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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-601/24

Judgment of the General Court (Tenth Chamber) of 10 June 2026. — Anastasia Ignatova v Council of the European Union. — Common foreign and security policy – Restrictive measures taken in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine – Freezing of funds and economic resources – List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources – Maintenance of the applicant’s name on the list – Article 2(1)(g) of Decision 2014/145/CFSP – Article 3(1)(g) of Regulation (EU) No 269/2014 – Concept of ‘immediate family member’ – Concept of ‘benefiting from leading businesspersons operating in Russia’. — Case T-601/24

Giurisprudenza europea62024TJ0601

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Anastasia Ignatova contro il suo mantenimento nelle liste UE di congelamento fondi relative all’Ucraina. Ha ritenuto legittimo il nuovo criterio del 2023 che include i familiari stretti dei leading businesspersons operanti in روسيا, interpretando in senso ampio il concetto di immediate family member in funzione antielusiva. Ha inoltre giudicato sufficiente la prova del nesso tra la ricorrente, Sergei Chemezov e il yacht Valerie, nonché adeguate la motivazione e la revisione svolte dal Consiglio.

Rigetto del ricorso contro il mantenimento di Anastasia Ignatova nelle liste UE di congelamento fondi, in quanto immediata familiare di Sergei Chemezov beneficiaria di asset a lui riconducibili.

La questione giuridica

Se il Consiglio potesse mantenere il nome della ricorrente nelle liste UE ai sensi dell’articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP e dell’articolo 3(1)(g) del regolamento (UE) n. 269/2014, come modificati nel 2023, sulla base dei concetti di "immediate family member" e di "benefiting from leading businesspersons operating in Russia"; se tali criteri fossero validi alla luce di articolo 215 TFUE, dei principi di proporzionalità, prevedibilità e certezza del diritto e del diritto al rispetto della vita familiare; e se la motivazione e il riesame del Consiglio fossero sufficienti.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che il criterio di cui all’articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP e all’articolo 3(1)(g) del regolamento n. 269/2014, come modificati nel 2023, è validamente fondato sull’articolo 215 TFUE e non viola i principi di proporzionalità, prevedibilità e certezza del diritto né l’articolo 7 della Carta; inoltre, il concetto di "immediate family member" va interpretato in funzione dell’obiettivo di prevenire l’elusione delle sanzioni, e può includere anche i familiari acquisiti stretti, senza richiedere vincoli biologici o di dipendenza. Applicando tali criteri, il Consiglio disponeva di un sufficiente supporto fattuale per ritenere che la ricorrente fosse immediata familiare di Sergei Chemezov e continuasse a beneficiare di asset a lui riconducibili, sicché il mantenimento nelle liste è stato ritenuto legittimo; le censure su motivazione e diritti di difesa sono state respinte e il ricorso è stato integralmente rigettato.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 215 TFUE
  • Articolo 29 TUE
  • Articolo 21 TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione 2014/145/CFSP
  • Regolamento (UE) n. 269/2014
  • Decisione (CFSP) 2023/1094
  • Regolamento (UE) 2023/1089
  • Decisione (CFSP) 2024/2456
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2455
  • Decisione (CFSP) 2025/528
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/527
  • Decisione (CFSP) 2025/1895
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1894
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Regolamento (UE) n. 604/2013
  • Convenzione di esecuzione dell’Accordo di Schengen
  • Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Mantenimento di Anastasia Ignatova nelle liste UE di congelamento fondi

La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Anastasia Ignatova contro tre serie di atti del Consiglio che hanno mantenuto la sua iscrizione nelle liste UE relative alle misure restrittive contro la Russia. Il contenzioso si inserisce nel regime sanzionatorio adottato per contrastare azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Contesto fattuale e successione delle iscrizioni

La ricorrente è figlia della moglie di Sergei Chemezov, noto uomo d’affari russo e dirigente del gruppo Rostec. Il Consiglio lo aveva inizialmente inserito nelle liste nel 2014; la ricorrente è stata poi inserita più volte, sulla base prima di un criterio originario di associazione e poi, dal 2023, del criterio dell’articolo 2(1)(g) della decisione 2014/145/CFSP e dell’articolo 3(1)(g) del regolamento n. 269/2014, come modificati.

Le decisioni impugnate sono quelle del settembre 2024, del marzo 2025 e del settembre 2025. Le precedenti iscrizioni del 2022 e del 2023 non erano oggetto di impugnazione in questo procedimento, ma costituiscono il contesto della controversia.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • la decisione 2014/145/CFSP e il regolamento (UE) n. 269/2014;
  • le modifiche introdotte nel 2023 dalla decisione (CFSP) 2023/1094 e dal regolamento (UE) 2023/1089;
  • gli atti di esecuzione e di modifica del 2024 e del 2025;
  • l’articolo 215 TFUE come base giuridica delle misure restrittive;
  • gli articoli 41, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali;
  • l’articolo 277 TFUE, invocato per l’eccezione di illegittimità.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente contestava, in sintesi:

  • la qualificazione come "immediate family member" di Sergei Chemezov;
  • l’esistenza di un beneficio economico derivante da asset a lui riconducibili, in particolare il yacht Valerie;
  • la validità del secondo ramo del criterio dell’articolo 2(1)(g), relativo ai familiari stretti dei leading businesspersons operanti in Russia;
  • la compatibilità di tale criterio con l’articolo 215 TFUE, con la proporzionalità, con la certezza del diritto e con il diritto alla vita familiare;
  • la sufficienza della motivazione e il rispetto dei diritti di difesa nei vari riesami successivi.

