Sentenza n. 1085/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento con tutti gli atti preordinati, consequenziali e connessi: α. della D.G.R. della Lombardia n. XII/2224 in data 22 aprile 2024 (doc. 1), recante “Ulteriori indicazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri”, nella parte in cui, al punto 22 del deliberato, dà mandato alle ATS di diffondere agli Erogatori Privati accreditati e a contratto la circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella quale “con riferimento alle modalità di governo delle liste e dei tempi di attesa per l’anno 2024”, è stabilito che, per rispettare i tempi di attesa previsti, è fatto obbligo alle strutture erogatrici private di rendere prestazioni agli assistiti del S.S.R. in regime libero professionale e gratuitamente; β. della circolare della D.G. Welfare della Regione Lombardia prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e circolare della Direzione generale Welfare prot. n. G1.2024.0013957 del 15 aprile 2024, nella parte in cui impongono alla struttura privata accreditata di erogare gratuitamente, in regime libero professionale, prestazioni agli assistiti del Servizio sanitario regionale per il rispetto dei tempi di attesa
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, struttura sanitaria privata accreditata con il Servizio sanitario regionale e operante sulla base di un contratto con l'ATS, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XII/2224 del 22 aprile 2024 e la circolare regionale del 15 aprile 2024. Gli atti prevedevano che, qualora non fosse possibile prenotare una prestazione entro i tempi corrispondenti alla classe di priorità indicata nella prescrizione, la struttura dovesse individuare un altro erogatore; ove ciò non fosse possibile, avrebbe dovuto inserire il paziente in lista d'attesa e, qualora anche tale soluzione non avesse consentito il rispetto dei tempi, erogare la prestazione in regime di libera professione, ponendo gli oneri a proprio carico e richiedendo al paziente soltanto l'eventuale ticket. Con il primo motivo sono stati dedotti contraddittorietà, violazione dei principi di correttezza e buon andamento e ingiustizia manifesta, poiché l'obbligo avrebbe impedito la programmazione dell'attività nel rispetto del budget e della continuità del servizio. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 5 della l.r. Lombardia n. 33/2009, sostenendo che le strutture private accreditate non sarebbero tenute a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 23 Cost., per l'imposizione amministrativa di una prestazione patrimoniale o personale non prevista dalla legge. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, in quanto l'obbligo di prestazioni gratuite avrebbe inciso in modo sostanzialmente espropriativo sul diritto al corrispettivo. Con il quinto motivo è stata contestata la violazione dell'Intesa Stato-Regioni del 28 febbraio 2019 e l'erroneità dei presupposti, poiché il Piano nazionale di governo delle liste di attesa avrebbe riferito la disciplina analoga ai soli erogatori pubblici. Con il sesto motivo sono state dedotti carenza di presupposto e sviamento, assumendo che il Piano regionale di governo delle liste di attesa 2019-2021 avesse esaurito i propri effetti.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i sei motivi di ricorso. Dopo la fissazione della causa ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse, la ricorrente ha dichiarato oralmente che era venuto meno l'interesse alla decisione. Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, in applicazione del principio dispositivo, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire quando questa dichiari espressamente di non averne più alcuno. Il Collegio non ha accertato la fondatezza o infondatezza delle censure relative all'obbligo di erogazione gratuita. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione dell'andamento del processo e del mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Regione.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
"ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione"
Consente la definizione in forma semplificata quando, verificata la permanenza dell'interesse, risulti sopravvenuta la carenza di interesse alla decisione.
art. 72-bis, comma 1, c.p.a.
È stato utilizzato per la fissazione della causa e per la pronuncia in forma semplificata sull'improcedibilità.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui le strutture private accreditate non sarebbero obbligate a erogare prestazioni oltre i volumi e il tetto di spesa programmati; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 5 l.r. Lombardia n. 33/2009
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla programmazione e ai rapporti con le strutture sanitarie accreditate; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l'imposizione amministrativa di prestazioni gratuite in assenza di una previsione legislativa; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
Richiamato dalla ricorrente per dedurre l'incidenza sostanzialmente espropriativa dell'obbligo di erogazione gratuita sul diritto al corrispettivo; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 3, commi 10 e 10-bis, d.l. n. 73/2024, convertito dalla l. n. 107/2024
Indicato nel contesto processuale come normativa sopravvenuta che avrebbe previsto la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate dalle strutture private accreditate per il rispetto dei tempi di attesa; tale sopravvenienza è stata richiamata in relazione alla perdita di interesse.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, quando la parte ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso, anche quando essi riguardino la legittimità di atti amministrativi potenzialmente lesivi.
- La verifica della permanenza dell'interesse può essere svolta mediante il procedimento previsto dall'art. 72-bis c.p.a. e la causa può essere definita con sentenza semplificata quando l'interesse sia venuto meno.
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