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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-35/21

Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 9 febbraio 2022. — Konservinvest » OOD contro « Bulkons Parvomay » OOD. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Regolamento (UE) n. 1151/2012 – Denominazioni di origine e indicazioni geografiche – Articolo 9 – Protezione nazionale transitoria – Indicazione geografica che designa un prodotto agricolo, registrata in base alla legislazione di uno Stato membro e beneficiante di una protezione a livello nazionale. — Causa C-35/21

Giurisprudenza europea62021CO0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, con ordinanza motivata, ha chiarito che il regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari non consente la coesistenza di un sistema nazionale parallelo di tutela per indicazioni geografiche qualificate già ricadenti nel suo ambito. L’unica deroga è la protezione nazionale transitoria prevista dall’articolo 9, limitata al periodo intercorrente tra la domanda e la decisione di registrazione o il ritiro della domanda. Di conseguenza, una normativa bulgara che attribuisca una tutela nazionale autonoma a tali indicazioni, anche per controversie puramente interne, è incompatibile con il diritto UE.

Regolamento (UE) n. 1151/2012: incompatibilità con un sistema nazionale parallelo di registrazione e tutela di indicazioni geografiche qualificate per prodotti agricoli e alimentari rientranti nel suo ambito

La questione giuridica

Si chiede se l’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012, letto nel contesto dell’intero sistema di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, consenta a uno Stato membro di mantenere un sistema nazionale di registrazione e protezione di indicazioni geografiche qualificate per prodotti agricoli e alimentari rientranti nel regolamento, applicabile soltanto alle controversie tra operatori locali relative a prodotti fabbricati nel territorio nazionale.

Principio di diritto

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 istituisce un sistema uniforme ed esaustivo di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche qualificate per i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nel suo ambito di applicazione; pertanto, esso osta a una normativa nazionale che preveda, anche solo per controversie interne tra operatori locali e per prodotti fabbricati nello Stato membro, un sistema autonomo di registrazione e protezione di tali designazioni, salvo la sola protezione nazionale transitoria espressamente ammessa dall’articolo 9 in pendenza della procedura di registrazione UE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 1 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 2 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 5 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Articolo 12 del regolamento (UE) n. 1151/2012
  • Regolamento (CE) n. 510/2006
  • Articolo 5, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 510/2006
  • Regolamento (CEE) n. 2081/92

Regolamento (UE) n. 1151/2012 e sistemi nazionali di tutela delle indicazioni geografiche

La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale proposto dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria) in una controversia tra due imprese bulgare sull’uso di marchi e sulla pretesa violazione di un’indicazione geografica registrata in base al diritto nazionale. La Corte è stata chiamata a precisare se il regolamento (UE) n. 1151/2012 consenta agli Stati membri di mantenere un sistema nazionale di registrazione e protezione per indicazioni geografiche relative a prodotti agricoli e alimentari compresi nel suo ambito di applicazione.

Fatti e procedimento principale

Konservinvest OOD aveva registrato in Bulgaria due marchi complessi relativi al prodotto "lyutenitsa". Successivamente, Bulkons Parvomay OOD otteneva, ai sensi della normativa bulgara allora vigente, la registrazione dell’indicazione geografica "Lyutenitsa Parvomay" per lo stesso prodotto. Bulkons agiva quindi in giudizio contro Konservinvest chiedendo l’accertamento della violazione dei propri diritti sull’indicazione geografica, la cessazione della condotta, il risarcimento del danno, nonché il sequestro e la distruzione dei prodotti contestati. I giudici bulgari di merito giungevano a soluzioni contrapposte, e il giudice di cassazione sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte una questione sulla compatibilità della disciplina nazionale con il regolamento UE.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto il regolamento (CE) n. 510/2006, che prevedeva per Bulgaria e Romania una protezione nazionale transitoria delle indicazioni geografiche e denominazioni d’origine esistenti alla data di adesione, nonché il successivo regolamento (UE) n. 1151/2012, che ha abrogato e sostituito il precedente quadro normativo. In particolare, sono rilevanti:

