Cassazione Penale, Ordinanza n. 08701/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati contestati e determinato la pena, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato alla pena di anni tre, mesi uno e giorni quindici di reclusione ed euro 3.150,00 di multa per detenzione di arma e per il relativo reato di omessa custodia. Con quattro motivi ha censurato, in sostanza, la determinazione del trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, denunciando violazione di legge, in particolare degli artt. 132 e 133 c.p., oltre a contraddittorietà e apparenza della motivazione. Il difensore, con memoria, ha contestato anche i profili di inammissibilità e ha insistito sui motivi di ricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come vizi di legge e di motivazione, mirassero in realtà a una rivalutazione nel merito degli elementi fattuali già esaminati dai giudici di merito, che avevano giustificato la pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di plurimi indizi: la detenzione dell'arma era stata ritenuta funzionale alla preparazione di un reato, erano stati rinvenuti materiali compatibili con tale finalità e un messaggio indicativo della consapevolezza dell'imputato circa la disponibilità dell'arma; inoltre erano state ritenute inattendibili alcune dichiarazioni difensive. Le censure sono state quindi considerate espressione di mero dissenso rispetto alla valutazione delle prove e della gravità del fatto.
Norme richiamate
art. 23, comma 3, l. n. 110/1975
norma incriminatrice richiamata per la detenzione dell'arma contestata all'imputato.
art. 697 c.p.
norma incriminatrice richiamata per l'omessa custodia dell'arma.
art. 132 c.p.
invocato dal ricorrente come parametro per contestare la determinazione della pena.
art. 133 c.p.
invocato dal ricorrente come parametro per contestare la misura della pena e la valutazione della gravità del fatto.
art. 616 c.p.p.
richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando il ricorso per cassazione contesta la pena o il diniego delle attenuanti generiche, la censura è inammissibile se, sotto la veste formale della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito delle risultanze processuali.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito richiami elementi concreti della vicenda, idonei a descrivere la gravità del fatto e la personalità dell'imputato; in sede di legittimità non è consentito sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura delle prove.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità o mancanza assoluta di motivazione; non basta il dissenso difensivo rispetto alla valutazione degli indizi e delle dichiarazioni ritenute inattendibili.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo i casi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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