Stati membri rispettino i diritti fondamentali e la configurazione dell'OEI come strumento che può ottenere risultati di intercettazioni già disponibili presso lo Stato di esecuzione senza che lo Stato emittente verifichi la regolarità dell'acquisizione originaria.

  • Decisione della Corte di giustizia UE (C‑670/22, EncroChat)

    Conferma che l'autorità emittente di un OEI non è tenuta a controllare la regolarità con cui lo Stato di esecuzione ha raccolto le prove già in suo possesso; la verifica dei diritti difensivi resta riservata alla fase giurisdizionale nello Stato emittente.

  • Normativa e riferimenti internazionali (Corte EDU, CEDU artt. 8 e 10)

    Richiamati per il principio secondo cui intercettazioni di vasta portata non sono automaticamente incompatibili con la CEDU se previste e svolte con garanzie efficaci; rilevanza delle garanzie e possibilità di controllo giurisdizionale successivo.

  • art. 273 c.p.p. (richiamato nel ricorso)

    Norma richiamata nel motivo di ricorso (censura sui presupposti di riesame/impugnazione), ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato in relazione ai profili di utilizzabilità delle prove estere.

Massime di principio

  • La trasmissione all'Italia, tramite ordine europeo di indagine, di contenuti di comunicazioni già acquisite e decrittate da autorità giudiziarie estere è disciplinata come circolazione di prove (artt. 238, 270 c.p.p. e art. 78 disp. att.) e non come acquisizione diretta ai sensi dell'art. 234‑bis c.p.p.
  • Non è necessario che il pubblico ministero italiano ottenga una preventiva autorizzazione del giudice nazionale per emettere un ordine europeo di indagine volto a ottenere risultati di intercettazioni già in possesso dello Stato di esecuzione; né è richiesto il deposito automatico dei provvedimenti autorizzativi stranieri nel fascicolo italiano.
  • Sussiste una presunzione relativa di conformità dell'attività svolta dall'autorità estera: spetta alla difesa allegare e provare, con documenti, fatti concreti che dimostrino che l'uso delle prove comporterebbe una violazione dei diritti fondamentali. In assenza di tale prova documentale, il giudice presume la regolarità dell'attività estera.
  • I risultati di intercettazioni acquisite all'estero possono essere esclusi solo se l'autorità giudiziaria italiana rileva che, nel "caso interno analogo", l'acquisizione non sarebbe stata consentita: l'inutilizzabilità è quindi un'eccezione da dimostrare con fatti e documenti.
  • La difesa che contesti la legittimità di intercettazioni straniere deve produrre gli atti/provvedimenti esteri o indicare elementi concreti che permettano al giudice di verificare le violazioni denunciate; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • L'impossibilità di accedere all'algoritmo o ad alcune basi tecniche di decriptazione non comporta di per sé la nullità o l'inutilizzabilità delle prove, salvo specifiche e circostanziate allegazioni che dimostrino rischio di alterazione o impossibilità di esercitare il diritto di difesa.

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