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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33757/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che, riformando la decisione del Tribunale di Trapani, aveva rideterminato la pena per furto continuato e aggravato dall'avere agito approfittando di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Il primo motivo prospettava l'asserita carenza di legittimazione alla proposizione della denuncia-querela da parte del soggetto che aveva un rapporto di fatto con i beni danneggiati, appartenenti a una società. Il secondo, il terzo e il quarto motivo denunciavano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p. e all'applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la legittimazione a proporre denuncia-querela per reati contro il patrimonio commessi in danno di una società spetta anche a chi abbia con la cosa un rapporto di fatto di origine non illegale e ne ricavi un'utilità. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti reiterati, non specifici e manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva valutato concretamente, ai fini della recidiva e del diniego delle attenuanti generiche, la gravità dei fatti, il periodo di consumazione, il rapporto tra il reato e le precedenti condanne e gli elementi di cui all'art. 133 c.p.; quanto all'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., aveva escluso la speciale tenuità considerando la pluralità dei beni sottratti e il loro valore complessivo non modico.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tutti i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati, reiterati o privi di specificità e di effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. La decisione di merito, compresa la rideterminazione della pena per furto continuato e aggravato, è rimasta ferma. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    La disposizione incriminatrice del furto costituisce il riferimento per la condanna, contestata nella forma continuata e aggravata.

  • art. 81 c.p.

    Il reato è contestato nella forma del reato continuato.

  • art. 61, n. 5, c.p.

    È richiamata la circostanza aggravante dell'avere approfittato di circostanze di tempo tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata negata perché erano stati sottratti più beni e il loro valore complessivo non era modico.

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante la valutazione degli elementi concretamente prevalenti, tra cui gravità del fatto e precedenti dell'imputato.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva è stata ritenuta applicata con motivazione concreta, fondata non soltanto sull'esistenza dei precedenti ma anche sulla loro relazione con il nuovo reato e sulla perdurante inclinazione a delinquere.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di gravità del reato e di capacità a delinquere sono stati utilizzati per motivare la recidiva e il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 591 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nei reati contro il patrimonio commessi in danno di una società, la legittimazione a proporre denuncia-querela spetta anche al soggetto che abbia con il bene un rapporto di fatto di origine non illegale e che lo utilizzi o ne ricavi un'utilità.
  • La recidiva non può essere giustificata dalla sola esistenza di precedenti penali, ma richiede una valutazione concreta della loro incidenza quale fattore criminogeno per la commissione del nuovo reato, considerando anche la gravità dei fatti, la loro collocazione temporale e il rapporto con le precedenti condanne.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito individua, tra gli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., quelli ritenuti prevalenti, senza necessità di esaminare analiticamente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa.
  • L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa considerando unitariamente la pluralità dei beni sottratti e il loro valore complessivo, quando quest'ultimo non sia modico.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga doglianze già esaminate, formulate in modo non specifico o prive di effettivo confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

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