Sentenza n. 423/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 822/2025 depositata in data 24.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, giudice del lavoro, n. 822/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna n. 822/2025, passata in giudicato, notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero, non costituito in giudizio, è rimasto inadempiente rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, verificando il passaggio in giudicato della sentenza e la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, nominato sin d'ora nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione del Ministero entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione delle spese a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione della sentenza passata in giudicato, fissando il termine per l'adempimento e predisponendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato della sentenza e della persistente inadempienza dell'amministrazione legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionando il suo intervento all'ulteriore inadempimento dell'amministrazione e fissando il termine entro cui dovrà operare in sostituzione dell'amministrazione stessa.
- Nel determinare gli obblighi esecutivi dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può disporre la detrazione di quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione, anche parziale, della sentenza da ottemperare.
Come è indicizzato
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