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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00781/2024 del 09/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e confermato, in sostanza, il recupero a tassazione di componenti negative e la ripresa di ricavi/costi relativi a rapporti commerciali con una grande impresa della distribuzione. La vicenda nasceva da un avviso di accertamento per l’anno 2009, fondato su note di credito emesse dalla contribuente con causale relativa a "sconto/premio commerciale" e su note di debito emesse dalla controparte con causale analoga di sconto/premio incondizionato. La CTR aveva ritenuto che dai documenti non emergessero il criterio di determinazione dei servizi promozionali/sconti, né obiettivi di fatturato o elementi idonei a rendere certe e determinabili le poste; per questo aveva qualificato tali importi come liberalità o comunque componenti non deducibili. La società articolava tre motivi: con il primo denunciava violazione degli artt. 85, 100 e 109 TUIR, 1325 c.c. e 26 d.P.R. 633/1972, sostenendo che si trattasse di sconti commerciali incondizionati, coerenti con la prassi del settore e con un accordo quadro che li disciplinava; con il secondo lamentava violazione dell’art. 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, assumendo che la CTR avesse ignorato la documentazione e la neutralità fiscale delle operazioni; con il terzo deduceva violazione dell’art. 5 d.lgs. 446/1997, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che per l’IRAP vi fosse stata una presunzione illegittima di indeducibilità e una lesione del contraddittorio endoprocedimentale. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge e omesso esame, a rimettere in discussione la valutazione di merito sulla documentazione e sulle prove; ha inoltre ribadito che l’omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. richiede l’indicazione rigorosa del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento di discussione e della decisività, oneri non assolti dalla ricorrente. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto in parte inammissibile e per il resto infondato: ha escluso la violazione del contraddittorio preventivo, poiché la contribuente aveva potuto formulare osservazioni dopo il PVC prima dell’avviso; ha affermato che, ai fini IRAP, la derivazione dal conto economico non esclude il controllo sull’inerenza dei costi e che la prova di tale inerenza, quando necessaria, grava sul contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società contribuente. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché sostanzialmente rivolti a ottenere un nuovo apprezzamento del merito e delle prove, e ha considerato il terzo motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Sul piano IRAP ha escluso la violazione del contraddittorio preventivo e ha ribadito che i costi imputati a conto economico possono comunque essere scrutinati quanto alla loro inerenza, la cui prova grava sul contribuente. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 85 TUIR

    Richiamato dalla CTR e dalla Corte per affermare che, in assenza di adeguata prova della natura e dei presupposti degli sconti/abbuoni, le somme possono essere trattate come componenti non deducibili o liberalità.

  • art. 100 TUIR

    Richiamato dalla ricorrente e nel contesto del recupero a tassazione per sostenere/contestare la deducibilità di costi e sconti; la Corte non ne afferma una regola autonoma, ma conferma la necessità di prova e documentazione adeguata.

  • art. 109 TUIR

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della corretta imputazione e deducibilità delle componenti; il motivo è respinto perché diretto a rivalutare il merito.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sussistenza di un valido accordo negoziale sugli sconti; la Corte osserva che la censura mira a contestare la valutazione di fatto compiuta dai giudici di merito.

  • art. 26 d.P.R. 633/1972

    Richiamato per la deducibilità/efficacia delle note di credito; la Corte ribadisce che l’accordo di riduzione del corrispettivo deve essere provato e trasfuso nelle note di accredito con relativa causale.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per lamentare l’asserito omesso esame delle prove; la Corte ribadisce che non basta la mancata valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto storico sia stato comunque considerato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la deduzione del vizio di violazione di legge; la Corte evidenzia che, nei motivi proposti, tale vizio è stato usato in modo surrettizio per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omesso esame di fatti decisivi; la Corte ribadisce i rigorosi requisiti introdotti dalla riforma del 2012 e l’onere di specifica indicazione del fatto storico omesso.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato come norma che impone l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda il ricorso.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato in relazione all’onere di deposito e specifica indicazione degli atti rilevanti ai fini della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c.

  • art. 5 d.lgs. 446/1997

    La Corte afferma che, ai fini della base imponibile IRAP, la derivazione dei costi dal conto economico non esclude il controllo sull’inerenza degli stessi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte afferma che, quando si deduce la deducibilità di costi ai fini IRAP oltre i limiti ordinari, la prova dell’inerenza grava sul contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • In tema di imposte sui redditi e IVA, la deducibilità di sconti, abbuoni o note di credito presuppone che la riduzione del corrispettivo sia stata concordata tra le parti e che il relativo accordo risulti provato in modo idoneo, anche mediante note di accredito recanti la causale; in mancanza di una documentazione sufficiente, il giudice può escluderne la rilevanza fiscale.
  • Il motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e del merito della controversia.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede la precisa indicazione del fatto storico, del dato da cui risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; non è sufficiente lamentare la mancata considerazione di singoli documenti o elementi istruttori.
  • Ai fini della base imponibile IRAP, il principio di derivazione dal conto economico non impedisce all’Amministrazione finanziaria di verificare l’inerenza dei costi; i costi estranei all’attività d’impresa non sono deducibili solo perché contabilizzati.
  • Quando la deducibilità fiscale di costi o oneri è contestata per difetto di inerenza, l’onere di provare tale requisito grava sul contribuente.
  • Non integra di per sé violazione del contraddittorio preventivo il fatto che l’Ufficio non contesti specifici rilievi prima della chiusura della verifica, se il contribuente ha comunque potuto presentare osservazioni dopo il PVC prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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