Cassazione Penale, Ordinanza n. 30864/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso avverso la sentenza della corte di appello che aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio, contestando la congruità della motivazione relativa alla commisurazione delle pene stabilite per i reati satellite a titolo di aumento per la continuazione. In sostanza, lamentava che gli aumenti di pena fossero stati determinati in modo non adeguatamente motivato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la corte territoriale aveva proceduto alla quantificazione degli aumenti in conformità ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, spiegando in modo логicamente corretto le ragioni della riduzione rispetto al primo grado e richiamando i criteri dell'art. 133 c.p., nonché i principi di equità, congruità e proporzionalità.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
richiamato come criterio direttivo per la determinazione e commisurazione della pena, insieme ai principi di equità, congruità e proporzionalità.
art. 616 c.p.p.
è desumibile la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non dovuta a causa non colpevole.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che contesti la quantificazione degli aumenti di pena per continuazione è manifestamente infondato quando la corte di merito abbia motivato in modo specifico e logicamente coerente la scelta dei singoli incrementi, dando conto dei criteri seguiti e della proporzionalità del trattamento sanzionatorio.
- La commisurazione degli aumenti per i reati satellite deve essere sorretta da motivazione che renda intelligibili le ragioni della scelta concreta, con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e ai principi di equità e congruità; non è richiesta una motivazione analitica oltre quanto necessario a rendere controllabile la decisione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella sua proposizione, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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