Cassazione Penale, Sentenza n. 7128/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha proposto ricorso avverso la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia che aveva dichiarato 'non doversi procedere' perché il fatto contestato (mancata comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza delle generalità delle persone alloggiate in una struttura ricettiva) non sarebbe più previsto dalla legge come reato a seguito di intervenute modifiche e abrogazioni normative (in particolare la legge n.135/2001 e la sua abrogazione dalla d.lgs. n.79/2011). Il ricorrente ha sostenuto che l'art.109 TULPS, nella formulazione introdotta dalla legge n.135/2001, è rimasto vigente e che la condotta contestata è sanzionata penalmente ai sensi dell'art.17 TULPS.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia. La Corte ha affermato che la condotta di omessa comunicazione delle generalità degli alloggiati è prevista dalla legge come reato: l'art.109 TULPS, nella formulazione risultante dalla legge n.135/2001, deve ritenersi tuttora vigente e la relativa omissione è sanzionata penalmente dall'art.17 del TULPS. La decisione valorizza altresì la norma di interpretazione autentica (art.19-bis DL n.113/2018 conv. L. n.132/2018) e gli interventi successivi che considerano vigente l'art.109; è quindi annullata la pronuncia di proscioglimento adottata dal GIP.
Norme richiamate
Art. 109 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)
disposizioni sull'obbligo per gli albergatori e altri esercenti di tenere un registro e comunicare giornalmente all'autorita' locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione delle persone alloggiate; obbligo di comunicazione delle generalita' entro 24 ore
La Corte interpreta l'art.109 come tuttora vigente nella formulazione risultante dalla legge n.135/2001 e applicabile rispetto all'obbligo di comunicazione tramite mezzi informatici/telematici; identifica in esso il precetto che impone la comunicazione delle generalita' degli alloggiati.
Art. 17 TULPS
sanzione penale sussidiaria per le violazioni delle disposizioni del TULPS in mancanza di diversa sanzione
La Corte ritiene che, non essendo prevista altra sanzione nell'art.109 così come riscritto dalla legge 135/2001, la violazione dell'obbligo di comunicazione sia sanzionata penalmente ai sensi di quest'articolo.
Legge n. 135 del 2001
riscrive per intero l'art.109 TULPS (introducendo la formulazione utilizzata dalla Corte per l'individuazione dell'obbligo)
Secondo la Corte la riformulazione dell'art.109 operata dalla legge 135/2001 è rimasta operativa e costituisce il testo di riferimento per l'obbligo e la sanzione penale collegata.
D.lgs. n. 79 del 2011
codice statale in tema di ordinamento e mercato del turismo; ha espressamente abrogato la legge n.135/2001
La Corte osserva che l'abrogazione formale della legge n.135/2001 non ha avuto l'effetto di eliminare la formulazione vigente dell'art.109 TULPS, che resta applicabile; dunque l'abrogazione non determina la depenalizzazione della condotta nel caso concreto.
D.l. n. 201 del 2011, conv. L. n. 214 del 2011 (art. 40)
prevede una semplificazione degli adempimenti per la registrazione dei clienti nelle strutture ricettizie e modifica il comma 3 dell'art.109
La modifica del comma 3 del 2011 è stata compiuta avendo ad oggetto il testo dell'art.109 così come risultante dalla legge 135/2001, il che conferma, secondo la Corte, la vigenza pratica del testo del 2001.
Art. 19-bis (DL n.113/2018, conv. L. n.132/2018) - interpretazione autentica
"L'articolo 109 del Testo unico ... si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni"
La Corte considera questa norma di interpretazione autentica una conferma legislativa della vigenza dell'art.109 e dell'estensione degli obblighi anche agli affitti brevi, rafforzando la portata penale dell'obbligo di comunicazione.
D.l. n. 97/1995 conv. L. n.203/1995
precedente intervento che aveva depenalizzato la materia e previsto sanzione amministrativa (modifiche storiche all'art.109)
La Corte esclude che, per effetto dell'abrogazione della legge 135/2001, possa rivivere la disciplina del 1995 con la sanzione amministrativa; la storia normativa va interpretata nel suo complesso e l'attuale quadro mantiene la rilevanza penale.
Massime di principio
- La mancata comunicazione all'Autorità di pubblica sicurezza delle generalità degli ospiti di una struttura ricettiva è rilevante penalmente ai sensi del combinato disposto degli artt.109 e 17 TULPS, salvo diversa e specifica previsione normativa.
- L'abrogazione formale di una legge che aveva riscritto una disposizione non sempre comporta l'annullamento retroattivo della formulazione di quella disposizione se successivi interventi normativi (e interpretazioni autentiche) la considerano comunque vigente.
- Quando una norma del Codice di Pubblica Sicurezza non prevede una sanzione amministrativa specifica, può operare la sanzione penale sussidiaria dell'art.17 TULPS.
- Le leggi di interpretazione autentica e le modifiche successive che fanno riferimento a un testo consentono di interpretare la continuità della norma nel tempo e devono essere valutate per stabilire la vigenza di un precetto.
- L'obbligo di comunicazione si estende anche agli affitti brevi e ai locatori/sub-locatori (art.19-bis DL n.113/2018), per cui le strutture informali o le locazioni di breve durata non esentano dall'adempimento.
- In presenza di dubbi sulla vigenza o sulla sanzione applicabile è preferibile che il giudice non dichiari d'ufficio l'inesistenza del reato senza verificare la successione normativa e le interpretazioni legislative e giurisprudenziali; il rinvio o la verifica di merito sono opzioni corrette.
- Per casi analoghi il pubblico ministero può legittimamente procedere sulla base della combinazione art.109/17 TULPS e la difesa deve articolare specifiche censure normative e di fatto per ottenere un proscioglimento.
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