Ragionamento del Tribunale sul nesso tra la ricorrente e Sergei Chemezov

Il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio disponesse di un corpo di elementi sufficientemente specifico, preciso e coerente per collegare il yacht Valerie a Sergei Chemezov e, tramite esso, per dimostrare che la ricorrente beneficiava di un asset riconducibile a quest’ultimo. Sono stati valorizzati, tra l’altro:

  • la natura gratuita del trasferimento del bene;
  • articoli di stampa e rapporti investigativi;
  • indicazioni sui porti di approdo del veicolo nautico, da cui emergeva il suo uso da parte di Chemezov e della sua famiglia;
  • la documentazione sulla struttura societaria che aveva gestito il bene.

Sul piano fattuale, il Tribunale ha ritenuto irrilevante che la ricorrente sostenesse di aver venduto la società collegata al yacht: ciò che conta, secondo la giurisprudenza richiamata, è che il beneficio o le sue conseguenze perdurassero al momento dell’adozione degli atti, anche se non più nella forma originaria.

Interpretazione di "immediate family member"

Il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui il concetto di immediate family member dovrebbe essere limitato da nozioni ricavate da altre fonti del diritto dell’Unione o dalla giurisprudenza EDU. Ha chiarito che tali riferimenti non sono pertinenti per l’interpretazione del criterio sanzionatorio in questione, perché la finalità del regime è diversa: non la tutela generale della vita familiare o della libera circolazione, ma la prevenzione dell’elusione delle misure restrittive contro i leading businesspersons russi.

Secondo il Tribunale, il concetto va letto in funzione di tale obiettivo antielusivo e comprende qualsiasi persona legata da vincoli familiari sufficientemente stretti da poter essere utilizzata per disperdere asset del soggetto principale. Non è necessario che il legame sia biologico, adottivo o coniugale in senso stretto. In concreto, la ricorrente, essendo figlia della moglie di Chemezov, è stata considerata un familiare stretto idoneo a rientrare nel criterio.

Validità dell’articolo 2(1)(g) come modificato nel 2023

L’eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE è stata respinta integralmente. Il Tribunale ha affermato che:

  • il regolamento 2023/1089 è validamente fondato sull’articolo 215 TFUE;
  • tale disposizione consente misure restrittive anche nei confronti di soggetti non direttamente collegati al regime del terzo Stato, purché vi sia una decisione PESC che le preveda;
  • esiste un nesso razionale tra il targeting dei leading businesspersons operanti in Russia e l’obiettivo di aumentare la pressione sul Governo russo;
  • esiste anche un nesso, seppur indiretto, tra il secondo ramo del criterio e il medesimo obiettivo, poiché i familiari stretti possono essere utilizzati per occultare o distribuire gli asset e così eludere le sanzioni.

Il Tribunale ha anche ritenuto che il criterio sia sufficientemente chiaro e prevedibile, nonostante la sua formulazione ampia, e che non violi il principio di proporzionalità, considerato il contesto dell’aggressione russa all’Ucraina, la possibilità di deroghe e il riesame periodico delle iscrizioni.

Diritti fondamentali e proporzionalità

Quanto al diritto al rispetto della vita familiare ex articolo 7 della Carta, il Tribunale ha osservato che il congelamento dei fondi è una misura provvisoria che non priva la persona della sostanza del diritto, ma ne limita temporaneamente la disponibilità patrimoniale. La misura è stata considerata prevista dalla legge, finalizzata a un obiettivo di interesse generale e proporzionata rispetto al fine perseguito.

Il Tribunale ha inoltre escluso che il regime sia manifestamente inappropriato: la scelta di includere i familiari stretti dei leading businesspersons operanti in Russia è stata ritenuta idonea a contrastare le strategie di elusione, che il Consiglio aveva riscontrato nella pratica.

Obbligo di motivazione e diritti di difesa

Le censure sulla motivazione sono state respinte perché il contesto era noto alla ricorrente e il contenuto degli atti, letto insieme alla documentazione trasmessa dal Consiglio, le consentiva di comprendere le ragioni del mantenimento in lista.

Anche le doglianze sui diritti di difesa sono state rigettate: il Tribunale ha ritenuto che il Consiglio avesse effettivamente esaminato le osservazioni presentate nei vari riesami, anche quando poi ha concluso per il mantenimento della misura. Il dissenso della ricorrente sulla valutazione di merito non equivale a una mancata revisione procedurale.

Esito del giudizio

Il Tribunale ha respinto tutte le domande di annullamento relative agli atti del settembre 2024, del marzo 2025 e del settembre 2025. Di conseguenza, l’intero ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Principio affermato

Nell’ambito del regime sanzionatorio UE relativo alla Russia, il concetto di immediate family member di un leading businessperson operante in Russia va interpretato in funzione antielusiva e può includere familiari stretti acquisiti, quando il loro legame familiare consente di disperdere o occultare asset del soggetto principale; ai fini del mantenimento nelle liste è sufficiente che il Consiglio dimostri, con un insieme coerente di prove, che la persona continua a beneficiare, direttamente o indirettamente, di tali asset o delle loro conseguenze.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittive uepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di fondidiritti fondamentalicontrollo giurisdizionale degli atti ue

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