Corte di giustizia, Ordinanza C-460/21
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2022. — Vapo Atlantic SA contro Autoridade Tributária e Aduaneira. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD). — Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Applicazione di altre imposte indirette aventi finalità specifiche – “Finalità specifiche” – Nozione – Finanziamento di un’impresa pubblica concessionaria della rete stradale nazionale – Obiettivi di riduzione dell’incidenza di sinistri e di sostenibilità ambientale – Finalità meramente finanziaria – Diniego di restituzione dell’imposta basato sull’arricchimento senza causa – Condizioni. — Causa C-460/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, con ordinanza motivata ex articolo 99 del regolamento di procedura, ha chiarito i criteri per qualificare una tassa nazionale come imposta indiretta con "finalità specifiche" ai sensi della direttiva accise. Ha escluso che il contributo stradale portoghese rientri in tale nozione quando il gettito serve in modo generico a finanziare la concessionaria della rete e la misura non è strutturata per scoraggiare il consumo di carburanti. La Corte ha inoltre ribadito che il rimborso di un tributo indebitamente riscosso non può essere negato sulla base di presunzioni automatiche di traslazione o di arricchimento senza causa.
Accise: un contributo portoghese destinato a finanziare la rete stradale nazionale non ha "finalità specifiche" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118; il rimborso non può essere negato sulla base di una mera presunzione di traslazione e di arricchimento senza causa.
La questione giuridica
Nel rinvio pregiudiziale si chiedeva: 1) se l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 debba essere interpretato nel senso che un contributo destinato genericamente a finanziare un'impresa pubblica concessionaria della rete stradale nazionale, senza una struttura idonea a scoraggiare il consumo di combustibili, persegua una "finalità specifica"; 2) se il diritto dell'Unione consenta di negare il rimborso di un'imposta indiretta incompatibile con la direttiva 2008/118 invocando l'arricchimento senza causa in assenza di una specifica base normativa interna; 3) se sia compatibile con il diritto dell'Unione una presunzione di traslazione dell'imposta sul prezzo, con conseguente onere per il contribuente di provare il contrario.
Principio di diritto
Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, non costituisce un'imposta avente "finalità specifiche" un contributo il cui gettito sia solo genericamente destinato a finanziare un'impresa pubblica concessionaria della rete stradale nazionale e la cui struttura non mostri una reale funzione di dissuasione del consumo dei combustibili interessati. Inoltre, il diritto dell'Unione osta a che il rimborso di un'imposta indiretta incompatibile con tale direttiva sia negato sulla base di una mera presunzione di traslazione dell'imposta e di arricchimento senza causa del soggetto passivo: l'eccezione al rimborso è ammessa solo se la traslazione effettiva è provata dalle autorità nazionali, con valutazione in concreto da parte del giudice interno.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
- Direttiva 2008/118/CE
- Direttiva 2003/96/CE
Contributo di servizio stradale portoghese e direttiva accise 2008/118
La Corte è intervenuta in via pregiudiziale su una controversia tra Vapo Atlantic SA e l'amministrazione tributaria portoghese, relativa al rimborso del contributo di servizio stradale (CSR) versato per il 2016. Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se tale contributo fosse compatibile con l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e se, in caso contrario, il rimborso potesse essere negato per arricchimento senza causa del soggetto passivo.
Fatti e quadro normativo nazionale
La CSR, disciplinata dalla legge n. 55/2007, grava sulla benzina e sul gasolio soggetti all'imposta sui prodotti petroliferi ed energetici. Il suo gettito costituisce un'entrata propria della EP, poi Infraestruturas de Portugal, SA, concessionaria della rete stradale nazionale. La concessione, regolata dal decreto legge n. 380/2007, attribuisce al concessionario compiti di finanziamento, progettazione, costruzione, conservazione, sfruttamento, riqualificazione ed espansione della rete, con obiettivi di riduzione dell'incidenza dei sinistri e di sostenibilità ambientale.
Questioni pregiudiziali
Il Tribunal Arbitral Tributário (CAAD) ha sottoposto tre quesiti principali:
- se la CSR persegua una "finalità specifica" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, oppure abbia carattere meramente finanziario;
- se il diritto dell'Unione consenta di opporre l'arricchimento senza causa per negare il rimborso di un'imposta incompatibile con la direttiva, in assenza di una specifica disciplina interna;
- se sia ammissibile presumere la traslazione dell'imposta e porre sul contribuente l'onere di dimostrare che non vi è stata traslazione.
Ragionamento della Corte sulla nozione di "finalità specifiche"
La Corte ha ricordato che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 consente agli Stati membri di applicare ai prodotti soggetti ad accisa altre imposte indirette solo se perseguono finalità specifiche e se rispettano le regole fiscali dell'Unione relative a base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo. La nozione di finalità specifica esige una finalità diversa da quella puramente di bilancio e un nesso diretto tra il gettito e lo scopo perseguito.
La mera destinazione del gettito al finanziamento di competenze pubbliche o di un ente concessionario non basta, perché si tratta di una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio. In assenza di una destinazione predeterminata sufficientemente mirata, la struttura dell'imposta deve essere concepita in modo da influenzare il comportamento dei contribuenti, ad esempio scoraggiando il consumo dei prodotti tassati. Nel caso della CSR, la Corte ha osservato che il gettito era destinato in modo generale al finanziamento dell'attività della concessionaria e che gli obiettivi indicati dalla normativa erano formulati in termini troppo generici per mostrare una reale finalità dissuasiva. Perciò, fatte salve le verifiche del giudice nazionale, la CSR non persegue una finalità specifica ai sensi della direttiva.
Rimborso dell'imposta e divieto di arricchimento senza causa
Quanto al secondo e terzo quesito, la Corte ha ribadito che il diritto al rimborso delle imposte riscosse in violazione del diritto dell'Unione è il corollario dei diritti conferiti ai singoli, e che l'eccezione dell'arricchimento senza causa deve essere interpretata restrittivamente. Il rimborso può essere negato solo se le autorità nazionali dimostrano che l'onere del tributo è stato effettivamente trasferito su terzi e che il rimborso darebbe luogo a un doppio vantaggio per il soggetto passivo.
La Corte ha escluso che il diritto dell'Unione consenta presunzioni automatiche di traslazione o regole probatorie che impongano al contribuente di provare il contrario. La questione della traslazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice nazionale, che deve valutare liberamente gli elementi di prova. Anche quando la traslazione sia provata, occorre verificare in concreto se il rimborso comporti realmente un arricchimento senza causa, tenendo conto anche di eventuali effetti economici sfavorevoli sul soggetto passivo.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che non persegue "finalità specifiche" un'imposta la cui entrata è genericamente destinata a un'impresa pubblica concessionaria della rete stradale nazionale e la cui struttura non indica alcuna intenzione di scoraggiare il consumo dei principali combustibili stradali;
- il diritto dell'Unione osta a che le autorità nazionali motivino il diniego di rimborso di un'imposta indiretta incompatibile con la direttiva 2008/118 presumendo la traslazione dell'imposta su terzi e, conseguentemente, l'arricchimento senza causa del soggetto passivo.
Principi utili per la pratica
La pronuncia conferma che, in materia di accise e imposte indirette similari, la destinazione del gettito a un ente pubblico non basta a rendere la misura conforme all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118. Per opporre l'arricchimento senza causa in sede di rimborso, l'amministrazione deve provare in concreto la traslazione effettiva dell'onere fiscale, senza ricorrere a presunzioni generali.
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