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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-739/21

Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 febbraio 2022. — Eurecna SpA contro Commissione europea. — Procedimento sommario – Appalti pubblici di servizi – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza. — Causa T-739/21 R

Giurisprudenza europea62021TO0739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie proposta da Eurecna SpA contro la Commissione europea. La ricorrente chiedeva la sospensione di una lettera di diffida e di due decisioni di compensazione relative a un recupero di somme connesse a un contratto finanziato dal 10º FES. Il Tribunale ritiene non dimostrata l’urgenza: il danno allegato è di natura economica e non è stato provato, con documenti adeguati, un rischio serio per la sopravvivenza dell’impresa. Viene inoltre escluso che la ricorrente possa invocare il pregiudizio asseritamente subito da clienti, dipendenti o beneficiari dei progetti.

Domanda di misure provvisorie in materia di compensazione di crediti della Commissione: il Tribunale respinge la sospensione per mancata prova dell’urgenza e del danno grave e irreparabile.

La questione giuridica

Se, ai fini della sospensione dell’esecuzione della decisione del 10 settembre 2021 e delle decisioni di compensazione del 16 e 30 settembre 2021, la ricorrente avesse dimostrato il requisito dell’urgenza, ossia il rischio di un danno grave e irreparabile derivante dall’immediata compensazione dei crediti della Commissione; in subordine, se dovessero essere esaminati il fumus boni iuris e la ponderazione degli interessi.

Principio di diritto

La sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione può essere concessa solo in via eccezionale e presuppone cumulativamente fumus boni iuris e urgenza; il danno dedotto deve essere grave e irreparabile. Un pregiudizio puramente economico non basta, salvo circostanze eccezionali comprovate con elementi documentali precisi e completi idonei a dimostrare un rischio concreto per la sopravvivenza dell’impresa; inoltre, il richiedente non può fondare l’urgenza su danni subiti da terzi o sull’interesse generale. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fornito una prova sufficiente della propria situazione finanziaria né del rischio di insolvenza e, pertanto, la domanda di misure provvisorie è stata respinta senza esaminare gli altri requisiti.

Norme richiamate

  • Articolo 278 TFUE
  • Articolo 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale

Compensazione di crediti della Commissione e provvedimenti provvisori

L’ordinanza riguarda un procedimento sommario dinanzi al Presidente del Tribunale nell’ambito di una controversia tra Eurecna SpA e la Commissione europea. La ricorrente chiedeva la sospensione dell’esecuzione di una lettera di diffida del 10 settembre 2021 e di due decisioni di compensazione adottate dalla Commissione il 16 e il 30 settembre 2021, nonché un ordine alla Commissione di versare alla società gli importi corrispondenti.

Fatti e procedimento principale

Eurecna SpA aveva stipulato nel 2014, quale società coordinatrice, un contratto di servizi con l’Associazione dei paesi e territori d’oltremare dell’Unione europea, nell’ambito di un progetto finanziato dal 10º Fondo europeo di sviluppo. In seguito a segnalazioni del Team Leader del progetto e a verifiche amministrative e antifrode, la Commissione avviava una procedura di recupero di importi ritenuti indebitamente percepiti. Dopo l’emissione della nota di debito n. 4940210254 e in presenza di ulteriori crediti vantati dalla ricorrente nei confronti dell’Unione, la Commissione procedeva a compensazioni parziali mediante tre decisioni del 25 agosto, 16 settembre e 30 settembre 2021.

Parallelamente, Eurecna proponeva un ricorso principale di annullamento contro la lettera del 10 settembre 2021 e contro la seconda e la terza decisione di compensazione, e poi, con atto separato, presentava la presente domanda di provvedimenti provvisori.

Quadro normativo richiamato

Il Presidente del Tribunale richiama il combinato disposto degli articoli 278 e 279 TFUE e dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, oltre all’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. È richiamato anche l’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura in tema di spese.

Criteri per la concessione delle misure provvisorie

La pronuncia ribadisce i principi consolidati del procedimento sommario:

  • la domanda deve indicare l’oggetto della controversia, l’urgenza e gli argomenti prima facie a sostegno della misura;
  • i requisiti del fumus boni iuris e dell’urgenza sono cumulativi;
  • la sospensione dell’esecuzione costituisce eccezione al principio di efficacia immediata degli atti dell’Unione;
  • il giudice può ponderare gli interessi solo se necessario.

Il Presidente decide di esaminare anzitutto l’urgenza, ritenendo già su tale punto sufficiente il fascicolo.

Valutazione dell’urgenza

Per dimostrare l’urgenza, Eurecna sosteneva che le compensazioni avessero provocato un mancato incasso di circa 400.000 euro in poco più di un mese, con conseguente squilibrio finanziario, perdita di credibilità verso le banche, impossibilità di pagare dipendenti, fornitori ed esperti, rischio di azioni esecutive, insolvenza e fallimento. La società affermava inoltre che la perdita di fiducia degli esperti avrebbe compromesso l’esecuzione dei progetti in corso e danneggiato anche clienti e beneficiari.

Il Presidente del Tribunale osserva che il danno dedotto è essenzialmente economico. Richiama la giurisprudenza secondo cui un danno patrimoniale non giustifica normalmente una misura provvisoria, salvo circostanze eccezionali, da provare con elementi precisi e documentati, tali da mostrare che l’assenza della misura metterebbe in pericolo l’esistenza stessa dell’impresa. In tale valutazione, il ricorrente deve fornire una rappresentazione fedele e complessiva della propria situazione finanziaria, incluse liquidità, attivi, passivi e capacità di sostegno degli azionisti.

Nel caso concreto, benché Eurecna fosse un’impresa attiva da quasi 30 anni con un fatturato annuo tra 5 e 6 milioni di euro, non aveva prodotto elementi documentali sufficienti sulla propria struttura patrimoniale e finanziaria. In particolare, non aveva chiarito l’entità delle liquidità disponibili, l’esistenza di beni mobili o immobili, il livello del debito a breve e lungo termine, né la capacità degli azionisti di intervenire. Le affermazioni sul rischio di insolvenza restavano dunque non corroborate da prova documentale.

Quanto al preteso danno per clienti e beneficiari dei progetti, il Presidente del Tribunale ricorda che il richiedente non può fondare l’urgenza su lesioni di diritti di terzi o sull’interesse generale. Di conseguenza, la ricorrente non poteva invocare i pregiudizi asseritamente subiti da soggetti diversi da sé.

Decisione e dispositivo

Poiché l’urgenza non era provata, la domanda di misure provvisorie è stata respinta senza esaminare la ricevibilità, il fumus boni iuris e la ponderazione degli interessi. Le spese sono state riservate.

Principio desumibile

La pronuncia conferma che, nei procedimenti cautelari dinanzi al Tribunale, il solo pregiudizio economico non basta: occorre dimostrare con prova documentale rigorosa un pericolo concreto per la sopravvivenza dell’impresa. In mancanza di tale prova, il giudice respinge la domanda di sospensione anche senza affrontare gli altri requisiti della tutela provvisoria.

Come è indicizzato

Materieprocedimento sommarioprovvedimenti provvisoricompensazione di creditiappalti pubblici di servizifondo europeo di sviluppo

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