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Sentenza

Sentenza n. 730/2026 - Latina, Sezione 1

per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione resistente di provvedere sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (c.d. “permesso di soggiorno CE di lungo periodo”) presentata tramite servizio postale con assicurata n. 055991653009 in data 10.10.2024, e successivamente istruita a seguito della convocazione presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina – Commissariato di P.S. di Terracina del 30.05.2025; nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’Amministrazione sulla predetta istanza; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro il termine che sarà fissato dal Tribunale, con nomina sin da ora, in caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta, nonché, ove ritenuto ammissibile, per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni da ritardo ex art. 2-bis L. 7 agosto 1990, n. 241, da definirsi con separato rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a;

Giustizia amministrativa202600241

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e sulla successiva istanza di sollecito e accesso allo stato della pratica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato il 10 ottobre 2024 domanda di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed essere stato convocato per i rilievi fotodattiloscopici il 30 maggio 2025, lamentava la mancata conclusione del procedimento con un provvedimento espresso. Anche la successiva istanza del 21 gennaio 2026, con cui aveva chiesto l’accesso agli atti e sollecitato la definizione della pratica, era rimasta priva di riscontro. Deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, del d.lgs. 286/1998 e dell’art. 2 della l. 241/1990, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la fissazione di un termine e, ove ammissibile, il risarcimento dei danni da ritardo ai sensi dell’art. 2-bis della l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso contro il silenzio. Ha rilevato che, al momento della decisione, non risultava adottato né comunicato alcun provvedimento conclusivo e che l’Amministrazione non aveva contestato la ricostruzione dei fatti. La convocazione per i rilievi fotodattiloscopici costituisce un’attività endoprocedimentale e non equivale alla conclusione del procedimento; analogamente, il mancato riscontro alla richiesta di informazioni conferma la permanenza dell’inerzia. L’Amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, positivo o negativo, previa valutazione della sussistenza dei requisiti e, in caso di esito sfavorevole, con la garanzia dell’interlocuzione difensiva. Il termine è stato fissato in trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il commissario ad acta non è stato nominato sin da subito. La domanda risarcitoria non è stata definita nel rito camerale, ma dovrà essere trattata con il rito ordinario previa istanza di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 117, comma 6, c.p.a. L’Amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso avverso il silenzio presuppone la permanenza dell’inerzia al momento della decisione; il giudice può ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine. La domanda risarcitoria connessa al silenzio è trattata secondo il rito ordinario ai sensi del comma 6.

  • art. 2 l. 241/1990

    Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

    L’Amministrazione deve concludere con un provvedimento espresso anche i procedimenti avviati da istanze che risultino manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate; in tali casi è soltanto attenuato l’onere motivazionale.

  • art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La norma è indicata dal ricorrente quale parametro della domanda relativa al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione sostanziale sui requisiti del titolo.

  • art. 2-bis l. 241/1990

    È richiamato quale base della domanda di risarcimento dei danni da ritardo, non definita nel merito nella presente decisione.

Massime di principio

  • Quando un procedimento amministrativo consegue obbligatoriamente a un’istanza, l’Amministrazione deve concluderlo mediante un provvedimento espresso, anche se ritiene la domanda manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; in tali casi può limitarsi a una motivazione semplificata.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione di un atto meramente endoprocedimentale o soprassessorio non elimina l’inerzia, perché solo un provvedimento conclusivo, positivo o negativo, fa venir meno l’obbligo di provvedere.
  • La convocazione dell’interessato per attività istruttorie, come i rilievi fotodattiloscopici, non conclude il procedimento relativo al rilascio di un titolo di soggiorno e non esclude la proponibilità dell’azione contro il silenzio.
  • In presenza di una domanda puntuale e circostanziata, l’Amministrazione deve comunicare espressamente l’esito del procedimento e, qualora intenda adottare un provvedimento sfavorevole, indicare le ragioni del rigetto consentendo all’interessato la necessaria interlocuzione difensiva.
  • Il giudice amministrativo, accertata la persistente inerzia, ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine, senza sostituirsi ad essa nella valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomateriePermesso UE per soggiornanti di lungo periodo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazione

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