  • il considerando 24, che afferma che la protezione nel territorio degli Stati membri deve essere ottenuta mediante registrazione a livello di Unione, ammettendo solo una protezione nazionale transitoria;
  • l’articolo 1, che enuncia gli obiettivi di concorrenza leale e informazione al consumatore;
  • l’articolo 4, che istituisce il regime di DOP e IGP per garantire una protezione uniforme dei nomi come diritto di proprietà intellettuale nell’Unione;
  • l’articolo 5, che definisce i requisiti sostanziali di denominazione di origine e indicazione geografica;
  • l’articolo 9, che disciplina la protezione nazionale transitoria;
  • l’articolo 12, che riserva l’uso delle denominazioni protette e dei relativi simboli ai prodotti conformi al disciplinare.

Questione pregiudiziale e lettura della Corte

La Corte riformula la questione sottoposta, chiarendo che il problema non riguarda solo l’articolo 9, ma l’intero sistema di protezione del regolamento 1151/2012. In sostanza, occorre stabilire se tale regolamento osti a una normativa nazionale che preveda un sistema autonomo di registrazione e protezione di designazioni geografiche qualificate, applicabile unicamente alle controversie tra operatori nazionali che producono nel territorio dello Stato membro interessato.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva innanzitutto che il regolamento 1151/2012, in continuità con il precedente regolamento 510/2006 e con la giurisprudenza sviluppata su di esso, mira a garantire una protezione uniforme e completa nell’Unione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche qualificate. Tale sistema esige la registrazione a livello UE e non lascia spazio a regimi nazionali paralleli per le stesse categorie di prodotti.

La funzione essenziale del sistema è duplice: assicurare ai consumatori una garanzia di qualità legata all’origine geografica e impedire che operatori non aventi diritto si avvantaggino indebitamente della reputazione dei prodotti protetti. Se gli Stati membri potessero mantenere regimi nazionali concorrenti, anche limitati al mercato interno, verrebbe compromessa l’uniformità della tutela e la concorrenza paritaria tra produttori.

La Corte sottolinea inoltre che l’articolo 9 del regolamento avrebbe senso solo come eccezione transitoria, cioè per la durata della procedura di registrazione a livello UE o fino al ritiro della domanda. Proprio per questo, la disposizione non può essere letta come autorizzazione generale a far coesistere sistemi nazionali permanenti con il regime unionale.

Viene anche richiamato il principio di primato del diritto dell’Unione e l’obbligo per i giudici nazionali di interpretare il diritto interno in conformità al diritto UE, disapplicando se necessario le norme nazionali incompatibili.

Limiti del sistema UE e ipotesi fuori dall’ambito del regolamento

La Corte precisa, per completezza, che la preclusione non vale per i regimi nazionali relativi a denominazioni geografiche che non rientrano nell’ambito del regolamento, cioè quelle che si limitano a indicare l’origine geografica senza collegarla a qualità o caratteristiche specifiche del prodotto. Tuttavia, nel caso di specie, la normativa bulgara descritta dal giudice del rinvio attribuisce alla designazione geografica una funzione qualificata, analoga a quella delle DOP e IGP unionale, e riguarda prodotti agricoli e alimentari ricompresi nel regolamento.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che il regolamento (UE) n. 1151/2012 osta a una normativa nazionale che istituisca un sistema di registrazione e protezione di designazioni geografiche qualificate, per prodotti agricoli e alimentari rientranti nel suo ambito di applicazione, anche quando tale sistema sia destinato a operare soltanto nelle controversie tra operatori locali che producono nello Stato membro interessato. Restano salve soltanto le forme di protezione nazionale transitoria espressamente previste dall’articolo 9, in pendenza della procedura di registrazione UE.

Come è indicizzato

Materiedenominazioni di origine e indicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentaridiritto dei marchi e indicazioni geograficheprimato e applicazione diretta del diritto dell'unionelibera circolazione delle merci

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