Tribunale, Sentenza T-99/25
Judgment of the General Court (Fourth Chamber, Extended Composition) of 10 June 2026. — European Public Prosecutor’s Office v European Court of Auditors. — Law governing the institutions – Investigation by the European Public Prosecutor’s Office – Refusal by the Court of Auditors to lift the duty of confidentiality of persons called to be heard as witnesses in the investigation – Action for annulment – Challengeable act – Admissibility – Cooperation in good faith – Article 19 of the Staff Regulations – Interests of the Union. — Case T-99/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il diniego della Corte dei conti europea di sollevare l’obbligo di riservatezza di 12 funzionari, ritenendo che la posizione impugnata sia un atto produttivo di effetti giuridici nei confronti dell’EPPO. Viene inoltre riconosciuto l’interesse ad agire dell’EPPO, nonostante non vi sia stata una decisione formale e definitiva sulla richiesta di immunità dei soggetti indagati. Nel merito, il Tribunale afferma che l’"interesse dell’Unione" dell’articolo 19 dello Statuto va letto in modo restrittivo e non può essere usato per bloccare l’attività investigativa dell’EPPO.
Annullamento del diniego della Corte dei conti UE di sollevare l’obbligo di riservatezza di 12 funzionari, richiesto dall’EPPO per sentirli come testimoni in un’indagine penale; il Tribunale chiarisce che il diniego è atto impugnabile e che l’"interesse dell’Unione" dell’articolo 19 dello Statuto va interpretato restrittivamente.
La questione giuridica
Se la posizione della Corte dei conti che nega all’EPPO il sollevamento dell’obbligo di riservatezza di 12 funzionari, richiesto ai fini dell’audizione come testimoni ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, costituisca un atto impugnabile; se l’EPPO abbia interesse ad agire nonostante la mancata (o non formalizzata) decisione sul sollevamento dell’immunità dei soggetti indagati; e se il diniego possa essere giustificato dal riferimento agli "interessi dell’Unione" e al rischio di aggirare la procedura relativa all’immunità nell’ambito del regolamento 2017/1939 e del protocollo n. 7.
Principio di diritto
La Corte afferma che la decisione con cui un’istituzione dell’Unione rifiuta di sollevare l’obbligo di riservatezza di propri funzionari, richiesta dall’EPPO per acquisirne la testimonianza nell’ambito di un’indagine, produce effetti giuridici vincolanti nei confronti dell’EPPO ed è quindi impugnabile ex articolo 263 TFUE. Inoltre, l’EPPO conserva interesse ad agire anche in assenza di una decisione formale e definitiva sul sollevamento dell’immunità dei soggetti indagati, poiché la raccolta di ulteriori prove può ancora essere utile e il regolamento 2017/1939 non impone una chiusura automatica e definitiva dell’indagine. Nel merito, il rifiuto non può essere fondato sul mero collegamento con la mancata rimozione dell’immunità di altri soggetti né su un concetto estensivo di "interessi dell’Unione": tale nozione, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto, richiede interessi di importanza considerevole e vitali per l’Unione; pertanto il diniego è illegittimo e va annullato.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 19 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 13, paragrafo 2, TUE
- Articoli 1 e 2 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Articolo 11 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
- Articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 39 del regolamento (UE) 2017/1939
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego di sollevare l’obbligo di riservatezza di 12 funzionari richiesto dall’EPPO
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto dall’European Public Prosecutor’s Office (EPPO) contro la posizione della Corte dei conti europea, comunicata con lettera del 9 dicembre 2024, con cui è stata respinta la richiesta di sollevare l’obbligo di riservatezza di 12 funzionari affinché potessero essere sentiti come testimoni in un’indagine EPPO. La controversia nasce nell’ambito di accertamenti relativi a presunte irregolarità nella nomina e stabilimento di un funzionario della Corte dei conti.
Fatti e svolgimento del procedimento
OLAF aveva segnalato all’EPPO possibili irregolarità; l’EPPO aveva aperto il fascicolo e poi un’indagine ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939. Poiché la vicenda coinvolgeva anche l’inviolabilità delle sedi e le immunità previste dal Protocollo n. 7, l’EPPO aveva dapprima tentato di ottenere la rimozione di tali immunità. Successivamente, per proseguire l’istruttoria, il procuratore europeo delegato aveva chiesto, ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto dei funzionari, la rimozione del dovere di riservatezza dei 12 funzionari così da poterli ascoltare come testimoni.
