Sentenza n. 2679/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di cui non si conoscono gli estremi comunicato con due distinte email del 18.06.2025 con il quale si provveduto alla sostituzione del ricorrente in qualità di Presidente della commissione -OMISSIS- - -OMISSIS- Commissione -OMISSIS- Roma e -OMISSIS- Liceo Linguistico -OMISSIS- Roma, nonché della nota protocollo m.pi. aoodrla registro ufficiale u -OMISSIS- del 23.06.2025 ore 10.30 del medesimo ufficio. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 28\7\2025 : a) nota Protocollo -OMISSIS- del 17/06/2025a firma della Dirigente scolastica del -OMISSIS- prof.ssa -OMISSIS- b) relazione riunione del 16.06.2025 in data 18.06.2025 a firma dei prof.ri -OMISSIS-, Piera Nicodemo commissari interni della commissione e -OMISSIS-, nominato segretario dal Presidente, qualificatosi commissario interno di sostegno della commissione di esami del Liceo -OMISSIS- di Roma
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di revoca della nomina a presidente di commissione per gli esami di Stato della scuola secondaria superiore per l'anno scolastico 2024/2025, comprese le comunicazioni ministeriali e dell'Ufficio Scolastico Regionale e gli atti individuati con motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'amministrazione scolastica ha revocato la sua nomina a presidente di una commissione per gli esami di Stato, deducendo che la revoca gli era stata comunicata informalmente mediante email e senza una motivazione adeguata. Ha lamentato l'assenza o l'apparenza della motivazione, la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, l'irragionevolezza e la violazione del principio di proporzionalità, richiamando gli artt. 3, 7, 10, 21-quinquies e 21-nonies l. 241/1990. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 14 d.m. n. 183/2019, assumendo che non ricorressero i presupposti per la revoca, anche perché al momento dell'adozione dell'atto non sarebbe stato ancora avviato alcun procedimento disciplinare. Ha chiesto l'annullamento degli atti e il risarcimento dei danni, quantificati in relazione alle indennità previste per l'incarico. Nel corso del giudizio il TAR ha prospettato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito le censure sulla legittimità della revoca. La controversia riguarda infatti la nomina e la revoca di un incarico conferito nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro scolastico privatizzato, e non l'esercizio di un potere amministrativo incidente su una posizione di interesse legittimo. L'art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti il conferimento e la revoca di incarichi. La nomina dei presidenti delle commissioni d'esame, disciplinata dall'art. 16 d.lgs. n. 62/2017 e dal d.m. n. 183/2019, costituisce un'attività di gestione del rapporto di lavoro privatizzato. Il procedimento non è riconducibile a una procedura concorsuale per l'assunzione, poiché consiste nella formazione di un elenco e nella scelta secondo un ordine di precedenza e criteri prefissati. Né è decisivo che i componenti della commissione svolgano una funzione pubblica, perché tale carattere funzionale non trasforma in amministrativa la gestione del rapporto di impiego sottostante. Il TAR ha indicato quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario, davanti al quale il giudizio può essere riproposto nei termini dell'art. 11, comma 2, c.p.a., salve eventuali preclusioni e decadenze. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001
Devolve al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al conferimento o alla revoca di incarichi, salvo le controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione e sui rapporti di lavoro non privatizzati.
art. 16 d.lgs. 62/2017
Disciplina la nomina delle commissioni d'esame del secondo ciclo di istruzione, prevedendo la nomina dei commissari e del presidente da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale e la formazione di un elenco regionale dei presidenti.
art. 2 d.m. 183/2019
Attribuisce al dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale l'atto di nomina a presidente della commissione d'esame.
art. 3, comma 3, d.m. 183/2019
Individua i soggetti, principalmente dirigenti scolastici e, facoltativamente, altri dirigenti, docenti e soggetti collocati a riposo, che possono chiedere l'inserimento nell'elenco regionale dei presidenti.
art. 4 d.m. 183/2019
Prevede il ricorso all'elenco regionale e il relativo ordine di precedenza per la nomina dei presidenti delle commissioni d'esame.
art. 9 d.m. 183/2019
Prevede criteri di preferenza da applicare a parità di condizioni nell'individuazione dei presidenti.
art. 11, comma 2, c.p.a.
Consente la riproposizione del giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, nel termine previsto dalla legge, mediante riassunzione.
Massime di principio
- Le controversie relative alla nomina o alla revoca di incarichi conferiti nell'ambito della gestione di un rapporto di pubblico impiego privatizzato spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l'incarico comporti lo svolgimento di funzioni di rilevanza pubblica.
- La nomina dei presidenti delle commissioni per gli esami di Stato non costituisce una procedura concorsuale per l'assunzione ai fini dell'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001 quando consiste nella formazione di un elenco e nell'individuazione dell'incaricato secondo un ordine di precedenza e criteri prefissati.
- Il carattere pubblicistico della funzione svolta dal titolare dell'incarico non determina, di per sé, la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al conferimento o alla revoca dell'incarico, se l'atto rientra nella gestione del rapporto di lavoro privatizzato.
- La giurisdizione amministrativa residua, in materia di pubblico impiego, per le controversie relative alle procedure concorsuali per l'assunzione e ai rapporti di lavoro non privatizzati; al di fuori di tali ipotesi, le controversie sulla gestione del rapporto spettano al giudice ordinario.
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