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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-13/25

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 10 giugno 2026. — HC contro Corte di giustizia dell'Unione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Contratto a tempo indeterminato – Articolo 2, lettera c), del RAA – Risoluzione del contratto – Articolo 47, lettera c), i), del RAA – Cessazione del rapporto di fiducia – Errore di diritto – Responsabilità – Danno morale. — Causa T-13/25

Giurisprudenza europea62025TJ0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione con cui la Corte di giustizia aveva risolto il contratto a tempo indeterminato di HC, agente temporaneo assegnata al gabinetto di un giudice, perché l’AACC ha fondato la cessazione del rapporto di fiducia su motivi diversi da quelli contestati dal superiore gerarchico e non ha controllato i fatti originariamente dedotti. Riconosce inoltre che l’illegittimità della procedura ha causato un danno morale non integralmente riparato dall’annullamento, liquidandolo in EUR 10 000. La pronuncia chiarisce i limiti del potere dell’amministrazione nelle ipotesi di rottura del rapporto intuitu personae previsto dall’articolo 2, lettera c), del RAA.

Risoluzione del contratto di agente temporaneo a tempo indeterminato per asserita cessazione del rapporto di fiducia: limiti del potere dell’AACC, controllo dei fatti e risarcimento del danno morale.

La questione giuridica

Se, nel risolvere il contratto a tempo indeterminato di un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA per cessazione del rapporto di fiducia, l’AACC possa fondare la decisione su motivi diversi da quelli invocati dal superiore gerarchico che ha chiesto la risoluzione e se, in ogni caso, debba controllare l’esattezza materiale dei fatti contestati; inoltre, se l’illegittimità della decisione giustifichi anche il risarcimento del danno morale.

Principio di diritto

Nel caso di un agente temporaneo assunto ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA con contratto a tempo indeterminato, la risoluzione per cessazione del rapporto di fiducia richiede che l’AACC verifichi l’effettiva lamentata perdita di fiducia e l’esattezza materiale dei fatti contestati dal superiore gerarchico; l’AACC non può sostituire a tali contestazioni motivi nuovi o diversi non invocati da quest’ultimo, pena violazione dell’articolo 2, lettera c), del RAA. L’illegittimità della risoluzione può inoltre dare luogo, quando l’annullamento non sia di per sé sufficiente, a un risarcimento del danno morale liquidato in via equitativa.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 2, lettera c), del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
  • Articolo 8, terzo comma, del RAA
  • Articolo 47, lettera c), i), del RAA
  • Articolo 24 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Risoluzione del contratto di agente temporaneo per cessazione del rapporto di fiducia

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da HC contro la Corte di giustizia dell’Unione europea, relativo alla risoluzione del suo contratto a tempo indeterminato di agente temporaneo assegnata al gabinetto di un giudice del Tribunale. Il Tribunale affronta il tema della cessazione del rapporto di fiducia nei contratti conclusi ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del RAA e della responsabilità dell’istituzione per il danno morale asseritamente subito dalla ricorrente.

Fatti essenziali e svolgimento del procedimento amministrativo

La ricorrente lavorava per l’istituzione dal 2001 e, dal giugno 2016, era agente temporaneo a tempo indeterminato presso il gabinetto di un membro del Tribunale. Dopo un dissidio sulle ferie e la denuncia di presunte molestie psicologiche, il Membro manifestava l’intenzione di porre fine al rapporto di lavoro per cessazione del rapporto di fiducia. In seguito, la domanda di assistenza presentata dalla ricorrente ex articolo 24 dello Statuto veniva inizialmente respinta, poi parzialmente accolta con l’assegnazione provvisoria a un servizio interno; infine, una volta divenuta definitiva tale decisione, l’AACC riprendeva il procedimento e, con decisione del 2 luglio 2024, risolveva il contratto con preavviso di dieci mesi.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente contestava, in particolare:

  • l’errore di diritto e l’errore manifesto di valutazione nella gestione della cessazione del rapporto di fiducia;
  • la violazione dell’articolo 47 del RAA e dell’articolo 24 dello Statuto;
  • la violazione del diritto di essere ascoltati e dell’obbligo di motivazione;
  • la violazione degli articoli 12 bis e 22 bis dello Statuto. Domandava inoltre il risarcimento di EUR 50 000 per danno morale.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 2, lettera c), del RAA, che consente l’assunzione di agenti temporanei per svolgere funzioni presso una persona titolare di un mandato previsto dai Trattati;
  • l’articolo 8, terzo comma, del RAA, che prevede, in tale ipotesi, un contratto a tempo indeterminato ma limitato alla durata massima del mandato;
  • l’articolo 47, lettera c), i), del RAA, sulla risoluzione del contratto a tempo indeterminato con preavviso;
  • gli articoli 24, 59, paragrafo 4, 90 e 91 dello Statuto, relativi all’assistenza, all’idoneità al lavoro e al sistema reclamo/ricorso;
  • l’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale sulle spese.