La Corte dei conti ha respinto la richiesta, sostenendo da un lato che l’EPPO non avesse fornito informazioni sufficienti e che la misura sarebbe stata contraria agli interessi dell’Unione; dall’altro che essa avrebbe, in sostanza, aggirato il mancato sollevamento dell’immunità dei soggetti indagati, con conseguente necessità di archiviazione ai sensi dell’articolo 39 del regolamento 2017/1939.
Eccezioni di irricevibilità
La Corte dei conti ha eccepito, in primo luogo, che la posizione impugnata non fosse un atto impugnabile perché priva di effetti giuridici vincolanti. Il Tribunale respinge l’eccezione: la misura, valutata nel suo contesto, nel suo contenuto e in relazione ai poteri dell’autore, non si limita a ricostruire scambi informali, ma contiene un vero e proprio rifiuto della richiesta, idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti dell’EPPO. In particolare, essa impedisce al procuratore delegato di ottenere le testimonianze necessarie a esercitare i poteri investigativi di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento 2017/1939.
Quanto al secondo profilo di irricevibilità, basato sull’asserita mancanza di interesse ad agire, il Tribunale rileva che non esiste nel fascicolo una decisione formale e definitiva di diniego dell’immunità dei soggetti indagati, adottata dall’organo competente della Corte dei conti. Inoltre, anche a voler ritenere esistente una precedente o implicita negazione, non può escludersi che l’EPPO possa ancora raccogliere elementi ulteriori e formulare o integrare una nuova richiesta. L’articolo 39 del regolamento 2017/1939 non impone infatti un automatismo definitivo che renda inutile ogni ulteriore attività investigativa; al contrario, esso ammette la riapertura su nuovi fatti.
Esame del merito: articolo 19 dello Statuto e "interessi dell’Unione"
Nel merito, il Tribunale esamina anzitutto il quinto motivo, ritenuto assorbente. L’EPPO sostiene che la Corte dei conti abbia confuso la posizione dei soggetti indagati, coperti dall’immunità del Protocollo n. 7, con quella dei 12 funzionari, che non godono di tale immunità ma solo della tutela derivante dall’obbligo di riservatezza ex articolo 19 dello Statuto. Perciò il rifiuto avrebbe potuto essere giustificato solo da un concreto e restrittivo richiamo agli "interessi dell’Unione".
Il Tribunale accoglie questa impostazione. Precisa che la richiesta di sollevare l’obbligo di riservatezza riguarda soltanto i 12 funzionari e non i soggetti indagati; pertanto la Corte dei conti avrebbe dovuto compiere una valutazione autonoma e separata alla luce dell’articolo 19 dello Statuto. Non poteva invece limitarsi a richiamare, in modo sostanzialmente automatico, la mancata rimozione dell’immunità dei soggetti indagati.
Inoltre, anche ipotizzando un collegamento tra le due questioni, il Tribunale osserva che la nozione di "interessi dell’Unione" va interpretata restrittivamente: essa riguarda interessi di considerevole importanza e vitali per l’Unione. Il mero rilievo secondo cui la richiesta dell’EPPO aggirerebbe, in fatto, il mancato sollevamento dell’immunità non è sufficiente. Al contrario, è nell’interesse dell’Unione consentire all’EPPO di raccogliere prove nel corso dell’indagine, anche mediante testimonianze di funzionari dell’Unione, così da poter poi valutare se archiviare o proseguire.
Richiami giurisprudenziali e interpretazione sistematica
Il Tribunale richiama, tra le altre, le sentenze FBF, Swissgrid, Weddel, LR Ģenerālprokuratūra e NV v eu-LISA. Da tali precedenti ricava: i criteri per qualificare un atto come impugnabile; la possibilità per terzi di impugnare un rifiuto di deroga alla riservatezza; la natura preliminare della richiesta di rimozione dell’immunità nell’ambito delle indagini; e il carattere restrittivo dell’eccezione fondata sugli interessi dell’Unione.
Decisione e spese
Il Tribunale accoglie il quinto motivo, annulla la posizione della Corte dei conti del 9 dicembre 2024 e dichiara che non è necessario esaminare gli altri motivi. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché l’EPPO, pur risultando vittorioso, non aveva chiesto la condanna alle spese della controparte.
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