Ragionamento del Tribunale sulla legittimità della risoluzione

Il Tribunale ricorda che il contratto ex articolo 2, lettera c), del RAA è un rapporto intuitu personae, fondato sulla fiducia reciproca tra il superiore gerarchico e l’agente temporaneo. In tale quadro, l’AACC non può sostituirsi al superiore gerarchico nella valutazione delle ragioni che hanno condotto alla perdita di fiducia.

Secondo il Tribunale, l’AACC deve svolgere un controllo in tre fasi:

  • verificare se la perdita di fiducia sia stata effettivamente lamentata;
  • controllare l’esattezza materiale dei fatti invocati dal superiore gerarchico;
  • accertare che la domanda di risoluzione non sia viziata da violazione di diritti fondamentali o da sviamento di potere.

Nel caso di specie, però, la decisione impugnata non si è basata sui fatti contestati dal Membro nei memorandum del 16 dicembre 2022 e del 1º febbraio 2023, ma su un diverso elemento: l’esistenza di un rapporto "difficile, se non addirittura conflittuale", desunto anche dalla decisione della commissione assistenza. Il Tribunale osserva che questo motivo non era stato invocato dal Membro e che l’AACC non aveva neppure esaminato i fatti originariamente contestati alla ricorrente. Così facendo, l’AACC ha violato l’articolo 2, lettera c), del RAA e ha commesso un errore di diritto.

Carattere evolutivo del procedimento precontenzioso e limiti

La convenuta sosteneva che, in ragione del carattere evolutivo del procedimento precontenzioso, l’AACC avrebbe potuto fondare il rigetto del reclamo su motivi diversi. Il Tribunale ammette il principio generale secondo cui, nel sistema degli articoli 90 e 91 dello Statuto, l’amministrazione può modificare la motivazione in sede di reclamo. Tuttavia, precisa che questo non consente di superare il limite derivante dalla natura specifica del rapporto ex articolo 2, lettera c), del RAA: l’AACC non può sostituire i propri motivi a quelli del superiore gerarchico né nella fase dell’atto iniziale né in quella della risposta al reclamo.

Esito della domanda di annullamento

Accolta la prima parte del primo motivo, il Tribunale annulla la decisione impugnata. Ritenendo tale vizio sufficiente, non esamina gli altri motivi di ricorso né la ricevibilità delle prove supplementari prodotte dalla ricorrente.

Risarcimento del danno morale

Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale ricorda che l’annullamento di un atto illegittimo può normalmente costituire una riparazione sufficiente, ma non quando l’effetto utile dell’annullamento sia limitato o quando il ricorrente abbia subito un danno morale autonomo, come uno stato prolungato di incertezza sul futuro professionale o la necessità di affrontare un lungo contenzioso.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che:

  • la risoluzione è intervenuta meno di un mese prima del pensionamento della ricorrente, riducendo l’efficacia dell’annullamento;
  • il procedimento si è protratto per quasi tre anni, generando precarietà e inquietudine;
  • le circostanze della vicenda non hanno consentito alla ricorrente di concludere con onore una carriera ultradecennale nell’istituzione.

Per tali ragioni, il danno morale non è considerato integralmente compensato dall’annullamento e viene liquidato equitativamente in EUR 10 000.

Dispositivo

Il Tribunale:

  • annulla la decisione del 2 luglio 2024 di risoluzione del contratto di HC;
  • condanna la Corte di giustizia dell’Unione europea a versare EUR 10 000 a titolo di danno morale;
  • condanna la convenuta alle spese.

Principio affermato

La decisione conferma che, nelle ipotesi di risoluzione del contratto di un agente temporaneo ex articolo 2, lettera c), del RAA per cessazione del rapporto di fiducia, l’AACC deve limitarsi a verificare i fatti lamentati dal superiore gerarchico e non può sostituire a tali motivi una diversa ricostruzione della rottura del rapporto; in caso contrario, il provvedimento è illegittimo.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeaagenti temporaneirisoluzione del contratto di lavororesponsabilità extracontrattuale e danno moraleprocedimento amministrativo e diritto di difesa

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